Common use of Integrazione e sostituzione degli Esercizi Clause in Contracts

Integrazione e sostituzione degli Esercizi. Il numero complessivo di Esercizi dichiarato e offerto in sede di gara, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e non potrà in alcun modo essere ridotto. La S.A., per motivate e comprovate esigenze operative, assume la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori Esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall’Operatore economico, con possibilità di estendere le convenzioni anche ad Esercizi ubicati in altre e diverse località rispetto quelle previste nel presente Capitolato. In tale circostanza il fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l’obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a FonARCom tali disdette, inviando le relative copie e comunicando al Fondo l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli Esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti Esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dal disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria dovrà sostituire tali Esercizi, dandone idonea comunicazione a FonARCom entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze. La ditta aggiudicataria deve fornire ogni sei mesi e ogni volta che FonARCom ne faccia richiesta, l’elenco aggiornato degli Esercizi convenzionati in formato elettronico. FonARCom si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli Esercizi di ristorazione convenzionati e in caso di inadempimenti relativi all’applicazione del contratto procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice. Ai fruitori del servizio in oggetto dovrà essere assicurata, in ogni momento e per l’intera durata del contratto, la possibilità di prendere visione nonché avere tempestiva contezza di eventuali modifiche e/o aggiornamenti sulla composizione dell’elenco degli Esercizi convenzionati (es. mediante applicazione per smartphone o pubblicazioni sul proprio sito internet).

Appears in 1 contract

Samples: www.fonarcom.it

Integrazione e sostituzione degli Esercizi. a) Il Fornitore, indipendentemente dal numero complessivo di Esercizi dichiarato e offerto in sede esercizi convenzionati di garacui all’elenco sopra richiamato, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e non potrà in alcun modo essere ridotto. La S.A., per motivate e comprovate esigenze operative, assume la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori Esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall’Operatore economico, con possibilità di estendere le convenzioni anche ad Esercizi ubicati in altre e diverse località rispetto quelle previste nel presente Capitolato. In tale circostanza il fornitore, ricevuta la dovrà garantire su richiesta motivata delle Unità Ordinanti e/o delle Unità Approvvigionanti (che dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui sopra, ha l’obbligo all’ All. 2 al presente Capitolato – “Modulo di ottemperare richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati”) un maggior numero di esercizi in aggiunta a detto convenzionamento, quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata impossibilità). Il convenzionamento degli esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di esercizi riportati nell’apposito elenco. Il Fornitore si impegna per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, proroga compresa, di applicare a tutti gli esercizi convenzionati la percentuale massima di Commissione pari al 5,01% e di adottare il termine di 30 (trenta) giorni quale termine massimo di pagamento. Il Fornitore, inoltre, entro 45 giorni dalla stipula del Contratto, attiva un call center con numero verde dedicato agli esercenti per il rilascio di informazioni relative tra l’altro allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture. I cd. “servizi aggiuntivi” (quali ad esempio la raccolta dei “buoni pasto” presso il domicilio dell’esercente convenzionato, l’emissione delle fatture per conto dell’esercente convenzionato, la vendita di pubblicità) non sono ammissibili in una dichiarazione resa considerazione dell’adozione del criterio del prezzo più basso. Al riguardo si richiamano le indicazioni dettate dall’A.V.C.P. nella determinazione n. 5/2011 e quelle fornite dal Consiglio dell’Autorità stessa, nell’adunanza del 7 e 8 marzo 2012, in sede di chiarimenti alla citata determinazione n. 5/2011. In tale sede l’Autorità ha ritenuto di assimilare i “servizi aggiuntivi” alle varianti in fase di gara. La disciplina delle varianti nella fase della gara è contenuta nell’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici e riguarda indifferentemente lavori, servizi e forniture: essa si applica, quindi, anche agli appalti in questione. La possibilità di presentare varianti in sede di gara è, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Nel comma 1 dell’articolo 76, limitata al caso in cui si dovessero verificare dei casi il criterio di disdetta aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, soltanto, se, ai sensi del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionaticomma 2, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a FonARCom tali disdettestazione appaltante, inviando in sede di redazione della lex specialis, abbia precisato che le relative copie varianti sono ammesse, nonché, ai sensi del comma 3, specificato quali requisiti minimi esse devono rispettare e comunicando al Fondo l’eventuale motivata risoluzione con quali modalità esse devono essere presentate. Va poi ricordato che, ai sensi del rapporto di convenzione con gli Esercizicomma 4, provvedendole stazioni appaltanti possono prendere in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti previsti nella lex specialis e che, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazioneai sensi del comma 5, alla sostituzione con altrettanti Esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dal disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria dovrà sostituire tali Esercizi, dandone idonea comunicazione a FonARCom entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze. La ditta aggiudicataria deve fornire ogni sei mesi e ogni volta che FonARCom ne faccia richiesta, l’elenco aggiornato degli Esercizi convenzionati in formato elettronico. FonARCom si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli Esercizi di ristorazione convenzionati e in nel caso di inadempimenti relativi all’applicazione gare relative a servizi e forniture, qualora sia stata autorizzata la presentazioni di varianti, queste non possono essere respinte per il solo fatto che, se accolte, il contratto si trasformerebbe da appalto di servizi ad appalto di forniture oppure da appalto di forniture ad appalto di servizi. Tali prescrizioni riproducono la disciplina contenuta nell’articolo 24 della direttiva 2004/18/CE. Nel caso, invece, di offerta selezionata col criterio del contratto procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice. Ai fruitori del servizio in oggetto dovrà essere assicurataprezzo più basso, in ogni poiché tutte le condizioni tecniche e qualitative sono predeterminate al momento e dell’offerta, non vi è alcuna ragione per l’intera durata del contratto, ammettere la possibilità di prendere visione nonché avere tempestiva contezza presentare varianti. Eventuali pattuizioni in deroga all’inammissibilità dei servizi aggiuntivi sono da ritenersi una grave violazione delle condizioni di eventuali modifiche e/o aggiornamenti sulla composizione dell’elenco degli Esercizi convenzionati (es. mediante applicazione per smartphone o pubblicazioni sul proprio sito internet)servizio prospettate alla stazione appaltante in sede di gara e causa di risoluzione del contratto principale tra l’amministrazione e la società di emissione.

