Interessi di preammortamento. Qualora le erogazioni a valere sul mutuo siano effettuate anteriormente alla data di inizio dell’ammortamento dello stesso, decorreranno a carico della PARTE MUTUATARIA gli interessi di preammortamento, calcolati sulle somme erogate dalla data di erogazione a quella di inizio dell’ammortamento, nella stessa misura degli interessi ordinari contrattuali dovuti all’ISTITUTO FINANZIATORE al lordo dell’eventuale contributo negli interessi. Nel caso di mutui a tasso variabile il tasso viene inizialmente fissato nell’atto di stipula e viene successivamente aggiornato il 1° Luglio ed il 1° Gennaio di ogni anno fino all’inizio dell’ammortamento. Il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l’intera semestralità solare o fino all’inizio dell’ammortamento. Il tasso, come sopra determinato si applicherà alle anticipazioni esistenti o effettuate durante il periodo di vigore dello stesso. Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 31 dicembre qualora la PARTE MUTUATARIA, ove il contratto sia stato stipulato nel primo semestre dell’anno, richieda che la decorrenza dell’ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso (o a quello applicabile in base alla variabilità dello stesso), calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 30 giugno qualora la decorrenza dell’ammortamento sia fissata al 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso, calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Nel caso di mutui a tasso variabile la maggiorazione degli ulteriori interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso. Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° luglio dell’anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 30/6 dell'anno successivo e saranno corrisposti alla scadenza del 31/12 successivo alla data di erogazione e del 30/6 antecedente l’inizio dell’ammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso. Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° gennaio del 2° anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31/12 di ogni anno di preammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso. Gli atti amministrativi concernenti la determinazione e la conseguente liquidazione di tali interessi disporranno per l’emissione di un autonomo atto di delega sul Tesoriere da notificarsi a quest’ultimo a cura della PARTE MUTUATARIA in tempo utile per consentire ad esso il pagamento nei termini di cui ai precedenti commi.
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Interessi di preammortamento. Qualora le erogazioni a valere sul mutuo siano effettuate anteriormente alla data di inizio dell’ammortamento dello stesso, decorreranno a carico della PARTE MUTUATARIA gli interessi di preammortamento, calcolati sulle somme erogate dalla data di erogazione a quella di inizio dell’ammortamento, nella stessa misura degli interessi ordinari contrattuali dovuti all’ISTITUTO FINANZIATORE al lordo dell’eventuale contributo negli interessi. Nel caso di mutui a tasso variabile il tasso viene inizialmente fissato nell’atto di stipula e viene successivamente aggiornato il 1° Luglio ed il 1° Gennaio di ogni anno fino all’inizio dell’ammortamento. Il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l’intera semestralità solare o fino all’inizio dell’ammortamento. Il tasso, come sopra determinato si applicherà alle anticipazioni esistenti o effettuate durante il periodo di vigore dello stesso. Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 31 dicembre qualora la PARTE MUTUATARIA, ove il contratto sia stato stipulato nel primo semestre dell’anno, richieda che la decorrenza dell’ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso (o a quello applicabile in base alla variabilità dello stesso), calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 30 giugno qualora la decorrenza dell’ammortamento sia fissata al 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso, calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Nel caso di mutui a tasso variabile la maggiorazione degli ulteriori interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso. Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° luglio dell’anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 30/6 dell'anno successivo e saranno corrisposti alla scadenza del 31/12 successivo alla data di erogazione e del 30/6 antecedente l’inizio dell’ammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso. Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° gennaio del 2° anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31/12 di ogni anno di preammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso. Gli atti amministrativi concernenti la determinazione e la conseguente liquidazione di tali interessi disporranno per l’emissione di un autonomo atto di delega sul Tesoriere da notificarsi a quest’ultimo a cura della PARTE MUTUATARIA in tempo utile per consentire ad esso il pagamento nei termini di cui ai precedenti commi.. Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59
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