LA FIDEIUSSIONE Clausole campione

LA FIDEIUSSIONE. L’ASSICURAZIONE DELL’IMMOBILE PARTE SECONDA
LA FIDEIUSSIONE. La fideiussione, tipica garanzia personale, si può definire il contratto con il quale una parte (fideiussore), obbligandosi personalmente, garantisce all’altra (creditore) l’adempimento dell’obbligazione che un terzo (debitore principale) ha assunto o assumerà verso quest’ultima (art. 1936 c.c.). Il contratto di fideiussione, anche se di solito è preceduto da un’intesa tra il fideiussore e il debitore principale, si stipula fra due parti : il fideiussore e il creditore. Non è un contratto trilaterale, ma bilaterale con obbligazioni unilaterali, a carico del fideiussore. Per la sua efficacia non è necessario neppure che il debitore ne abbia conoscenza. Come in genere i negozi aventi funzione di garanzia, la fideiussione ha carattere accessorio, in quanto presuppone l’esistenza di un’obbligazione principale da garantire. Dal carattere di accessorietà discende la conseguenza che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale. Sotto questo aspetto si nota una differenza tra la fideiussione e l’avallo, in quanto quest’ultimo è valido anche se l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi causa che non sia un vizio di forma. Eccezionalmente è valida la fideiussione prestata per un’obbligazione assunta da un incapace. L’eccezione si giustifica in base al concetto che la garanzia, in questo caso, ha precisamente lo scopo di sanare a vantaggio del creditore la mancanza di capacità del debitore. Si è diffusa nella pratica il cd. contratto autonomo di garanzia4, ove il garante si impegna a pagare “a prima richiesta”, cioè a seguito della semplice dichiarazione del creditore-beneficiario circa l’inadempimento o l’inesatto adempimento del contratto e senza poter opporre alcuna eccezione attinente alla validità o all’efficacia del contratto medesimo o alle vicende del rapporto da esso scaturito. 4 In tema di contratto autonomo di garanzia elemento caratterizzante, rispetto alla fidejussione, è l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola di cui all'art. 1945 c.c., compresa l'estinzione del rapporto (Cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 903). Il fideiussore è obbligato verso il creditore in solido col debitore principale; pertanto, dopo la scadenza del debito, il creditore può rivolgersi per il pagamento...
LA FIDEIUSSIONE. (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
LA FIDEIUSSIONE. La fideiussione è il contratto col quale un aperte garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. La fideiussione costituisce una forma di garanzia del credito, quindi la sua funzione è quella di garantire del debito l'altrui. Per effetto del contratto il fideiussore diventa obbligato solido. Il beneficio di esecuzione consente al fideiussore di chiedere la preventiva esecuzione sui beni del debitore principale. Il fideiussore che abbia pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore e può iniziare l'azione di regresso contro di lui per ottenere il rimborso.
LA FIDEIUSSIONE. 1. Sulla nozione di fideiussore............................................................................. 81 2. La definizione dell’oggetto dell’obbligazione fideiussoria .................. 85 2.1. Il socio illimitatamente responsabile di società di persone 2.2. L’efficacia della fideiussione ................................................................. 87 3. La fideiussione a prima richiesta.................................................................... 91 4. La formula: atto di fideiussione a prima richiesta ................................... 92 5. La fideiussione omnibus ................................................................................... 94 5.1. La fideiussione omnibus e i mutamenti legislativi ...................... 97
LA FIDEIUSSIONE. Tra le forme di finanziamento va incluso, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, anche il rilascio di “garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma”. Appartengono a questa categoria varie forme contrattuali, fra le quali: • la fideiussione • l’avallo • le accettazioni • le aperture di credito documentarie • le girate • gli impegni a concedere credito. La fideiussione è la garanzia personale (garanzia di firma), con la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga verso il creditore a garantire con l’intero suo patrimonio la restituzione della somma erogata a un altro soggetto (debitore principale) sotto forma di finanziamento. Per effetto del contratto di fideiussione il garante è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. 1 Il creditore può quindi chiedere al fideiussore di pagare il debito contratto e non adempiuto dal debitore principale: questa richiesta prende il nome di “escussione della garanzia”. Il fideiussore che effettua il pagamento, a fronte della richiesta di escussione della garanzia ha poi la possibilità di rivalersi nei confronti del debitore principale per una somma pari all'importo pagato (diritto di regresso). L’attività di rilascio di garanzie non comporta l’esborso di liquidità da parte del garante: ne consegue che gli operatori finanziari specializzati in tali attività possono assumere impegni in misura assai rilevante pur senza un (iniziale) impiego di risorse. La potenziale proliferazione dei rischi di credito in capo agli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie ha indotto il Legislatore a imporre requisiti patrimoniali più stringenti per chi vuole esercitare quest’attività. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che ricevono mandati da intermediari finanziari per la distribuzione di garanzie, per non incorrere in sanzioni, devono verificare che l’intermediario stesso sia autorizzato a erogare tale genere di prodotti, accertando che possegga i requisiti richiesti. La prestazione di garanzie fideiussorie da parte di un istituto di credito è spesso richiesta da imprenditori per ottenere: • appalti • concessioni da parte di amministrazioni pubbliche • piani di pagamento rateale nei confronti dei fornitori • conclusione di contratti di locazione o affitto. Il contratto di fideiussione può avere contenuti variabili ma deve comunque sottostare ai limiti previsti espressamente dal codice civile. In particolare la fideiussione: • non...
LA FIDEIUSSIONE. -ACCESSORIETA’-
LA FIDEIUSSIONE. -SOLIDARIETA’-

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  • Garanzia fideiussoria A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, Vodafone potrà richiedere e Operatore dovrà far costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Operatore della relativa richiesta di Vodafone, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale capillarmente presente sul territorio nazionale. La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte. La fideiussione avrà validità per tutta la durata dell’Accordo e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso, previo svincolo scritto da parte del beneficiario. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Vodafone non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, VF- IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r. In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione. In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente Accordo e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore. L’importo della fidejussione prestata da Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell’Allegato 11 “Garanzie”.

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante in data rilasciata da agenzia di per l'importo di euro pari al % per cento dell'importo del presente contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Cessione dei diritti L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

  • Presentazione della domanda 1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura e Sport, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”, solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità. 2. La domanda di sovvenzione è sottoscritta e inoltrata: a) dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’impresa individuale o dal procuratore individuato all’interno al Team di progetto; ovvero b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettere c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente xxxxx. 3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2019 alle ore 16.00.00 del giorno 15 maggio 2019. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all’ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute. 4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sulla domanda generata dal sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento eIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. 5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all’articolo 14, comma 3, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3. 6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 14, comma 4, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4. 7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell’invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando. 8. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 7, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni: