Common use of Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell’esito al Referente Clause in Contracts

Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell’esito al Referente. Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in: a) un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell’invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER. In particolare, in tale fase, oltre ai controlli sulla titolarità dei punti di connessione in prelievo effettuati tramite i dati provenienti dal SII di Acquirente Unico S.p.A. e sulla corrispondenza dei dati degli impianti/UP con quelli presenti sul sistema GAUDÌ, il GSE effettua la verifica dell’appartenenza di tutti i punti di connessione della configurazione all’area afferente alla cabina primaria presa a riferimento per la configurazione, tramite i dati resi disponibili al GSE dai Gestori di rete; b) l’invio di una o più comunicazioni al Referente. In particolare, il GSE comunica, al Referente, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il Portale SPC (nel caso di richiesta di integrazione): 1. l’accoglimento della richiesta. Il provvedimento di accoglimento della richiesta reca indicazione dei contributi unitari che verranno riconosciuti e delle principali caratteristiche tecniche della configurazione (potenza, POD, etc.). Il contratto del servizio per l’autoconsumo diffuso viene attivato con la comunicazione di accoglimento della richiesta. Inoltre, il provvedimento riporta la data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso e, se richiesto, la data di decorrenza del ritiro dell’energia elettrica immessa. 2. la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta /o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto CACER, dalla Delibera, e dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione è comunicata tramite il Portale SPC attraverso l’invio di un’e-mail di avviso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Referente in fase di richiesta. La comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale SPC. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale SPC al fine del completamento dell’istruttoria per la valutazione della richiesta. In tali casi il Referente è tenuto a inviare l’integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Referente non invii le integrazioni richieste, il GSE, laddove ne ricorrano i presupposti, comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto) ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso in cui, invece, le integrazioni inviate risultino esaustive e il GSE verifichi il possesso dei requisiti previsti, viene rilasciato il provvedimento di accoglimento. 3. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto), ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera e/o dal Decreto CACER e/o qualora vi fossero motivi ostativi all’accoglimento della istanza di accesso, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo al Referente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE rilascia il provvedimento di accoglimento; 4. il diniego della richiesta. In tal caso l’eventuale provvedimento adottato dal GSE indicherà anche le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni al preavviso di rigetto (ove previsto). Il GSE conclude l’istruttoria entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente, in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto, o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 241 del 1990. L’eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio- assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

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Samples: Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR, Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR

Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell’esito al Referente. Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in: a) un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell’invio dell9invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER. In particolare, in tale fase, oltre ai controlli sulla titolarità dei punti di connessione in prelievo effettuati tramite i dati provenienti dal SII di Acquirente Unico S.p.A. e sulla corrispondenza dei dati degli impianti/UP con quelli presenti sul sistema GAUDÌ, il GSE effettua la verifica dell’appartenenza dell9appartenenza di tutti i punti di connessione della configurazione all’area all9area afferente alla cabina primaria presa a riferimento per la configurazione, tramite i dati resi disponibili al GSE dai Gestori di rete; b) l’invio l9invio di una o più comunicazioni al Referente. In particolare, il GSE comunica, al Referente, all’indirizzo all9indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il Portale SPC (nel caso di richiesta di integrazione): 1. l’accoglimento della richiesta. Il provvedimento di accoglimento della richiesta reca indicazione dei contributi unitari che verranno riconosciuti e delle principali caratteristiche tecniche della configurazione (potenza, POD, etc.). Il contratto del servizio per l’autoconsumo l9autoconsumo diffuso viene attivato con la comunicazione di accoglimento della richiesta. Inoltre, il provvedimento riporta la data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso e, se richiesto, la data di decorrenza del ritiro dell’energia elettrica immessa. 2. la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta /o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto CACERDecreto, dalla Delibera, e dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione è comunicata tramite il Portale SPC attraverso l’invio l9invio di un’e-mail un9e−mail di avviso all’indirizzo all9indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Referente in fase di richiesta. La comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale SPC. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale SPC al fine del completamento dell’istruttoria dell9istruttoria per la valutazione della richiesta. In tali casi il Referente è tenuto a inviare l’integrazione l9integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Referente non invii le integrazioni richieste, il GSE, laddove ne ricorrano i presupposti, comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza all9accoglimento dell9istanza (preavviso di rigetto) ai sensi dell’artdell9art. 10-bis 10−bis della Legge 241/1990. Nel caso in cui, invece, le integrazioni inviate risultino esaustive e il GSE verifichi il possesso dei requisiti previsti, viene rilasciato il provvedimento di accoglimento. 3. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto), ai sensi dell’artdell9art. 10-bis 10−bis della Legge 241/1990. Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera e/o dal Decreto CACER e/o qualora vi fossero motivi ostativi all’accoglimento all9accoglimento della istanza di accesso, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo al Referente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE rilascia il provvedimento di accoglimento; 4. il diniego della richiesta. In tal caso l’eventuale l9eventuale provvedimento adottato dal GSE indicherà anche le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni al preavviso di rigetto (ove previsto). Il GSE conclude l’istruttoria entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente, in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto, o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 241 del 1990. L’eventuale L9eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi un9ipotesi di silenzio- silenzio− assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

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Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell’esito al Referente. Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in: a) un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell’invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER. In particolare, in tale fase, oltre ai controlli sulla titolarità dei punti di connessione in prelievo effettuati tramite i dati provenienti dal SII di Acquirente Unico S.p.A. e sulla corrispondenza dei dati degli impianti/UP con quelli presenti sul sistema GAUDÌ, il GSE effettua la verifica dell’appartenenza di tutti i punti di connessione della configurazione all’area afferente alla cabina primaria presa a riferimento per la configurazione, tramite i dati resi disponibili al GSE dai Gestori di rete; b) l’invio di una o più comunicazioni al Referente. In particolare, il GSE comunica, al Referente, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il Portale SPC (nel caso di richiesta di integrazione): 1. l’accoglimento della richiesta. Il provvedimento di accoglimento della richiesta reca indicazione dei contributi unitari che verranno riconosciuti e delle principali caratteristiche tecniche della configurazione (potenza, POD, etc.). Il contratto del servizio per l’autoconsumo diffuso viene attivato con la comunicazione di accoglimento della richiesta. Inoltre, il provvedimento riporta la data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso e, se richiesto, la data di decorrenza del ritiro dell’energia elettrica immessa. 2. la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta /o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto CACERDecreto, dalla Delibera, e dalle presenti Regole Operative. La richiesta di integrazione è comunicata tramite il Portale SPC attraverso l’invio di un’e-mail di avviso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Referente in fase di richiesta. La comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale SPC. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale SPC al fine del completamento dell’istruttoria per la valutazione della richiesta. In tali casi il Referente è tenuto a inviare l’integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Referente non invii le integrazioni richieste, il GSE, laddove ne ricorrano i presupposti, comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto) ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso in cui, invece, le integrazioni inviate risultino esaustive e il GSE verifichi il possesso dei requisiti previsti, viene rilasciato il provvedimento di accoglimento. 3. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto), ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera e/o dal Decreto CACER e/o qualora vi fossero motivi ostativi all’accoglimento della istanza di accesso, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo al Referente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE rilascia il provvedimento di accoglimento; 4. il diniego della richiesta. In tal caso l’eventuale provvedimento adottato dal GSE indicherà anche le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni al preavviso di rigetto (ove previsto). Il GSE conclude l’istruttoria entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente, in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto, o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 241 del 1990. L’eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio- assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

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