INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. Il cliente o potenziale cliente può inviare eventuali reclami per iscritto all’Ufficio reclami della SIM con le seguenti modalità: • con raccomandata A/R all’indirizzo: Banor SIM S.p.A. Xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx c.a. Ufficio Reclami • con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi: La SIM ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. La SIM provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. La SIM annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. La SIM procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto all’investitore l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se la SIM concorda con il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo. In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
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Samples: Informative Document on Investment Services, Informative Document on Investment Services
INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. Il cliente o potenziale cliente può inviare eventuali reclami per iscritto all’Ufficio reclami della alla SIM con le seguenti modalità: • con raccomandata A/R all’indirizzo: Banor - Tra Partners Scouting SIM S.p.A. Xxx XxxxxSpA – Xxxxx Xxxxxxxxx 0, 00 00000 – Xxxxxx c.a. Ufficio Reclami • (XX) - con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi: o xxxx@xxxxxxxxxxx.xx o xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx La SIM ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. La SIM provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. La SIM annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. La SIM procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto all’investitore l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se la SIM concorda con il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo. In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso -presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.. Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario: - deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico; - deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa; - nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui Regolamento Intermediari, emanato dalla Consob in attuazione della Direttiva XxXXX XX; - con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutarne l’adeguatezza. In particolare, il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
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INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. Il cliente o potenziale cliente può inviare eventuali reclami per iscritto all’Ufficio reclami della alla SIM con le seguenti modalità: • con raccomandata A/R all’indirizzo: Banor - Scouting SIM S.p.A. Xxx XxxxxSpA – Xxxxx Xxxxxxxxx 0, 00 00000 Xxxxxx c.a. Ufficio Reclami • – Milano (MI) - con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi: o xxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o xxxxxxxx-xxx@xxx.xx La SIM ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. La SIM provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. La SIM annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. La SIM procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto all’investitore l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se la SIM concorda con il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo. In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti - presso -presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.. Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario: - deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico; - deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa; - nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui Regolamento Intermediari, emanato dalla Consob in attuazione della Direttiva XxXXX XX; - con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutarne l’adeguatezza. In particolare, il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
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Samples: Informativa Precontrattuale