Cumulabilità. Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all'agente o rappresentante assicurato.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore di RETE PROFESSIONI TECNICHE non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore dei soggetti iscritti/aderenti a CLIENTE, non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA Italy la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
Cumulabilità. Per i mesi nei quali al lavoratore spetta il trattamento ordinario di disoccupazione, l' indennità regio- nale è corrisposta ad integrazione dello stesso e nella differenza tra disoccupazione ordinaria e misura massima (£ 1.250.000) dell'indennità regionale.
Cumulabilità. Ciascun dipendente può essere destinatario di un solo istituto tra quelli indicati nel presente accordo dal punto 2 al 4, ad eccezione delle indennità per particolari posizioni previste da disposizioni normative, di cui alle lett. a), b), c), d), del punto 3. L’incumulabilità deve intendersi su base mensile. Le indennità per radiazioni ionizzanti e per centralinisti non vedenti sono cumulabili con una sola delle altre indennità e comunque non fra loro.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore dei soggetti iscritti/aderenti a Rete Professioni Tecniche, non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA Italy la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
Cumulabilità. I sussidi e i servizi erogati non sono fra loro cumulabili.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore degli iscritti alla CONFESERCENTI non è cumulabile con altre promo- zioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
Cumulabilità. 1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007.
2. L’incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
Cumulabilità. L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri che prevedono riduzioni di aliquote contributive ed è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica quale l’incentivo di cui all’art. 13 della Legge 68/1999 sui disabili e l’incentivo spettante a chi assume un lavoratore in Naspi (art. 2 Legge 92/2012) pari al 20 % della naspi ancora da erogare. Per espressa previsione normativa l’incentivo in questione è cumulabile con l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno e Occupazione Neet per la parte residuale e fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.