Infortunio e malattia professionale Clausole campione
Infortunio e malattia professionale. B1) Operai
Infortunio e malattia professionale. B1) Operai Restando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi. A decorrere dal 4º giorno e fino al 180º, il datore di lavoro deve corrispondere all'operaio, assente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera effettivamente percepita. Se l'assenza si protrae oltre il 180º giorno il lavoratore percepirà il trattamento corrisposto dall'INAIL. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Infortunio e malattia professionale. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale danno diritto alle relative indennità a carico degli enti assicuratori ed esulano pertanto dal concetto di malattia e dalle casistiche dell’allegato G.
Infortunio e malattia professionale. In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi della assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al primo superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Nel caso d'interruzione del servizio per infortunio sul lavoro o malattia professionale, la conservazione del posto è garantita fino alla completa guarigione clinica. Le assenze dal lavoro per malattia o infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsto. Al termine dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro. Al lavoratore che si infortuni dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di licenziamento, è dovuto il trattamento economico indicato al punto successivo fino alla scadenza del preavviso stesso. Durante i periodi di assenza dovuti ad infortunio o malattia professionale, verrà assicurato il trattamento economico di cui al successivo art. 41, mediante integrazione dell'indennità corrisposta dagli istituti assicurativi. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal suddetto articolo è subordinato al riconoscimento della malattia e dell'infortunio, nonché del relativo trattamento economico da parte dei rispettivi ...
Infortunio e malattia professionale. Elementi cost itutivi dell infortunio indennizzabile
Infortunio e malattia professionale. Resta a carico di ARSIAL la gestione degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale, per i quali resta comunque fermo l’obbligo per la Regione Lazio di effettuare con tempestività le comunicazioni ad ARSIAL ai fini dei successivi adempimenti di competenza nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalle disposizioni vigenti.
