LA FIDEIUSSIONE Clausole campione

LA FIDEIUSSIONE. 4.4 L’ASSICURAZIONE DELL’IMMOBILE PARTE SECONDA
LA FIDEIUSSIONE. 1. Sulla nozione di fideiussore............................................................................. 81
LA FIDEIUSSIONE. Soggetti a cui richiedere il rilascio della fideiussione e momento del rilascio Oggetto, importo e natura della fideiussione
LA FIDEIUSSIONE. La fideiussione è il contratto col quale un aperte garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. La fideiussione costituisce una forma di garanzia del credito, quindi la sua funzione è quella di garantire del debito l'altrui. Per effetto del contratto il fideiussore diventa obbligato solido. Il beneficio di esecuzione consente al fideiussore di chiedere la preventiva esecuzione sui beni del debitore principale. Il fideiussore che abbia pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore e può iniziare l'azione di regresso contro di lui per ottenere il rimborso.
LA FIDEIUSSIONE. -ACCESSORIETA’-
LA FIDEIUSSIONE. -SOLIDARIETA’-
LA FIDEIUSSIONE. La fideiussione, tipica garanzia personale, si può definire il contratto con il quale una parte (fideiussore), obbligandosi personalmente, garantisce all’altra (creditore) l’adempimento dell’obbligazione che un terzo (debitore principale) ha assunto o assumerà verso quest’ultima (art. 1936 c.c.). Il contratto di fideiussione, anche se di solito è preceduto da un’intesa tra il fideiussore e il debitore principale, si stipula fra due parti : il fideiussore e il creditore. Non è un contratto trilaterale, ma bilaterale con obbligazioni unilaterali, a carico del fideiussore. Per la sua efficacia non è necessario neppure che il debitore ne abbia conoscenza. Come in genere i negozi aventi funzione di garanzia, la fideiussione ha carattere accessorio, in quanto presuppone l’esistenza di un’obbligazione principale da garantire. Dal carattere di accessorietà discende la conseguenza che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale. Sotto questo aspetto si nota una differenza tra la fideiussione e l’avallo, in quanto quest’ultimo è valido anche se l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi causa che non sia un vizio di forma. Eccezionalmente è valida la fideiussione prestata per un’obbligazione assunta da un incapace. L’eccezione si giustifica in base al concetto che la garanzia, in questo caso, ha precisamente lo scopo di sanare a vantaggio del creditore la mancanza di capacità del debitore. Si è diffusa nella pratica il cd. contratto autonomo di garanzia4, ove il garante si impegna a pagare “a prima richiesta”, cioè a seguito della semplice dichiarazione del creditore-beneficiario circa l’inadempimento o l’inesatto adempimento del contratto e senza poter opporre alcuna eccezione attinente alla validità o all’efficacia del contratto medesimo o alle vicende del rapporto da esso scaturito.
LA FIDEIUSSIONE. (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
LA FIDEIUSSIONE. Tra le forme di finanziamento va incluso, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, anche il rilascio di “garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma”. Appartengono a questa categoria varie forme contrattuali, fra le quali: • la fideiussione • l’avallo • le accettazioni • le aperture di credito documentarie • le girate • gli impegni a concedere credito. La fideiussione è la garanzia personale (garanzia di firma), con la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga verso il creditore a garantire con l’intero suo patrimonio la restituzione della somma erogata a un altro soggetto (debitore principale) sotto forma di finanziamento. Per effetto del contratto di fideiussione il garante è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Il creditore può quindi chiedere al fideiussore di pagare il debito contratto e non adempiuto dal debitore principale: questa richiesta prende il nome di “escussione della garanzia”. Il fideiussore che effettua il pagamento, a fronte della richiesta di escussione della garanzia ha poi la possibilità di rivalersi nei confronti del debitore principale per una somma pari all'importo pagato (diritto di regresso). L’attività di rilascio di garanzie non comporta l’esborso di liquidità da parte del garante: ne consegue che gli operatori finanziari specializzati in tali attività possono assumere impegni in misura assai rilevante pur senza un (iniziale) impiego di risorse. La potenziale proliferazione dei rischi di credito in capo agli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie ha indotto il Legislatore a imporre requisiti patrimoniali più stringenti per chi vuole esercitare quest’attività. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che ricevono mandati da intermediari finanziari per la distribuzione di garanzie, per non incorrere in sanzioni, devono verificare che l’intermediario stesso sia autorizzato a erogare tale genere di prodotti, accertando che possegga i requisiti richiesti. La prestazione di garanzie fideiussorie da parte di un istituto di credito è spesso richiesta da imprenditori per ottenere: • appalti • concessioni da parte di amministrazioni pubbliche • piani di pagamento rateale nei confronti dei fornitori • conclusione di contratti di locazione o affitto. Il contratto di fideiussione può avere contenuti variabili ma deve comunque sottostare ai limiti previsti espressamente dal codice civile. In particolare la fideiussione: • non p...

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).