Denuncia Clausole campione

Denuncia. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicata:
Denuncia. Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
Denuncia. Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Denuncia. Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa.
Denuncia. 1. La presente Convenzione rimane in vigore fintanto che uno degli Stati contraenti non la denuncia.
Denuncia. 1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata comunicata, ovvero al più presto nel 2034.
Denuncia. 1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificando la denuncia per scritto all’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Denuncia. L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro quattro ore dall'inizio dell'orario di lavoro, nel primo giorno di assenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento. Alla comunicazione dovrà fare seguito entro i due giorni successivi dall'inizio dell'assenza, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia o l'infortunio non sul lavoro dell'operaio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Denuncia. 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte, per via diplomatica, la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.