La rinuncia Clausole campione
La rinuncia. La rinuncia è un atto unilaterale e recettizio diretto alla dismissione di un diritto, con efficacia traslativa o abdicativa, da parte del titolare del diritto stesso. L'atto di rinuncia deve essere un atto univoco e specifico. Tranne il caso in cui è la stessa legge ad imporre la forma scritta (es. rinuncia all’eredità) non vi sono particolari obblighi di forma. E’ però consigliabile la forma scritta visto che, secondo giurisprudenza prevalente, l’oggetto della medesima (diritto rinunciato) deve essere determinato, determinabile e la manifestazione di volontà dismissoria deve essere inequivocabilmente manifestata (Cass.19.12.1985 n.6509). Quindi, visto che sul punto la giurisprudenza è improntata all’estremo rigore, per potersi desumere implicitamente la rinuncia ad un diritto, è necessario che la volontà abdicativa venga ricavata in modo univoco attraverso comportamenti che manifestano chiaramente l'intento dismissorio (Cass. 05.08.2004 n.15129). La rinuncia tacita non va confusa con l’acquiescenza (o tolleranza) da parte del lavoratore la quale non è idonea ad esprimere una volontà dismissoria.
La rinuncia. Le concessioni o le autorizzazioni possono essere revocate o modificate dall’Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo. Nell’atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi.
La rinuncia. Nel nostro ordinamento manca una disciplina generale della rinuncia: nel codice civile non si trova una definizione dell’istituto, ma vengono individuate alcune ipotesi di atti di rinuncia e ne vengono disciplinati i profili. Un esempio è costituito dall’art 1350 (atti che devono farsi per iscritto) n. 5 cod. civ. il quale impone l’atto pubblico o la scrittura privata, sotto pena di nullità, per gli atti di rinuncia in tema di trasferimento di beni immobili e di costituzione, modifica o trasferimento di altri diritti reali. Stante l’impossibilità di delineare un unico profilo della fattispecie si può ritenere di individuare una proposta di definizione nell’ “atto unilaterale mediante il quale un soggetto titolare di una posizione di vantaggio se ne spoglia volontariamente”79. Tratto comune è quello, quindi, di 79 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVII, Roma, 1991, pag 1 seg. costituire un modo di esercizio del diritto da ammettersi in linea generale salvi i divieti posti dall’ordinamento80. Esistono essenzialmente due gruppi di casi in cui non è consentito rinunciare: - perché è in gioco un interesse altrui, è attribuita una funzione, cioè un potere nell’interesse di un altro soggetto che la legge vuole tutelare: per es. potestà parentale dei genitori; - perché è attribuita ad un soggetto una posizione di vantaggio nel suo interesse ed il legislatore vuole evitare che il titolare rinunci ad essa giacché presume che la rinuncia non sarebbe libera e spontanea: es. lavoratore subordinato (art. 2113 cod. civ.), consumatore. In tali casi sotto la specie rinuncia ci sarebbe in realtà un accordo vietato. 80 Per es. cfr. art. 1956 comma 2 cod. civ. in tema di estinzione della fideiussione, il quale stabilisce che non è valida la preventive rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione; art.1118 comma 2 prevede che i condomini non possano sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione delle cose comuni, rinunziando al diritto sulle stesse. Il problema attiene sostanzialmente alla natura di atto giuridico unilaterale della rinuncia, e più precisamente come negozio unilaterale abdicativo81, di cui non pare potersi dubitare ove si osservi che le fattispecie non subordinano l’efficacia della rinuncia stessa ad una approvazione o al consenso di terzi82. Più complessa è, invece, la questione attinente alla natura di atto recettizio o meno dell’istituto: la tesi prevalente della dottrina è in senso negativo83 , ma non pare che c...
