Common use of INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE Clause in Contracts

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE. (ARTT. 9-18) Le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie contenute nel d.lgs. n. 148 del 2015 trovano applicazione – indipendentemente dal numero di addetti – nei confronti delle imprese del settore industriale, comprese le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri ex lege n. 240/1984, per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (per l'elenco completo delle tipologie di imprese destinatarie si rinvia all'art. 10 del decreto citato). Non si applicano invece, come detto, alle imprese agricole nei confronti delle quali continuano a trovare applicazione le norme in materia di cassa integrazione salari (CISOA) di cui alla legge n. 457 del 1972 sia per gli operai a tempo indeterminato e sia per gli impiegati in virtù dell’estensione operata dall’art. 21 della legge n. 223/1991, che è rimasto in vigore. Il trattamento di integrazione salariale ordinaria a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese indicate nell’art. 10 del decreto, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto è riconosciuto nei seguenti casi: • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; • situazioni temporanee di mercato. La durata massima dell’intervento è fissata in 13 settimane continuative, prorogabili, trimestralmente, fino ad un massimo di 52 settimane. Una volta raggiunte le 52 settimane consecutive, una nuova domanda, per la stessa unità produttiva che ha già beneficiato dell’integrazione, può essere presentata solo quando siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Se invece l’intervento riguarda più periodi non continuativi, il trattamento d’integrazione salariale non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile. Le nuove disposizioni ridefiniscono inoltre, apportando una riduzione alle aliquote vigenti, la misura del contributo ordinario a carico del datore di lavoro per il finanziamento delle prestazioni d’integrazione salariale ordinaria, che viene fissata, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, all’1,70 per cento (in precedenza 1,90 per cento) e per le imprese che occupano più di 50 dipendenti al 2 per cento (in precedenza 2,20 per cento). Le predette aliquote si applicano anche alle cooperative agricole ex lege n. 240 del 1984. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il decreto dispone che: • il datore di lavoro, prima di presentare all’INPS la domanda d’intervento d’integrazione salariale, deve comunicare alle organizzazioni sindacali territoriali (ovvero alle RSA o RSU ove presenti) le cause della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, nonché il numero dei lavoratori interessati; • una volta conclusa la “fase sindacale” (che per le imprese fino a 50 dipendenti deve esaurirsi entro 10 giorni dalla comunicazione alle organizzazioni sindacali), il datore di lavoro presenta all’INPS, in modalità telematica, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa, domanda di concessione dell’integrazione salariale. L’autorizzazione ai trattamenti è rilasciata direttamente dall’INPS (vengono abolite le commissioni provinciali). Contro il provvedimento di rigetto della domanda d’integrazione salariale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Appears in 5 contracts

Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego