Interessi di mora Clausole campione

Interessi di mora. 14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
Interessi di mora. Il pagamento dei Canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora. Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato. Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto. Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa. Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori: Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula vedi sotto "Spese di istruttoria" La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") Spese perizia tecnica estimativa € 10.000,00 Spese di istruttoria Beni mobili non registrati € 500,00 Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori € 100,00 Per ogni fornitore oltre il primo Supplemento spese di istruttoria leasing agevolato € 300,00 Spese di istruttoria Beni mobili registrati € 500,00 Spese per l'attività di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d."Xxxxxxxx-ter" € 500,00 Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) 1,50% del valore netto finanziato Nel caso ...
Interessi di mora. Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Interessi di mora. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231. Relativamente alle spese di cui all’art.6 del D.lgs 231/2002 il Fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.
Interessi di mora. Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente art. 4, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.
Interessi di mora. Il pagamento dei Canoni , così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora. Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato. Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto. Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Interessi di mora. In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta all’Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto, sarà dovuto, sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sulla base dell’importo più elevato tra (a) il Tasso di Interesse maggiorato del 2% (200 punti base), e (b) l’EURIBOR offerto per una durata di un mese, e quindi di mese in mese, maggiorato del 2% (200 punti base). Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'Articolo 9.
Interessi di mora. Nel caso in cui i pagamenti del compenso non siano effettuati nei termini di cui al precedente punto 5, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.
Interessi di mora. Sulle somme complessivamente dovute e non pagate alle relative scadenze, nonché in caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, l’impresa socia deve corrispondere a Neafidi, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, gli interessi moratori in misura pari al tasso indicato nel documento di sintesi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell’effettivo pagamento e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura. Sugli interessi di mora non viene effettuata la capitalizzazione periodica.
Interessi di mora. Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base per annum, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente paragrafo (i.e., Xxxxx di Interesse più ulteriore margine 100 punti base per annum) saranno sostitutivi degli interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto. Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.