CONTRATTO DI MUTUO
Con il presente atto
tra
l' Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico con sede legale in Roma via G. Vico n.5, costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ai sensi dell'art. 13 del D.leg.vo 1/9/93 n. 385, iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, codice fiscale n. 00644160582 – Patrimonio al 31/12/2010 € 760.536.443,42, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, nata a Guardiagrele (CH) il 23/09/1964, domiciliato/a ai fini del presente atto in Roma ove appresso, nella sua qualità di Coordinatore dell'U.O., ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale ed in forza del regolamento interno concernente le deleghe di funzioni e poteri di firma in data 31 agosto 2015, prendendo atto che il COMUNE DI ORTONA intende procedere alla RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORME DEL PALASPORT COMUNALE IN LOC. CALDARI, NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE), e che ha chiesto
all'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di € 139.000,00; in relazione al provvedimento n. ............. del esecutivo ai
sensi di legge già acquisito agli atti
e
il COMUNE DI ORTONA codice fiscale 0000000149620692, rappresentato da… nella
sua qualità di Responsabile del Servizio, in base ai poteri attribuiti con Decreto n………………. del… ;
Premesso:
- che il COMUNE DI ORTONA ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di € 139.000,00; in relazione al provvedimento
n. ............. del esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti;
- che l'Istituto per il Credito Sportivo con delibera del Responsabile dell'Unità Organizzativa in data 22/11/2016 ha concesso al predetto Comune un mutuo di € 139.000,00 per la durata di 15 (quindici) anni al tasso corrispondente all'IRS A 10 ANNI + 1,200%;
- che, in virtù della deroga contenuta all'art. 204 della legge 267/2000, non si procede a stipula di atto pubblico ed il tasso è stato definito con riferimento all' IRS rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo antecedente quello della determina di accettazione ed assunzione del presente mutuo così come indicato nella determina stessa;
- che il progetto definitivo/esecutivo riguardante il suddetto investimento è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con delibera di G.M. n. 255 del 30/09/2016;
- che il Comune ha aderito alla concessione del finanziamento richiesto alle condizioni tutte evidenziate nel contesto del presente atto, nel capitolato di patti e condizioni generali ed accettate dal Comune con il suddetto provvedimento n. ............. del ;
- che il Comune conferma l'attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell'altra documentazione presentata per l'accesso al presente finanziamento;
- che, per agevolare l'ammortamento del mutuo, l'Istituto per il Credito Sportivo ha disposto, altresì, la concessione a favore del Comune, di un contributo per l'abbattimento totale degli interessi pari a complessivi € ;
- che il versamento di ciascuna delle semestralità di ammortamento del mutuo, nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, verrà garantito (€ semestrali) con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai
primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.
- Tutto quanto premesso ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il COMUNE DI ORTONA dichiarano di confermare, approvare ed accettare ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito, nelle quali, L'Istituto per il Credito Sportivo ed il COMUNE DI ORTONA vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA.
ART. 1 (oggetto durata e tasso d'interesse del mutuo)
L'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA che, a mezzo del rappresentante accetta, la somma di € 139.000,00 (centotrentanovemila/00), da erogarsi con le modalità e dopo gli adempimenti previsti nel successivo articolo 2 e da restituirsi in 15 (quindici) anni con il sistema dell'ammortamento all'italiana, al tasso d'interesse annuo del ............%, tasso annuo effettivo globale (TAEG) %.
Da parte sua la PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il mutuo, unitamente ad altri mezzi, per la realizzazione del progetto di cui al provvedimento approvativo citato in premessa.
Il mutuo è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE, nonchè dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato allegato alla determina di assunzione del mutuo.
