La rinuncia Clausole campione

La rinuncia. La rinuncia è un atto unilaterale e recettizio diretto alla dismissione di un diritto, con efficacia traslativa o abdicativa, da parte del titolare del diritto stesso. L'atto di rinuncia deve essere un atto univoco e specifico. Tranne il caso in cui è la stessa legge ad imporre la forma scritta (es. rinuncia all’eredità) non vi sono particolari obblighi di forma. E’ però consigliabile la forma scritta visto che, secondo giurisprudenza prevalente, l’oggetto della medesima (diritto rinunciato) deve essere determinato, determinabile e la manifestazione di volontà dismissoria deve essere inequivocabilmente manifestata (Cass.19.12.1985 n.6509). Quindi, visto che sul punto la giurisprudenza è improntata all’estremo rigore, per potersi desumere implicitamente la rinuncia ad un diritto, è necessario che la volontà abdicativa venga ricavata in modo univoco attraverso comportamenti che manifestano chiaramente l'intento dismissorio (Cass. 05.08.2004 n.15129). La rinuncia tacita non va confusa con l’acquiescenza (o tolleranza) da parte del lavoratore la quale non è idonea ad esprimere una volontà dismissoria.
La rinuncia. Le concessioni o le autorizzazioni possono essere revocate o modificate dall’Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo. Nell’atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi.
La rinuncia. Nel nostro ordinamento manca una disciplina generale della rinuncia: nel codice civile non si trova una definizione dell’istituto, ma vengono individuate alcune ipotesi di atti di rinuncia e ne vengono disciplinati i profili. Un esempio è costituito dall’art 1350 (atti che devono farsi per iscritto) n. 5 cod. civ. il quale impone l’atto pubblico o la scrittura privata, sotto pena di nullità, per gli atti di rinuncia in tema di trasferimento di beni immobili e di costituzione, modifica o trasferimento di altri diritti reali. Stante l’impossibilità di delineare un unico profilo della fattispecie si può ritenere di individuare una proposta di definizione nell’ “atto unilaterale mediante il quale un soggetto titolare di una posizione di vantaggio se ne spoglia volontariamente”79. Tratto comune è quello, quindi, di 79 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVII, Roma, 1991, pag 1 seg. costituire un modo di esercizio del diritto da ammettersi in linea generale salvi i divieti posti dall’ordinamento80. Esistono essenzialmente due gruppi di casi in cui non è consentito rinunciare: - perché è in gioco un interesse altrui, è attribuita una funzione, cioè un potere nell’interesse di un altro soggetto che la legge vuole tutelare: per es. potestà parentale dei genitori; - perché è attribuita ad un soggetto una posizione di vantaggio nel suo interesse ed il legislatore vuole evitare che il titolare rinunci ad essa giacché presume che la rinuncia non sarebbe libera e spontanea: es. lavoratore subordinato (art. 2113 cod. civ.), consumatore. In tali casi sotto la specie rinuncia ci sarebbe in realtà un accordo vietato. 80 Per es. cfr. art. 1956 comma 2 cod. civ. in tema di estinzione della fideiussione, il quale stabilisce che non è valida la preventive rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione; art.1118 comma 2 prevede che i condomini non possano sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione delle cose comuni, rinunziando al diritto sulle stesse. Il problema attiene sostanzialmente alla natura di atto giuridico unilaterale della rinuncia, e più precisamente come negozio unilaterale abdicativo81, di cui non pare potersi dubitare ove si osservi che le fattispecie non subordinano l’efficacia della rinuncia stessa ad una approvazione o al consenso di terzi82. Più complessa è, invece, la questione attinente alla natura di atto recettizio o meno dell’istituto: la tesi prevalente della dottrina è in senso negativo83 , ma non pare che c...

Related to La rinuncia

  • Rinuncia La mancata applicazione di una qualsiasi delle disposizioni stabilite in questi Termini e Condizioni e in qualsiasi Accordo, o il mancato esercizio di qualsiasi opzione di rescissione, non deve essere interpretata come una rinuncia a tali disposizioni e non pregiudica la validità di questi Termini e Condizioni o di qualsiasi Accordo o parte di esso, o il diritto successivo di applicare ogni singola disposizione.

  • Denuncia Modalità di denuncia: l’assicurato (singolo partecipante) deve: 1.2.1 entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH INSURANCE PLC ‐▇▇▇▇▇▇▇▇ SRL ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ‐ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) Tel. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ‐ Fax ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) e a Italian Exhibition Group S.p.a.; ▇.▇.▇.▇▇ caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità da allegare al modulo di denuncia sinistro.

  • Rinuncia alla rivalsa Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti: • di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza; • del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado; a condizione che l’Assicurato infortunato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti, azione per il risarcimento del danno.

  • Denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e non oltre 180 giorni dalla data in cui il Contraente è venuto a conoscenza del sinistro stesso, per iscritto a: Allianz Global Life dac - sede secondaria in Italia Pronto Allianz – Servizio Clienti Corso Italia 23 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Fax 02 7216.9292 Indirizzo di posta elettronica: ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Ai fini della maturazione del diritto alla prestazione assicurativa, ferme le Condizioni contrattuali, il Contrante a propria cura e spese dovrà: A) consegnare all’Assicuratore la seguente documentazione (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore): B) Per i sinistri avvenuti nei 180 giorni dalla Decorrenza della garanzia, porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso dell’Assicurato e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione. A tal fine, il Contraente dovrà: i) cercare di contattare tempestivamente e telefonicamente gli eredi/aventi diritto per verificare la reperibilità degli stessi presso gli indirizzi a disposizione; ii) inviare tempestivamente agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta: - la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata; - l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso dell’Assicurato (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica, ecc…). iii) trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per in via informatica, copia della raccomandata inviata ai sensi del precedente punto ii) e della relativa ricevuta di ritorno. L’esito, positivo o negativo, delle azioni descritte alla lettera B) garantiscono comunque, fatte salve le esclusioni del precedente Art. 6, la prestazione assicurativa a favore del Beneficiario purché le azioni siano state poste in atto tempestivamente secondo quanto convenuto alla medesima lettera B). La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, in caso di ricoveri subiti dall’Assicurato (cartelle cliniche), in caso di esami clinici (relativi referti)). Le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto.

  • Modalità per la denuncia del sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia: • l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, via posta presso Genertel S.p.A. -