Appears in 1 contract

Samples: www.miur.gov.it

Integrazione e sostituzione degli Esercizi. a) Il Fornitore, indipendentemente dal numero complessivo di Esercizi dichiarato e offerto in sede convenzionati, di garacui agli elenchi precedenti, per tutta la durata dovrà garantire - su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (che dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all’ All. 2 al presente Capitolato – “Modulo di richiesta di integrazione del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e non potrà in alcun modo essere ridotto. La S.A., per motivate e comprovate esigenze operative, assume la facoltà numero di richiedere il convenzionamento di ulteriori Esercizi commerciali rispetto al esercizi convenzionati”) - un maggior numero massimo di Esercizi prodotto dall’Operatore economico, con possibilità di estendere le convenzioni anche ad Esercizi ubicati (nella misura massima del 10%) in altre e diverse località rispetto quelle previste nel presente Capitolato. In tale circostanza il fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l’obbligo di ottemperare aggiunta a detto convenzionamento, quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.2 (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell’artimpossibilità). 47 del DPR 445/2000. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del Il convenzionamento di uno o più degli Esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a FonARCom tali disdette, inviando le relative copie e comunicando al Fondo l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli Esercizi, provvedendo, aggiuntivi andrà effettuato entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti Esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dal disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria dovrà sostituire tali Esercizi, dandone idonea comunicazione a FonARCom entro cinque 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi. Si precisa che l’Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Xxxxxx le proprie preferenze (riferimenti dell’esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione della disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze. La ditta aggiudicataria deve fornire ogni sei mesi e ogni volta che FonARCom ne faccia richiesta, l’elenco aggiornato degli Esercizi convenzionati in formato elettronico. FonARCom si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli Esercizi di ristorazione convenzionati e in caso di inadempimenti relativi all’applicazione del contratto procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice. Ai fruitori del servizio in oggetto dovrà essere assicurata, in ogni momento e per l’intera durata del contratto, la possibilità di prendere visione nonché avere tempestiva contezza di eventuali modifiche e/o aggiornamenti sulla composizione dell’elenco degli Esercizi convenzionati (es. mediante applicazione per smartphone o pubblicazioni sul proprio sito internet)all’Amministrazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.crabruzzo.it

Integrazione e sostituzione degli Esercizi. Il numero complessivo di Esercizi esercizi dichiarato e offerto in sede di gara, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e ovviamente non potrà in alcun modo essere ridotto. La S.A.Stazione appaltante, per motivate e comprovate esigenze operative, assume ha la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori Esercizi esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall’Operatore economico, con possibilità di estendere le convenzioni anche ad Esercizi esercizi ubicati in altre e località diverse località rispetto da quelle previste nel presente Capitolato. In tale circostanza il fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l’obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Nel L’Operatore economico aggiudicatario, nel caso in cui si dovessero verificare dei verifichino casi di disdetta del e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante tali disdette. L’Operatore economico dovrà comunicare a FonARCom tali disdettealla Società, inviando le relative copie e comunicando al Fondo entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell’evento, l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli Esercizi, Esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i successivi trenta 15 (quindici) giorni dalla comunicazionesuccessivi, alla sostituzione sostituzione, con altrettanti Esercizi, Esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dal disciplinare di gara, ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria L’Operatore economico, pertanto, dovrà sostituire tali Eserciziprovvedere per tutta la durata contrattuale all’aggiornamento degli elenchi degli “Esercizi convenzionati”. Bimestralmente, dandone idonea comunicazione a FonARCom entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze. La ditta aggiudicataria deve l’appaltatore dovrà fornire ogni sei mesi e ogni volta che FonARCom ne faccia richiesta, obbligatoriamente l’elenco aggiornato degli Esercizi convenzionati di cui al presente Capitolato. Qualora l’elenco aggiornato non corrispondesse realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi, verranno applicate le penali previste. È facoltà della Stazione appaltante richiedere l’elenco aggiornato in formato elettronicoqualsiasi momento. FonARCom si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli Esercizi di ristorazione convenzionati e in In tal caso di inadempimenti relativi all’applicazione del contratto procederà l’Operatore economico dovrà mettere a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice. Ai fruitori del servizio in oggetto dovrà essere assicurata, in ogni disposizione l’elenco suddetto entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento e per l’intera durata del contratto, la possibilità di prendere visione nonché avere tempestiva contezza di eventuali modifiche e/o aggiornamenti sulla composizione dell’elenco degli Esercizi convenzionati (es. mediante applicazione per smartphone o pubblicazioni sul proprio sito internet)della richiesta.

Appears in 1 contract

Samples: www.autovie.it