Inottemperanza. Nel caso in cui entro il termine previsto e assegnato non dovessero essere realizzate tutte le opere di compensazione, il Comune avrà facoltà di chiedere misure compensative alternative dello stesso valore o su indicazione della Società il versamento del valore pattuito o la parte residua dello stesso, oppure, in caso di inottemperanza avrà facoltà di incamerare la fideiussione prestata, nel limite del valore delle opere non realizzate, con la quale realizzerà direttamente le Opere compensative, restando inteso che il pagamento delle somme o l’incameramento della fidejussione avrà effetto liberatorio per la Società relativamente all’obbligo assunto con la presente convenzione. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ad opera delle Parti; l’efficacia è subordinata alla realizzazione e all’ultimazione dei lavori dell’Impianto fotovolatico; il termine di durata è fissato in anni tre