Denuncia. Modalità di denuncia: l’assicurato (singolo partecipante) deve:
Denuncia. La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi. In tal caso la Con- venzione cessa di essere applicabile
Denuncia. Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
Denuncia. Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Quando l'infortunio accade all'operaio in lavori fuori dallo stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Denuncia. Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa.
Denuncia. 1. La presente Convenzione rimane in vigore fintanto che uno degli Stati contraenti non la denuncia.
Denuncia. 1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo d’attuazione mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata notificata, ovvero al più presto nel 2034.
Denuncia. 1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificando la denuncia per scritto all’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Denuncia. L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro quattro ore dall'inizio dell'orario di lavoro, nel primo giorno di assenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento. Entro i due giorni successivi dall’inizio della malattia, il lavoratore è tenuto a comunicare all’azienda a mezzo telefax, email o sms, il numero di protocollo identificativo del certificato elettronico di malattia. Ai sensi della vigente normativa, nelle ipotesi residuali di rilascio del certificato di malattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto entro i due giorni successivi dall'inizio dell'assenza ad inviare al datore il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Denuncia. 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizza- zione dell’aviazione civile internazionale.