Denuncia dei Sinistri Clausole campione

Denuncia dei Sinistri. La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato al Broker entro 30 giorni dall’evento ovvero dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile.
Denuncia dei Sinistri. Fermo quanto normato all’art. 8 della Sez. III che segue, la denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente, entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Ente sia venuta in possesso successivamente alla denuncia. La Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri come di seguito indicato su formato elettronico modificabile Microsoft Excel (o altro analogo formato con le medesime caratteristiche purché compatibile con i sistemi in uso presso il Contraente): - la numerazione attribuita - la data di accadimento - le iniziali della controparte - lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto) - l’importo stimato per la sua definizione - l’importo liquidato alla controparte Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Contraente con cadenza trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; per ogni giorno di ritardo nella consegna delle informazioni, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno. É facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto. L’Ente dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta. Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2 della Sez. III “Responsabilità verso prestatori di lavoro”, si con- viene che la Ente dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:
Denuncia dei Sinistri. Tutte le comunicazioni inerenti i Xxxxxxx dovranno pervenire per iscritto alla Compagnia al seguente recapito; Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto – Casella Postale 421 – 00000 Xxxxxx o tramite PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx Ai fini della maturazione del diritto all’Indennizzo, ferme le condizioni di Polizza, il Contraente, a propria cura e spese, dovrà attivarsi tempestivamente:
Denuncia dei Sinistri. AVVERTENZA IMPORTANTE: AVVERTENZA IMPORTANTE: L’Aderente o gli aventi diritto dovranno allegare al modulo “Denuncia di sinistro” tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione, così come precisato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. In ogni caso, gli Assicuratori si riservano la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici. AVVERTENZA IMPORTANTE: Le denunce di sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L'Aderente o gli aventi diritto possono chiedere ulteriori informazioni relativamente alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio dedicato al numero 800 966 102.
Denuncia dei Sinistri. In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla Società nel più breve tempo possibile. La Società ha incaricato la società AXA France Iard. della ricezione e gestione delle denunce di Sinistro, da inviarsi con una delle seguenti modalità: Via Posta (anche raccomandata a.r.) INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. AXA France IARD - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Via Fax 00-00000000 Via E-mail xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx Via Web Accedendo al sito: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx Tramite l’Area Riservata del sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata utilizzando l’apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso la filiale del Contraente dove è in essere il Finanziamento, all’interno dell’Area Riservata presente sul sito Internet della Società (c.d. Home Insurance) oppure può essere ottenuto contattando la Società al seguente recapito: Telefonando a questo numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro e alla documentazione da fornire. La denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere inviata alla società allegando i seguenti documenti: • Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell’Assicurato; certificazione dell’invalidità permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); • Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell’Assicurato; certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea ed eventuale certificato di ricovero in ospedale; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia). In caso di mal di schiena e patologie assimilabili vanno altresì allegati alla denuncia di Sinistro i relativi esami radiologici e clinici. • Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell’Assicurato; certificato medico di Ricovero Ospedaliero e copia della cartella clinica; i successivi certificati di Ricovero Ospedaliero alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del Periodo di Ricovero Ospedaliero);
Denuncia dei Sinistri. La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Società entro 30 giorni dall’evento ovvero dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile.
Denuncia dei Sinistri. La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro trenta giorni dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni della stessa ne abbia avuto documentata e formale conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, la descrizione delle cause che lo determinarono, l’indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, nonché tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell’evento, e sarà corredata dalle certificazioni mediche e ogni ulteriore documentazione necessaria. L’assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. Inoltre, e sempre a questo scopo, l’assicurato si obbliga a liberare dal segreto professionale i medici curanti o dallo stesso interessati. Qualora l’evento abbia causato la morte dell’assicurato o quando questa intervenga durante il pe- riodo di cura, deve esserne dato prima possibile avviso a mezzo telefax o posta elettronica alla Società. La Società, ricevuto il certificato medico di guarigione o l’atto di morte, provvederà al pagamento delle indennità entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti. La Società effettua il rimborso delle spese mediche di cui al punto 4. dell’art. “Liquidazione del danno” a cura ultimata e previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Qualora l’infortunio indennizzabile ai sensi di polizza comporti una invalidità permanente di grado superiore al 20% (ventiprocento), la Società porrà a disposizione dell’infortunato un terzo della in- dennità corrispondente al danno al momento valutato, con riserva di successivo accertamento e conguaglio; il pagamento di tale anticipazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento, da parte della Società, della certificazione medica da cui risulti l’entità presunta della invalidità. La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’assicurato. A tal fine la Società invierà a quest’ultimo una proposta di indennità. Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall’assicurato ed il terzo in accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda. Il collegio perital...
Denuncia dei Sinistri. I sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e non oltre 180 giorni dalla data in cui il Contraente è venuto a conoscenza del sinistro stesso, per iscritto a: Allianz Global Life dac - sede secondaria in Italia Pronto Allianz – Servizio Clienti Corso Italia 23 – 00000 Xxxxxx Fax 02 7216.9292 Indirizzo di posta elettronica: xxx@xxx.xxxxxxx.xx. Ai fini della maturazione del diritto alla prestazione assicurativa, ferme le Condizioni contrattuali, il Contrante a propria cura e spese dovrà:
Denuncia dei Sinistri. La denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 143 del Codice, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo “blu” C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al ve- nerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le no- tizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denun- cia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Im- presa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).
Denuncia dei Sinistri. Per ottenere la liquidazione della Prestazione devono essere consegnati alla Compagnia, entro 30 giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l’Aderente/Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, i seguenti documenti, necessari a verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento, con una delle seguenti modalità: Via Posta (anche raccomandata a/r) AXA France Vie, Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx -Fattura di acquisto dell'Autoveicolo - certificato di morte; - Scheda di morte oltre il 1° anno di vita (ISTAT Modello D4); - copia della cartella clinica; - in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute. Se esistente, copia del reperto autoptico completo di accertamenti effettuati o, in alternativa, dichiarazione rilasciata dagli organi competenti attestanti la mancata esecuzione del referto autoptico. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. Gli aventi causa dovranno inoltre fornire la seguente documentazione: - l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia auten- tica del testamento pubblicato; - nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; - nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di AXA France Vie da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa.