Common use of L’agevolazione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione Clause in Contracts

L’agevolazione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione. Il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 (in vigore dal 13 settembre e attualmente in fase di conversione in legge) ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitino attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, destinate alla successiva locazione. Deve trattarsi di immobili di nuova costruzione o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere d, del Dpr 380/2001), ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli stessi interventi di ristrutturazione. Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita e spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. Essa va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, l’agevolazione spetta anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta. In sostanza, si potranno portare in deduzione anche le spese sostenute dal contribuente persona fisica, non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale. Le principali condizioni necessarie per poter usufruire dell’agevolazioni sono le seguenti: • l’unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 • entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere concesso in locazione, per almeno otto anni continuativi, a canone non superiore a quello concordato (legge 431/1998), o a quello convenzionale (art. 18 del Dpr 380/2001), o a quello stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali (legge n. 350/2003).

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Samples: Contratto Preliminare, Contratto Preliminare

L’agevolazione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione. Il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 (in vigore dal 13 settembre e attualmente in fase di conversione in legge) ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitino attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, destinate alla successiva locazione. Deve trattarsi di immobili di nuova costruzione o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere d, del Dpr 380/2001), ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli stessi interventi di ristrutturazione. Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita e spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. Essa va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, l’agevolazione spetta anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta. In sostanza, si potranno portare in deduzione anche le spese sostenute dal contribuente persona fisica, non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale. Le principali condizioni necessarie per poter usufruire dell’agevolazioni sono le seguenti: • l’unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 • entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere concesso in locazione, per almeno otto anni continuativi, a canone non superiore a quello concordato (legge 431/1998), o a quello convenzionale (art. 18 del Dpr 380/2001), o a quello stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali (legge n. 350/2003).

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Samples: Contratto Preliminare

L’agevolazione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione. Il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 (in vigore dal 13 settembre e attualmente in fase di conversione in leggeconvertito dalla legge n. 164 dell’11 novembre 2014) ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitino esercitano attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l’acquisto di unità immobiliari immobiliari, a destinazione residenziale, destinate alla successiva che saranno successivamente date in locazione. Deve trattarsi di immobili di nuova costruzione costruzione, invenduti alla data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 133/2014), o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (artcioè gli interventi indicati nell’art. 3, comma 1, lettere d, d e c del Dpr 380/2001), ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli stessi interventi di ristrutturazione. Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita e spetta compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, e degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle stesse unità immobiliari. Essa va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, l’agevolazione spetta anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta. In sostanza, si potranno possono portare in deduzione anche le spese sostenute dal contribuente persona fisica, non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale. Le principali condizioni necessarie per poter usufruire dell’agevolazioni dell’agevolazione sono le seguenti: l’unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1X/0, A/8 e A/9 • entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere concesso in locazione, per almeno otto anni continuativi, a canone non superiore a quello concordato (legge 431/1998), o a quello convenzionale (art. 18 del Dpr 380/2001), o a quello stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali (legge n. 350/2003).X/0 x X/0

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Samples: Fisco E Casa: Acquisto E Vendita