ART. 2 (erogazioni)
Il mutuo verrà erogato in unica soluzione all'inizio dell'ammortamento dello stesso e le relative somme potranno essere prelevate secondo la destinazione indicata nel precedente art. 1, 2° comma, nella maniera seguente:
- fino alla concorrenza di € 114.178,85 (centoquattordicimilacentosettantotto/85) per avanzamento lavori;
- fino alla concorrenza di € 18.811,74 (diciottomilaottocentoundici/74) per spese tecniche;
- la rimanente somma di € 6.009,41 (seimilanove/41) ad avvenuto collaudo.
L'erogazione avverrà con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 del Capitolato di patti e condizioni generali. Il compenso spettante agli incaricati del C.O.N.I. per i pareri specificati all'Art. 1 comma 6 del citato capitolato, è a carico della PARTE MUTUATARIA che dovrà provvedere alla relativa liquidazione a favore dell'avente diritto.
La PARTE MUTUATARIA, come sotto rappresentata, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di € 139.000,00 (centotrentanovemila/00), nel termine di 15 (quindici) anni, con decorrenza dal 01/01/2017, mediante corresponsione di 30 (trenta) semestralità costanti posticipate calcolate con il sistema dell'ammortamento all'italiana, al tasso d'interesse annuo del %. Tali interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale
calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.
Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi azzerata dal contributo concesso citato nelle premesse dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal 30/06/2017.
A garantire il regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA ha deliberato, con l'allegato provvedimento
n. ............. del .................: il rilascio di delegazione di pagamento sul Tesoriere per la citata semestralità di € ..............................
(....................................................) a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, vincolando e delegando irrevocabilmente “pro-solvendo”, per la durata dell'ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE.
A tal fine si obbliga a consegnare l'atto di delega di pagamento in originale all'ISTITUTO FINANZIATORE stesso, munito di regolare relata di notifica, non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto di mutuo.
Ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli importi delle semestralità dello stesso scadenti nell'anno e ad osservare il disposto dell'art. 3 del Capitolato.
A mantenere le entrate delegate nella congrua misura e non fare con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE.
ART. 4 (interessi di mora e risoluzione del contratto)
Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle
scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura pari al tasso di interesse annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà, attualmente pari a ........... punti percentuali. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Xxxxxxxx interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.
L' ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere “a”, “b”, “c”, “e” ed “f” dell'art. 8 del Capitolato di xxxxx e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.
La PARTE MUTUATARIA soggiacerà anche alle conseguenze di cui alla lettera d) del predetto comma ove l'opera sportiva finanziata non sarà stata realizzata all'atto della risoluzione del contratto.
L' ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto, con tutte le conseguenze specificate nell'ultima parte del terzo comma di questo articolo.
ART. 5 (anticipata estinzione)
È consentita l'anticipata estinzione del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 10 del Capitolato di patti e condizioni generali.
ART. 6 (rinvio alle norme del capitolato)
Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto ed in particolare, per quel che attiene alla disciplina degli interessi di preammortamento, alla disciplina del contributo negli interessi concesso dall' ISTITUTO FINANZIATORE, ed a quella della revoca del mutuo e comunque di ogni altra condizione del rapporto di finanziamento, si intendono qui richiamate le norme del Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano la materia.
In deroga, modifica o aggiunta a quanto previsto dall'art. 6 del capitolato, le parti convengono che i contributi in conto interessi potranno essere altresì revocati nei seguenti casi:
- inizio dei lavori oltre il termine di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo;
- ultimazione dei lavori oltre il termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo;
- realizzazione di opere difformi da quelle ammesse al finanziamento;
- realizzazione di opere non eseguite secondo le regole dell'arte (mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico all'uopo incaricato);
- mancato rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa statale e/o regionale.
ART. 7 (domicilio delle parti e foro competente)
Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale di Roma in Xxx X. Xxxx, 0 e la PARTE MUTUATARIA presso la sede comunale.
Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto, dovranno essere effettuati in valuta legale:
- direttamente nella sua sede di Roma in Via G. Vico, 5 sul conto dell' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO codice IBAN XX00X0000000000000000000000. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.
