Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:
a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00;
b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.
c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’E...
Malattia ed infortunio. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari alla sola quota di pernottamento di cui al precedente punto I, fino ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminate caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
Malattia ed infortunio. 1. I contenuti dell’Accordo nazionale 19 settembre 2005 e dell’Accordo nazionale 15 novembre 2005 (All. 3 e 4), in conformità a quanto previsto dalla clausola “validità dell’accordo” della prima intesa e dall’art. 6, comma 2, della seconda intesa, sono parte integrante il presente rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri ed internavigatori (TPL – mobilità) e, pertanto, seguono la naturale scadenza del c.c.n.l. medesimo.
2. Con riferimento all’articolo 4 dell’Addendum all’Accordo nazionale 15 novembre 2005, relativo ai lavoratori non soggetti al X.X. x. 000/00, xx parti, ribadendo l’impegno a realizzare la completa perequazione al trattamento previsto per i lavoratori soggetti al medesimo Regio decreto nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL, confermano che, in via transitoria e fino a diversa disposizione delle Parti, continua a trovare applicazione la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 65 del CCNL 23 luglio 1976.
Malattia ed infortunio. Malattia
Malattia ed infortunio. Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l’impiegato ha di- ritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell’arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale rico- nosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesi nell’arco di 36 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla correspon- sione dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze di produzione e della conseguente neces- sità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’im- piegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità permanente. L’impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio, per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giusti- ficato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto a produrre il certificato medico.
Malattia ed infortunio. Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati.
Malattia ed infortunio. La malattia o l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicati entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve trasmettere, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, il certificato medico relativo. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore dovrà trasmettere il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Salva la fattispecie di cui al comma precedente, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il lavoratore che, durante le fasce orarie predette, non potrà essere presente nella propria abitazione per visite mediche, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante la fasce orarie predette, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia ed è passibile di sanzioni disciplinari. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento e comunque con un massimo di 180 giorni nell’arco di un anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di malattia insorta nel corso di un anno e protrattasi senza interruzione nell’anno successivo, il limite di 180 giorni deve essere calcolato tenendo conto anche delle giornate della malattia sofferte nell’anno di insorgenza.
Malattia ed infortunio. In caso di infortunio o malattia riconosciuta ai lavorato- ri e ai praticanti, sarà conservato il posto sino alla raggiun- ta idoneità al lavoro con corresponsione della retribuzione intera per i primi 6 mesi di assenza, di metà di essa per i successivi 6 mesi ed alla conservazione del posto senza retribuzione per altri 3 mesi. In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi. Entro il citato periodo di 15 mesi il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, un periodo di aspettativa non retri- buita fino ad un massimo di dodici mesi. Durante il periodo di tale aspettativa si realizza una sospensione del rapporto di lavoro che non dà diritto alla maturazione di alcun istituto contrattuale. In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro consta- tata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavo- ratore il trattamento di liquidazione stabilito dal presente CCNL (TFR e trattamento sostitutivo del preavviso). L’assenza per malattia o infortunio deve essere comu- nicata immediatamente, salvo casi di giustificato impedi- mento. Il tele-radiogiornalista è tenuto a recapitare presso l’azienda entro il termine di tre giorni il certificato medico. L’azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’art. 5 della L. 25 maggio 1970, n. 300 l’idoneità al lavoro del tele- radio giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializ- zati di diritto pubblico.
Malattia ed infortunio. Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l’assicurazione contro gli in- fortuni, per l’assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
Malattia ed infortunio. Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati. Il diritto al trattamento di malattia nel caso di infortunio non riconosciuto dall’Inail verrà garantito a seguito di convalida da parte dell’Inps.