Finanziamento Clausole campione
Finanziamento. (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito).
(4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia.
(7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni...
Finanziamento. Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro , _ secondo le caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il “Finanziamento Plafond MID”), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Finanziamento. In via ordinaria, il ▇▇.▇▇.▇.▇▇▇ è finanziato mediante la riscossione della quota prevista dall’articoli dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro dei dipendenti della piccola industria e delle aziende artigiane, in merito al finanziamento dell’Ente Bilaterale per il “Fondo di Formazione Professionale alle Piccole Imprese Industriali e Artigiane - ▇▇.▇▇.▇.▇▇▇” e successive modificazioni. La riscossione di dette quote avverrà mediante l’attivazione di un’apposita convenzione con l’INPS, ai sensi della legge 311/73. In sede di attivazione del Fondo e per il periodo occorrente all’espletamento dell’iter burocratico, il ▇▇.▇▇.▇.▇▇▇ potrà utilizzare forme di riscossione diretta.
Finanziamento. In via ordinaria, l' E.P.M.I. è finanziato mediante la riscossione della quota prevista dagli articoli dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Piccole e Medie Industrie, in merito al finanziamento dell’Ente Bilaterale E.P.M.I. e successive modificazioni. La riscossione di dette quote avverrà mediante l’attivazione di un’apposita convenzione con l’INPS, ai sensi della legge 311/73. In sede di attivazione dell’Ente e per il periodo occorrente all’espletamento dell’iter burocratico, l'E.P.M.I. potrà utilizzare forme di riscossione diretta.
Finanziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. In base a quanto previsto dall'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
2. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi.
3. Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24.
4. Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente; - nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate azienda", la matricola INPS dell'azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
5. In linea con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato I'EBITEN può essere alimentato anche da ulteriori versamenti: - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo; - ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse; - versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordo. Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare - Crema Ag. 2 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇), IBAN: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente. N.d.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue: Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità". Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dic...
Finanziamento il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a breve o medio termine; Impresa CreditRas Vita S.p.A.;
Finanziamento a) Gli studi generali della parte comune del progetto della Galleria di base del Brennero, previsti nel programma della Fase II, qualora non siano finanziati dalla concessione di una sovvenzione comunitaria per progetti della Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti [Decisione C (2001) 2654 def./CE], sono finanziati in parti eguali dalle Parti.
b) Ai fini del finanziamento delle Fasi successive alla II, le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita, impegnandosi a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati nell’ambito del modello PPP. La quota pubblica del modello PPP sarà suddivisa in parti eguali tra le Parti.
c) Entrambe le Parti concordano, nell’ambito della prevista modifica della direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, G.U.C.E. N°. L 187 del 20.07.1999 pag. 42, di impegnarsi per un finanziamento incrociato sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria della costruzione della Galleria di base del Brennero nella massima misura consentita.
d) Le Parti concordano che l’affidamento di prestazioni va ottimizzato riguardo una realizzazione tempestiva ed economica e che va evitata la suddivisione di incarichi per motivi territoriali.
e) Le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), se necessario, i costi per l’esercizio della Galleria saranno suddivisi in parti eguali, qualora non sia stato preso altro accordo in merito.
Finanziamento. Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto dei materiali previsti nella presente gara av verrà tramite l'utilizzo di fondi del Bilancio Comunale. Per quant’altro non previsto nel presente Capitolato speciale, valgono le norme di legge in materia. Per qualsiasi eventuale controversia il foro competente sarà quello di Palermo. La ditta dovrà elegg ere domicilio legale in Palermo.
Finanziamento. Si intendono i contratti di: locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.
Finanziamento. L'Organismo nazionale bilaterale è finanziato con le modalità stabilite dal c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pulizie, servizi integrati e multiservizi 25 maggio 2001. La determinazione e l'attuazione dei finanziamenti avverrà in collegamento e per il tramite di specifici progetti approvati ai sensi dell'art. 17.