- ovvero mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA precedentemente comunicato all'ISTITUTO FINANZIATORE. La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l' eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD (codice IBAN XX00X0000000000000000000000) di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla ISTITUTO FINANZIATORE. Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l'addebito.
ART. 9 (spese, trattamento fiscale e comunicazioni)
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.
Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziali e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.
La PARTE MUTUATARIA provvederà ad inviare alla PEC dell'ISTITUTO FINANZIATORE il presente contratto firmato digitalmente.
La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento recante i principali diritti del cliente ed i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.
Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo PEC senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA. L'ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall'art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.
ART. 10 (Piano di ammortamento)
Il piano di ammortamento del mutuo costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e si trova allegato al documento di sintesi.
ART. 11 (accettazione clausole contrattuali e clausole vessatorie)
Il presente contratto verrà firmato digitalmente dalle parti. La Parte Mutuataria dovrà apporre due firme digitali, intendendosi la prima a sottoscrizione del contratto e la seconda ad approvazione specifica degli articoli elencati ai sensi dell'art. 1341 2° comma, c.c.
Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo Firmato digitalmente
Il Rappresentante dell'Ente mutuatario, dichiara di aver preso visione e di accettare in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:
art. 4 (Interessi di mora e risoluzione del contratto); art.7 (domicilio delle parti e foro competente).
Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli del capitolato: art.4 (cessione di contributi)
art.6 (sospensione e revoca del contributo negli interessi) art.7 ( imputazione delle somme pagate)
art.8 (revoca del mutuo e risoluzione del contratto) art.9 (eventuali aggravi fiscali)
art.10 (estinzione anticipata).
Rappresentante dell'Ente Firmato digitalmente
ALLEGATO “ “
ALLA SCRITTURA PRIVATA
SOTTOSCRITTA IN DATA
CAPITOLATO
DEI PATTI E DELLE CONDIZIONI GENERALI FORMANTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL CONTRATTO DI XXXXX STIPULATO DAGLI ENTI LOCALI CON
L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE PUBBLICO ECONOMICO
ART. 1
Condizioni generali per l’erogazione del mutuo
1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.
2. Qualora la PARTE MUTUATARIA non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto “ipso jure” il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell’art. 8, 3° comma del presente Capitolato.
3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l’erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della PARTE MUTUATARIA, del contratto di mutuo firmato digitalmente nonché alla consegna dell’atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l’operazione di mutuo.
4. L’Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della PARTE MUTUATARIA qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la PARTE MUTUATARIA stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.
5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell’ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l’ISTITUTO FINANZIATORE di ottenere l’integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogate, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonchè, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all’3% (tre per cento) del capitale erogato.
6. Il mutuo verrà erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della PARTE MUTUATARIA, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell’ art. 209 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all’ISTITUTO FINANZIATORE regolare quietanza della somma incassata. La PARTE MUTUATARIA potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al
contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso.
7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all’ottemperanza della PARTE MUTUATARIA agli obblighi di cui al precedente 3° comma.
8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione della PARTE MUTUATARIA che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.
9. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l’intera somma mutuata sarà versata nell’apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio dell’ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma.
10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere
fornita all’ISTITUTO FINANZIATORE.
11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE almeno ogni sei mesi, a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell’andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell’impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l’ISTITUTO FINANZIATORE ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.
ART. 2
Somministrazioni parziali
Qualora vengano richieste somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base ai documenti giustificativi della spesa ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, le somministrazioni stesse avranno inizio e proseguiranno, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la PARTE MUTUATARIA avrà dimostrato di aver impiegato nell’esecuzione delle opere l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo dei lavori e l’ammontare del mutuo concesso, in guisa che l’importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’ultimazione delle opere in base al progetto approvato.
Per l’inizio delle somministrazioni occorre, altresì, che, la PARTE MUTUATARIA comprovi, con documentazione ritenuta idonea a giudizio insindacabile dell’ISTITUTO FINANZIATORE e, salvo che nel contratto di xxxxx non sia stato previsto un diverso titolo, la libera proprietà dell’area ove insisteranno le opere finanziate ovvero il legittimo possesso, acquisito coi mezzi previsti dalle vigenti disposizioni, nel caso in cui la PARTE MUTUATARIA stessa ricorra a procedure espropriative.
