Impiegati. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i due mesi di prova per gli impiegati di 1^ livello e durante il mese per gli impiegati di 2^ livello, nonché per i lavoratori con mansioni impiegatizie di 3^ e 4^ livello ed in corrispondenti mansioni promiscue la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Impiegati. L'impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento economico. Anzianità presso l'azienda Corresponsione dello stipendio mensile fino a mesi Corresponsione di mezzo stipendio mensile fino a mesi
a) Inferiore a 5 anni 3 3
b) Da 5 a 10 anni 5 5
c) Oltre i 10 anni 6 6 Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per malattia professionale si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
Impiegati. In caso di malattia ed infortunio all’apprendista spetta lo stesso trattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato, al netto delle erogazioni degli istituti previdenziali ed assistenziali.
Impiegati. L’impiegato in stato di infortunio o malattia professionale avrà diritto al seguente trattamento economico:
a) inferiore a 5 anni 3 3
b) da 5 a 10 anni 5 5
c) oltre i 10 anni 6 6 Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per infortunio o malattia professionale si sommano quando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per infortunio o malattia professionale verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati. I trattamenti relativi a malattia, infortuni e malattia professionale saran- no corrisposti con il normale periodo di paga. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato non spetta, comunque, al- cun trattamento economico a carico delle aziende successivamente alla sca- denza prefissata nel contratto individuale di assunzione o a quella stabilita con successivo contratto individuale di proroga. Le parti si danno atto che quanto sopra si riferisce ai contratti di lavoro stipulati in applicazione delle disposizioni previste dalla legge.
Impiegati. Nel caso di malattia, l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo: • di mesi 6 per un’anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a 5 anni; • di mesi 10 per un’anzianità di servizio presso l’azienda compresa fra 5 e 10 anni; • di mesi 12 per un’anzianità di servizio presso l’azienda superiore a 10 anni. Trascorso il periodo, di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto salvi restando tutti gli altri diritti dallo stesso acquisiti in dipendenza del presente contratto. L’impiegato nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione.
Impiegati. Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell’apprendistato è di 3 anni. Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi. Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.
Impiegati. Gli impiegati in forza al 31 agosto 1980 manterranno in cifra gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione dei rimanenti aumenti periodici biennali d'anzianità secondo gli importi previsti dalla nuova disciplina, fino ad un massimo complessivo di 12. La frazione di biennio in corso di maturazione, alla data del 1º settembre 1980, sarà considerata utile per la maturazione del prossimo aumento periodico di anzianità, secondo la nuova disciplina. A decorrere dalla data di stipulazione del CCNL del 15 dicembre 1997 non verrà quindi più effettuato il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità in relazione alla dinamica della base di calcolo prevista nella disciplina contrattuale precedente, che verrà pertanto soppressa. Agli impiegati di cui sopra, in relazione a quanto stabilito nel comma precedente, verrà riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 1980 la somma di € 2.06 per ciascuno degli aumenti periodici già maturati. Nel caso in cui alla data del 1º gennaio 1980 le aziende abbiano effettuato il ricalcolo degli aumenti periodici relativi alla contingenza dell'anno 1979, € 2.06 verranno erogate a partire dal 1º gennaio 1981.
Impiegati. L'impiegato in stato di infortunio o malattia professionale avrà diritto al seguente trattamento economico: Anzianità presso l'azienda Corresponsione dello stipendio mensile fino a mesi Corresponsione di mezzo stipendio mensile fino a mesi
a) Inferiore a 5 anni 3 3
b) Da 5 a 10 anni 5 5
c) Oltre i 10 anni 6 6 Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per infortunio o malattia professionale si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per infortunio o malattia professionale verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati. I trattamenti relativi a malattia, infortuni e malattia professionale saranno corrisposti con il normale periodo di paga. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato non spetta, comunque, alcun trattamento economico a carico delle aziende successivamente alla scadenza prefissata nel contratto individuale di assunzione o a quella stabilita con successivo contratto individuale di proroga. Le parti si danno atto che quanto sopra si riferisce ai contratti di lavoro stipulati in applicazione delle disposizioni previste dalla legge. N.d.R.: L'accordo 10 aprile 2015 prevede quanto segue: - All'art. 27 il 1º comma diventa: "Restando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti di lavoro, il datore di lavoro, all'operaio assente per malattia, è tenuto a corrispondere un'indennità pari al 90% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni di carenza.". Per l'operaio con contratto a termine la normativa contrattuale riguardante la malattia si applica per le malattie superiori ai 7 giorni. Sempre all'art. 27 vengono aggiunti i seguenti nuovi commi: "Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare comunicazione per iscritto al lavoratore dell'approssimarsi della scadenza dei 180 giorni di malattia indicando espressamente la possibilità di usufruire della aspettativa. In caso di patologia grave e continuativa, la conservazione del posto, a richiesta del lavoratore, sarà prolungata per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di ulteriore aspettativa di cui al comma precedente, dovranno presentare richiesta mediante raccomandata AR prima della scadenza del 180º giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condiz...
Impiegati. A partire da 1.7.2013 (ultimo giorno di prestato servizio 1º gennaio 2010) ; per gli impiegati inquadrati dal 1º al 6º livello viene riconosciuta la possibilità – in occasione della cessazione per quiescenza per anzianità o vecchiaia – di stipulare per una durata massima di due anni e sei mesi una polizza sanitaria avente gli stessi contenuti della copertura in atto per gli iscritti al Gruppo Anziani (vedi sez C – allegato n.16). Tale polizza che copre l'ex dipendente e il suo nucleo familiare (come da punto 4 dell'estratto delle condizioni di polizza) prevede un premio annuo pari a 550 euro.
Impiegati. LAVORATORE ADDETTO A TECNICHE NUMERICHE" Livello "8" Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto a Tecniche numeriche". Livello "7" E' il lavoratore al quale siano affidate, nell'ambito dell'Area Impianti di Centrale attività richiedenti una particolare valutazione concettuale. Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su impianti sia di commutazione che di trasmissione numerici e su quelli trasmissivi analogici di competenza, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello, quali prove ed attività di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di tecnica numerica (nonchè trasmissiva analogica di competenza), e di esercizio di tutti gli impianti di competenza, attività di inserimento dati e modifiche Hw e Sw, con i connessi collaudi, su apparati elettronici, attività di sorveglianza dell'allarmistica (sia degli impianti di commutazione che degli apparati trasmissivi) nonchè effettuazione degli interventi manutentivi sulle stazioni di energia. Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".