Iscrizione ENASARCO. Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza. I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione ENASARCO con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente. Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto I), verranno accantonati presso l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 25 , a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo sulle somme accantonate pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall’ENASARCO e, a partire dal primo anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di determinazione ed applicazione del tasso di rendimento sono stabilite nelle disposizioni regolamentari di cui all’All.1.I conti individuali degli agenti o rappresentanti dovranno essere correlativamente rivalutati dall’ENASARCO. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Iscrizione ENASARCO. Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza. I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione ENASARCO con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente. Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto I), verranno accantonati presso l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 25 , a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo sulle somme accantonate pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall’ENASARCO e, a partire dal primo anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di determinazione ed applicazione del tasso di rendimento sono stabilite nelle disposizioni regolamentari nell’Accodo di cui all’All.1.I modifica 20 dicembre 2007 della Convenzione FIRR del 1992 siglato fra l’ENASARCO e le Parti Sociali. I conti individuali degli agenti o rappresentanti dovranno essere correlativamente rivalutati dall’ENASARCO. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.
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