L’erogazione per l’acquisto consensuale, anche parziale dell’area occorrente per l’esecuzione dei lavori finanziati ovvero per l’acquisizione di immobili, avverrà a seguito di produzione della documentazione, ritenuta idonea dall’ISTITUTO FINANZIATORE, comprovante il trasferimento della libera proprietà dei suoli o degli immobili nonché il pagamento del corrispettivo di acquisto degli stessi.
Nel caso di finanziamento degli oneri di esproprio, occorrerà l’acquisizione, da parte dell’ISTITUTO FINANZIATORE dell’atto di cessione bonaria ovvero del provvedimento del competente organo regionale o dell’autorità delegata con legge regionale ordinante il deposito delle indennità non accettate o il pagamento di quelle concordate.
Le somministrazioni afferenti agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative specifiche o parcelle.
Per l’acquisto di attrezzature e per le forniture in genere, le somministrazioni avverranno su presentazione delle relative,
regolari fatture.
L’erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento corredati dei relativi certificati di pagamento. L’erogazione per revisione prezzi, ove consentita dalle disposizioni vigenti, avverrà su presentazione del computo revisionale e del relativo certificato di pagamento.
Il saldo del mutuo, nella misura prevista in contratto, avverrà in base a presentazione dell’atto di collaudo delle opere o del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, corredato del parere per la verifica finale dei lavori espresso dal Consulente tecnico provinciale del CONI, come indicato al precedente art. 1 punto 6 e, ove previsto da normative regionali, della delibera dell’organo competente all’approvazione delle risultanze, nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità emanati rispettivamente dalle competenti Federazioni sportive e dagli organi previsti dalle vigenti disposizioni. Ove sia stato concesso il contributo regionale nella spesa, l’atto di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, devono, salvo diversa normativa regionale, essere omologati da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa in via definitiva al contributo.
In qualunque modo il mutuo venga erogato, i documenti giustificativi della spesa devono essere comunque vistati, ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, dal Capo dell’Ufficio Tecnico della PARTE MUTUATARIA ovvero, in mancanza di tale ufficio (circostanza da certificarsi di volta in volta) dal Direttore dei lavori.
Rimane, comunque, impregiudicato per l’ISTITUTO FINANZIATORE il diritto di disporre, durante il corso del rapporto di mutuo, accertamenti e controlli circa lo stato delle opere finanziate ai fini della verifica dei presupposti inerenti il mantenimento del mutuo nonchè del contributo negli interessi eventualmente concesso, ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto dell’ISTITUTO FINANZIATORE.
ART. 3
Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo
La delegazione di pagamento si intende sempre rilasciata dalla PARTE MUTUATARIA ed accettata dall’ISTITUTO FINANZIATORE “pro solvendo” e non “pro soluto” e, pertanto, la PARTE MUTUATARIA stessa è tenuta a soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l’ISTITUTO FINANZIATORE di quanto quest’ultimo non possa comunque e per qualsivoglia ragione conseguire con la predetta delegazione dal Tesoriere o da altri soggetti delegati al pagamento, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA e ciò senza necessità per l’ISTITUTO FINANZIATORE di notificare alcun atto di costituzione in mora ed indipendentemente e senza pregiudizio delle azioni che l’ISTITUTO FINANZIATORE stesso ritenesse opportuno di esperire a norma di legge nei confronti del soggetto delegato.
La PARTE MUTUATARIA prende atto che il Tesoriere è tenuto, ai sensi dell’art.220 e con le modalità di cui all’art. 185, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/2000, a versare all’ISTITUTO FINANZIATORE alle scadenze contrattuali gli importi oggetto della delegazione, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria, a carico del suddetto soggetto, in caso di ritardato versamento delle rate del mutuo, degli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA.
