Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:
a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00;
b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.
c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’E...
Malattia ed infortunio. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari alla sola quota di pernottamento di cui al precedente punto I, fino ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminate caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
Malattia ed infortunio. 1. I contenuti dell’Accordo nazionale 19 settembre 2005 e dell’Accordo nazionale 15 novembre 2005 (All. 3 e 4), in conformità a quanto previsto dalla clausola “validità dell’accordo” della prima intesa e dall’art. 6, comma 2, della seconda intesa, sono parte integrante il presente rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri ed internavigatori (TPL – mobilità) e, pertanto, seguono la naturale scadenza del c.c.n.l. medesimo.
2. Con riferimento all’articolo 4 dell’Addendum all’Accordo nazionale 15 novembre 2005, relativo ai lavoratori non soggetti al X.X. x. 000/00, xx parti, ribadendo l’impegno a realizzare la completa perequazione al trattamento previsto per i lavoratori soggetti al medesimo Regio decreto nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL, confermano che, in via transitoria e fino a diversa disposizione delle Parti, continua a trovare applicazione la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 65 del CCNL 23 luglio 1976.
Malattia ed infortunio. Malattia
Malattia ed infortunio. In caso di infortunio o malattia riconosciuta ai lavoratori e ai praticanti, sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro con corresponsione della retribuzione intera per i primi 6 mesi di assenza, di metà di essa per i successivi 6 mesi ed alla conservazione del posto senza retribuzione per altri 3 mesi. In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi. Entro il citato periodo di 15 mesi il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di dodici mesi. Durante il periodo di tale aspettativa si realizza una sospensione del rapporto di lavoro che non dà diritto alla maturazione di alcun istituto contrattuale. In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro constatata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di liquidazione stabilito dal presente CCNL (TFR e trattamento sostitutivo del preavviso). L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente, salvo casi di giustificato impedimento. Il tele-radiogiornalista è tenuto a recapitare presso l’azienda entro il termine di tre giorni il certificato medico. L’azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’art. 5 della L. 25 maggio 1970, n. 300 l’idoneità al lavoro del tele-radiogiornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
Malattia ed infortunio. L’operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato del quale sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso di infortunio detto operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica, comprovata da certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso il suddetto periodo di 180 giorni e perdurando l’infermità, è diritto sia dell’azienda che del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione a quest’ultimo del Trattamento di Fine Rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto di lavoro, l’operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi dell’art. 22, comma 1, del presente CPL, continua ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessagli. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, per evento occorso durante la prestazione lavorativa, l’azienda fornisce gratuitamente un mezzo di trasporto del quale dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i tre giorni successivi.
Malattia ed infortunio. Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati.
Malattia ed infortunio. In caso di superamento del periodo di comporto previsto dall’art. 57 del CCNL del 17.12.79, l’Azienda, prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, valuterà congiuntamente ai C.d.A. competenti i casi che obiettivamente e con adeguata certificazione sanitaria, presentino le condizioni per il prolungamento di detto periodo, ai soli effetti del mantenimento del posto di lavoro. Nel caso in cui l’indennità di malattia posta a carico dell’INPS, venga corrisposta dallo stesso Ente in misura ridotta a seguito di ricovero ospedaliero, l’Azienda integrerà il 50% della quota non corrisposta dall’Istituto stesso. Pertanto: per casi di malattia dal 4° al 20° giorno, l’Azienda integrerà l’indennità a carico dell’Inps in modo da raggiungere complessivamente l’85% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; per casi di malattia dal 21° al 180° giorno, l’Azienda integrerà l’indennità a carico dell’Inps in modo da raggiungere complessivamente l’80% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Malattia ed infortunio. Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l’assicurazione contro gli in- fortuni, per l’assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.
Malattia ed infortunio. Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati. Il diritto al trattamento di malattia nel caso di infortunio non riconosciuto dall’Inail verrà garantito a seguito di convalida da parte dell’Inps.