LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. Il Comune di Sacile si impegna alla liquidazione del contributo, a rimborso delle spese effettive sostenute, nella seguente misura massima per ciascuno degli ETS partner, sulla base delle attività ad esso attribuite nel progetto esecutivo: ETS partner 1... 0,00 euro; ETS partner 2 … 0,00 euro.; ETS partner 3 … 0,00 euro; Dopo la firma del presente atto, il Comune di Sacile si impegna alla liquidazione delle seguenti somme a titolo di anticipo entro il 00.00: ETS partner 1... 0,00 euro; ETS partner 2 … 0,00 euro.; ETS partner 3 … 0,00 euro; La restante parte del contributo verrà erogata per stadi di avanzamento del progetto con le seguenti tempistiche per ciascun anno successivo al 2021: entro il 00.00 previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino al 00.00 ETS partner 1... 0,00 euro; ETS partner 2 … 0,00 euro.; ETS partner 3 … 0,00 euro; entro il 00.00 previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino al 00.00 ETS partner 1... 0,00 euro; ETS partner 2 … 0,00 euro.; ETS partner 3 … 0,00 euro; La convenzione di cui al presente atto risulta soggetta alla norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e ss.mm.ii., per quanto precisato dalle linee guida approvate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021. Per tale convenzione gli ETS partner hanno comunicato il conto corrente dedicato, come da allegati parte integrante al seguente atto. La liquidazione verrà disposta a seguito di dichiarazione resa ai fini dell'esenzione dell'applicazione della ritenuta ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 12
1) Pervenuta la rendicontazione definitiva, l’ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria, che si conclude ‐ in caso di esito positivo ‐ con l’emissione del provvedimento di liquidazione, di norma entro 120 (centoventi) giorni dall’arrivo della rendicontazione stessa, cui segue l’emissione del mandato di pagamento.
2) Qualora l´iniziativa realizzata si sia discostata in modo significativo da quella preventivata, in caso d’inosservanza delle eventuali direttive fornite dall´Ente camerale ovvero in caso di manifeste incongruità delle spese sostenute, il contributo assegnato potrà essere annullato e/o revocato.
3) Il contributo, nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale. Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell´iniziativa evidenzi un avanzo, fino all´ottenimento del pareggio. Restano fermi gli obblighi di restituzione nelle ipotesi di cui all’art. 9, comma 4.
4) In ogni caso, salvo i limiti minimi inderogabili previsti dai singoli Bandi e salvo i casi preventivamente e/o adeguatamente giustificati, l’importo complessivo delle spese ammissibili sostenute non deve essere inferiore al 30% dell’importo dei costi indicati a preventivo, pena la revoca del contributo stesso.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. Il contributo sarà liquidato entro il 30 settembre di ogni anno in un’unica soluzione tramite accreditamento bancario previa dichiarazione sottoscritta dall’Impresa o dal lavoratore autonomo del nr. di conto corrente dedicato sul quale effettuare l’accredito. Nessuna Impresa o lavoratore autonomo può ritenersi esonerato dal pagamento dell’importo dovuto per TARI e/o per l’IMU anche se la domanda è stata ammessa al contributo.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato anticipo o stato di avanzamento, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito specificata.
17.1 Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti adeguamenti di strutture edili
a) copia semplice del verbale o suo estratto con il quale l’organo statutariamente competente approva l’aggiudicazione dei lavori nel quale devono essere citati i nominativi e le offerte delle ditte invitate solo nel caso in cui siano stati affidati lavori di importo superiore alla soglia di cui al punto 12., soggetti pertanto ad una procedura di gara.
b) libretto delle misure e disegni di contabilità redatti e firmati dal direttore lavori;
c) stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore lavori ;
d) certificato di regolare esecuzione redatto e firmato dal direttore lavori, che dovrà comprendere: • ditta aggiudicataria e importo di contratto; • la data di consegna, inizio e fine lavori; • la dichiarazione circa l’assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali; • dichiarazione di conformità di quanto realizzato al progetto approvato ai fini della concessione del contributo • descrizione di eventuali varianti eseguite in corso d’opera; • dichiarazione che quanto realizzato è conforme alle vigenti normative in ambito urbanistico come attestato dalle eventuali autorizzazioni ottenute (autorizzazioni vigili del fuoco, agibilità, autorizzazioni allo scarico, etc.).
e) copia semplice delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, per la conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00; copia semplice dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l’avvenuto pagamento; resta comunque ferma la facoltà del beneficiario di presentare, in sostituzione della copia semplice, l’originale dei predetti documenti. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell’Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione.
f) in sede di verifica, qualora risultino eseguite delle varianti, potrà essere richiesto un quadro di raffronto e il verbale nuovi prezzi. Qualora l’importo complessivo di una singola categoria di lavori risulti inferiore a 15.000,00 Euro, la documentazione è limitata alle ...
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. La liquidazione del contributo è subordinata all’invio da parte dell’impresa della seguente documentazione: Luogo di emissione Ancona Numero: 23/SIM_06 Pag. 10 Data: 22/02/2010 - copia della comunicazione obbligatoria già inviata al Centro per l’Impiego da cui, per le imprese che fanno richiesta di contributo per la stabilizzazione dei contratti a termine, si evinca la data di inizio e termine del contratto a tempo determinato nonché la data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; - fideiussione bancaria o assicurativa richiesta.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell’elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili per l’autorizzazione al pagamento da parte di OPR ARGEA.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO art. 17 sospensione dell’erogazione del contributo
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 1. Il Servizio procede all’istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’erogazione del contributo. A tal fine il Servizio accerta, tramite controlli e sopralluoghi, l’effettiva conclusione delle iniziative, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 5.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invia la relativa comunicazione all’interessato indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, Il Servizio procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all’importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. I contributi sono liquidati entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. Il responsabile del procedimento, ricevuta la documentazione di cui all’art. 13, predispone il provvedimento di liquidazione, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa. La liquidazione è disposta integralmente in favore del soggetto richiedente ovvero del “soggetto capofila”, cui spetta la regolazione dei rapporti con i partner.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. Il beneficiario potrà richiedere una quota di anticipazione pari al 50% del contributo spettante con la presentazione di documentazione di rendicontazione di primo avanzamento, presentando apposito modulo di domanda e documentazione comprovante l’avvenuta assunzione/stabilizzazione del lavoratore per cui si chiede il contributo, prevista al precedente art. 12. La liquidazione del contributo in unica soluzione o a saldo, sarà subordinata alla verifica dei casi di esclusione di cui all’art. 4. Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa di rendiconto.