Quest’ultima rimane, altresì, obbligata:
• a notificare, alla scadenza del contratto di Tesoreria vigente all’epoca della stipula del contratto di mutuo, l’atto di delega ai successivi Tesorieri pro-tempore o comunque agli agenti riscuotitori delle entrate delegate che subentreranno nel corso dell’ammortamento del mutuo e ciò nel termine utile per consentire a tali soggetti di assolvere agli obblighi previsti a loro carico dalla legge e dal contratto di mutuo. Di tali adempimenti la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE tempestiva documentazione probante;
• a procurare e garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati nonché l’esigibilità ed il pagamento alle scadenze contrattuali di quanto vincolato e delegato, esonerando l’ISTITUTO FINANZIATORE dall’obbligo di richiedere o intimare il pagamento al delegato in caso di inadempimento di quest’ultimo;
• a prestare, comunque, altre idonee garanzie ed a rilasciare un’ulteriore delegazione su altri cespiti delegabili, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati o comunque venisse a cessare la disponibilità o la vincolabilità di essi
Alle delegazioni viene pattiziamente estesa la normativa, in quanto applicabile, degli artt. 79 e 80 del T.U. delle leggi riguardanti la Cassa DD.PP., approvato con X.X. 0/0/0000 n. 453, ed in genere, alle clausole concernenti la garanzia del mutuo saranno, inoltre, applicabili le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che dovessero essere emanate in futuro nella materia in questione.
ART. 4
Obblighi relativi alla cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici e/o all’acquisizione di contributi
statali a garanzia del mutuo.
Ove l’ISTITUTO FINANZIATORE accetti, a totale o parziale garanzia del pagamento del mutuo, la cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici concessi per favorire o agevolare l’esecuzione di impianti sportivi, la PARTE MUTUATARIA dichiara e riconosce che:
• il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente ed irrevocabilmente all’ISTITUTO FINANZIATORE con
decorrenza e durata pari all’ammortamento del corrispondente mutuo;
• ogni eventuale revoca o modifica relativa all’ammontare o alla durata del contributo disposte nel corso dell’ammortamento del mutuo dalla Regione e/o dall’Ente pubblico concedente sarà irrilevante ed inefficace nei confronti dell’ ISTITUTO FINANZIATORE.
• la cessione si intende sempre effettuata “pro solvendo” e non “pro soluto”, col conseguente obbligo per essa PARTE MUTUATARIA di garantire comunque l’esistenza e la libertà del contributo da vincoli o diritti a favore di terzi, assicurando nel contempo il puntuale ed integrale pagamento di tutte le quote contributive dovute dalla Regione o dall’Ente pubblico e da questi ultimi eventualmente non corrisposte, ivi compresi gli interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta.
Ove il mutuo venga garantito in parte col contributo dello Stato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la
PARTE MUTUATARIA è tenuta ad espletare tutti gli adempimenti di sua spettanza per consentire l’erogazione all’ISTITUTO FINANZIATORE del contributo stesso alle scadenze convenute a decorrere dall’inizio dell’ammortamento del mutuo e sino alla sua estinzione. La medesima è obbligata comunque a garantire direttamente con altri mezzi l’immediata esigibilità del contributo compreso l’onere per interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta per essa PARTE MUTUATARIA nel caso in cui il contributo medesimo non venisse erogato ovvero venisse erogato per qualsiasi causa in ritardo rispetto alle scadenze convenute.
In ogni caso di mancato pagamento del contributo da parte della Regione o di altri Enti pubblici o dello Stato, l’ISTITUTO FINANZIATORE rimane comunque esonerato da qualsiasi obbligo di richiederne preventivamente o intimarne il pagamento ai suddetti soggetti.
