Denuncia. Modalità di denuncia: l’assicurato (singolo partecipante) deve:
1.2.1 entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH INSURANCE PLC ‐XXXXXXXX SRL Xxx Xxxxxxxx, 00 ‐ 00000 XXXXXX (XX) Tel. 0000 000000 ‐ Fax 0000 000000 xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx) e a Italian Exhibition Group S.p.a.; 0.0.0.xx caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità da allegare al modulo di denuncia sinistro.
Denuncia. Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
Denuncia. Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Denuncia. Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa.
Denuncia. Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere consegnata presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla Polizza. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Risparmio/Investimento - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all’Impresa in originale, sottoscritta dal Contraente (in caso di Riscatto o di esercizio dell’opzione cedola) o dai Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l’accredito dell’importo dovuto dall’Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell’Impresa. In caso di esercizio dell’opzione cedola, il Contraente può modificare gli estremi del conto corrente su cui accreditare la Cedola annua mediante comunicazione scritta all’Impresa o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest’ultima pervenga all’Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 30 giorni. • copia del certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora sia attiva la copertura caso morte, copia della relazione del medico curante (medico di famiglia) sull’Assicurato, che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili a sostenere la richiesta di liquidazione e ad illustrare la cau...
Denuncia. L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro il giorno stesso dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento. Alla comunicazione dovrà fare seguito entro i due giorni successivi dall'inizio dell'assenza, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia o l'infortunio non sul lavoro dell'operaio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Denuncia. 1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata comunicata, ovvero al più presto nel 2034.
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli enti autorizzati a effettuare il trasferimento in merito all’estinzione dell’accordo.
Denuncia. 1. La presente Convenzione rimane in vigore fintanto che uno degli Stati contraenti non la denuncia.
2. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione per la fine di un anno civile mediante notifica all’altro Stato contraente con un preavviso di due anni.
3. Se uno Stato contraente pregiudica intenzionalmente l’efficacia della presente Convenzione, l’altro Stato contraente può denunciare la stessa, mediante notifica, con un preavviso di sei mesi. Prima della notifica esso informa il comitato congiunto e fornisce le relative prove.
4. Se, in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 20, l’autorità competente svizzera comu- nica all’autorità competente britannica che la Svizzera non adegua le aliquote d’imposta, il Regno Unito può denunciare la presente Convenzione secondo il para- grafo 3.
5. In caso di denuncia della presente Convenzione:
a) le pretese della persona interessata secondo l’articolo 23 e delle persone autorizzate secondo il paragrafo 7 dell’articolo 32 restano impregiudicate;
b) l’autorità competente svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione della presente Convenzione ed effettua un paga- mento a saldo all’autorità competente britannica. Fatto a Londra, il 6 ottobre 2011, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. Per la Confederazione Svizzera Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord Allegato I10 ⎧ a ⋅ ⎡ 2 ⋅ ⎛ C − n ⋅ C ⎞ + 1 ⎛ n ⋅ C + 2 ⋅ ⎛ C 9 '+ C 10 ' ⎞ ⎞⎤ ⎫ ⎨ 3 ⎣ ⎝ P = max ⎪ ⎢ ⎜ d 8 b ⎟ ⎜ ⎠ 3 ⎝ 10 d 10 ⎜ ⎟ ⎟⎥ ⎪ («formula ⎠ ⎬ ⎝ 2 ⎠⎦ di base») ⎪⎩ dove: ⋅ C d ⎪⎭ C9 ' = Cd + Cd · r C10 ' = Cd + Cd · 2 · r ⎧ C8 se C10 < C8 Cd = ⎨ C10 ⎧1.2 ⋅ C ⎪ 8 se C8 ≤ C10
Denuncia. 1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificando la denuncia per scritto all’autorità competente dell’altra Parte contraente.
2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell’altra Parte contraente. Tutte le domande di informazioni pervenute fino alla data effettiva della denuncia sono trattate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
3. In caso di denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 7 per qualsiasi informazione ottenuta in applicazione del presente Accordo.
Denuncia. 1 Ogni Stato parte alla presente Convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al depositario della stessa.
2 La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del depositario della notifica della denuncia.