Common use of La verifica e valutazione dei dirigenti Clause in Contracts

La verifica e valutazione dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. 2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’art. 26, comma 2, anche dell’attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato n. 5. 3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all’art. 26. 4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26, comma 2. 5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell’art. 9, comma 1, lett. e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi: a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi; 7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alle singole professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario, riguardano anche l’area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5. 8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.

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La verifica e valutazione dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. 2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell’attività dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato all'allegato n. 55 del presente contratto. 3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico dell'incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all’artnell'art. 26. 4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico dell'incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’artdall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione l'acquisizione degli altri benefici previsti dall’artdall'art. 26, comma 2. 5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell’artdell'art. 9, 9 comma 1, lett. lettera e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’artall'art. 10, comma 2 2, del CCNL 8 giugno 2000. 6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi: a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; c) diretta conoscenza dell’attività dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi; 7. L’oggetto L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alle singole alla singola professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario, riguardano anche l’area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5. 8. Il presente articolo sostituisce l’artl'art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.

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La verifica e valutazione dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. 2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del d.lgsD.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’art. 26, comma 2, anche dell’attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo capo– affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato n. 5. 3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all’art. 26. 4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26, comma 2. 5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell’art. 9, comma 1, lett. e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi: a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi; 7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alle singole professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario, riguardano anche l’area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5. 8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.

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La verifica e valutazione dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. 2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 1, comma 2 del d.lgsD.Lgs. n. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell’attività dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo - affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato all'allegato n. 55 del presente contratto. 3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico dell'incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all’artnell'art. 26. 4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico dell'incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai ai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’artdall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione l'acquisizione degli altri benefici previsti dall’artdall'art. 26, comma 2. 5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell’artdell'art. 9, 9 comma 1, lett. lettera e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’artall'art. 10, comma 2 2, del CCNL C.C.N.L. 8 giugno 2000. 6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi: a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; c) diretta conoscenza dell’attività dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi; 7. L’oggetto L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alle singole alla singola professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario, riguardano anche l’area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5. 8. Il presente articolo sostituisce l’artl'art. 32 del CCNL C.C.N.L. 8 giugno 2000.

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