Ove previsto dalle leggi regionali o dalle convenzioni stipulate dall’ISTITUTO FINANZIATORE con gli Enti contributori, l’uso dell’impianto finanziato col mutuo assistito da contributo dovrà essere garantito, oltre che ai singoli utenti, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive nonché ai gruppi scolastici od aziendali operanti nel territorio comunale ove l’impianto è ubicato e che svolgono attività nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali.
ART. 5
Interessi di preammortamento.
Qualora le erogazioni a valere sul mutuo siano effettuate anteriormente alla data di inizio dell’ammortamento dello stesso, decorreranno a carico della PARTE MUTUATARIA gli interessi di preammortamento, calcolati sulle somme erogate dalla data di erogazione a quella di inizio dell’ammortamento, nella stessa misura degli interessi ordinari contrattuali dovuti all’ISTITUTO FINANZIATORE al lordo dell’eventuale contributo negli interessi.
Nel caso di mutui a tasso variabile il tasso viene inizialmente fissato nell’atto di stipula e viene successivamente aggiornato il 1° Luglio ed il 1° Gennaio di ogni anno fino all’inizio dell’ammortamento. Il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l’intera semestralità solare o fino all’inizio dell’ammortamento.
Il tasso, come sopra determinato si applicherà alle anticipazioni esistenti o effettuate durante il periodo di vigore dello stesso.
Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 31 dicembre qualora la PARTE MUTUATARIA, ove il contratto sia stato stipulato nel primo semestre dell’anno, richieda che la decorrenza dell’ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso (o a quello applicabile in base alla variabilità dello stesso), calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità.
Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 30 giugno qualora la decorrenza dell’ammortamento sia fissata al 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso, calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Nel caso di mutui a tasso variabile la maggiorazione degli ulteriori interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.
Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° luglio dell’anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 30/6 dell'anno successivo e saranno corrisposti alla scadenza del 31/12 successivo alla data di erogazione e del 30/6 antecedente l’inizio dell’ammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.
Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° gennaio del 2° anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31/12 di ogni anno di preammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.
Gli atti amministrativi concernenti la determinazione e la conseguente liquidazione di tali interessi disporranno per l’emissione di un autonomo atto di delega sul Tesoriere da notificarsi a quest’ultimo a cura della PARTE MUTUATARIA in tempo utile per consentire ad esso il pagamento nei termini di cui ai precedenti commi.
ART. 6
Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE
Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l’ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57.
Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo.
Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°..
La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento e destinazione ad uso sportivo dell’impianto finanziato ed assistito dal contributo. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento del mutuo non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo.
(SOLO PER MUTUI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI) Il contributo potrà essere altresì revocato ove l’ultimazione dei
lavori non avvenga entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui viene sottoscritto il mutuo.
Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente organo amministrativo dell’ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà l’automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo calcolata senza la riduzione dell’ammontare del contributo ed il conseguente obbligo per la PARTE MUTUATARIA di deliberare il rilascio a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE, per il maggior importo delle semestralità e per il residuale periodo di ammortamento del prestito, di un’ulteriore delegazione di pagamento “pro solvendo” sui cespiti delegabili ai sensi di legge ovvero, in caso di carenza o indisponibilità dei suddetti cespiti, la costituzione di altre idonee garanzie di gradimento dell’ISTITUTO FINANZIATORE.
In caso di sospensione del contributo, gli effetti e gli obblighi di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando il ripristino del contributo l’erogazione alla PARTE MUTUATARIA delle quote del contributo stesso maturate dalla data di sospensione sino a quella di ripristino.
In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la PARTE MUTUATARIA sarà tenuta, oltre agli obblighi di cui al 3° comma, all’immediata restituzione all’ISTITUTO FINANZIATORE delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli contrattuali calcolati sino al giorno della restituzione al tasso in ragione d’anno al lordo del contributo negli interessi.
ART. 7
Imputazione delle somme pagate
Qualunque somma pagata dalla PARTE MUTUATARIA all’ISTITUTO FINANZIATORE sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora, indi a regolamento delle rate di ammortamento arretrate ed infine a restituzione anticipata del mutuo; ciò tranne che l’ISTITUTO FINANZIATORE ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.
ART. 8
Revoca del mutuo - Risoluzioni contratto
La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad assicurare la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate ed a mantenere la destinazione delle stesse o dell’impianto ad uso sportivo ed a tal fine rimane obbligata ad iscrivere annualmente in bilancio le somme all’uopo necessarie.
Qualora essa non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti, l’ISTITUTO FINANZIATORE potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare il mutuo concesso.
Il provvedimento di revoca, adottato dal suo competente Organo amministrativo a seguito di accertamenti esperiti dagli
uffici tecnici del C.O.N.I. e/o da tecnici di fiducia dell’ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà la risoluzione
“ipso jure” del contratto di mutuo, con la conseguenza che l’ISTITUTO FINANZIATORE potrà pretendere dalla PARTE MUTUATARIA:
a) l’immediato pagamento dell’intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato a quest’ultimo;
b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% del residuo debito corrisposto ai sensi della precedente lettera a);
c) il versamento di una somma ottenuta applicando al suddetto residuo debito la percentuale dell’eventuale scarto di emissione delle obbligazioni sostenuto all’epoca della stipula del contratto di mutuo;
d) la restituzione delle eventuali quote maturate e godute dalla PARTE MUTUATARIA sino alla data di risoluzione, del contributo negli interessi accordato dall’ISTITUTO FINANZIATORE, maggiorate degli interessi ordinari di ammortamento lordi calcolati sino al giorno di effetto della risoluzione stessa;
e) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) e sulle somme di cui alle lettere b) e
c) degli interessi annui al tasso lordo ordinario del mutuo maturati dall'ultima semestralità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;
f) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l’ISTITUTO FINANZIATORE risultasse
creditore in dipendenza del rapporto di mutuo all’atto della risoluzione del contratto.
Il compenso di cui alla precedente lettera b) sarà dovuto anche nel caso di decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine.
Le medesime conseguenze a danno della PARTE MUTUATARIA previste alle precedenti lettere si verificheranno anche nel caso in cui la stessa abbia rinunciato, dopo la data di inizio dell’ammortamento, ad avvalersi del
mutuo per una causa non imputabile all’ISTITUTO FINANZIATORE.
ART. 9
Eventuali aggravi fiscali
Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri che potessero comunque colpire l’interesse, anche se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del mutuo concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della PARTE MUTUATARIA, la quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevato l’ISTITUTO FINANZIATORE fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa PARTE MUTUATARIA ritenesse fondate ed opportune e delle quali l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l’ISTITUTO FINANZIATORE stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del mutuo integri e netti alle condizioni contrattuali.
Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell’anticipazione o nell’ipotesi di espressa declaratoria per legge dell’intrasferibilità degli oneri stessi alla PARTE MUTUATARIA, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà di risolvere in ogni tempo e senza l’intervento del giudice, il contratto di mutuo.
ART. 10
Estinzione anticipata del mutuo
Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all’estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L’estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:
a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto;
b) versi unicamente un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla
PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a
€. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato:
€. 1.000 + €. 1.000 x 3 : 100 = €. 1.030 da rimborsare complessivamente;
c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell’estinzione e di ogni altra somma di cui l’ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell’estinzione medesima.
La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell’estinzione , previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell’estinzione stessa.
L’estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l’applicazione dell’art. 39, 5° comma del D.Leg.vo n. 385/93 ed avrà l’effetto di diminuire l’importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito
ART. 11
Cessione
L’ISTITUTO FINANZIATORE” potrà, Senza alcun obbligo di comunicazione al garante, utilizzare i crediti derivanti dal presente mutuo come “attività non negoziabili” da costituire a garanzia in favore della Banca centrale Europea e/o della Banca d’Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest’ultima nell’ambito della procedura “Abaco” (attivi bancari collateralizzati) così come disciplinata dalle norme regolanti gli “strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema” tempo per tempo vigenti.