Common use of Lavoro intermittente o a chiamata Clause in Contracts

Lavoro intermittente o a chiamata. Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta a incarichi temporali di varia durata e a richieste in occasione di eventi , visto l’obiettivo di creare la prima regolamentazione lavoristica nel settore, al fine di incentivare l’occupazione, viene riconosciuta l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata sia tempo determinato che indeterminato, senza i limiti di età e senza tener conto dello stato occupazionale dell’interessato. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata sulla base della paga contrattuale del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall’art. 77 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata; anche in questo caso il lavoratore perde l’indennità di disponibilità.

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento

Lavoro intermittente o a chiamata. Vista E’ confermata la tipologia specifica disciplina precedente. Il datore di settore competente al presente CCNLlavoro può usare il lavoro intermittente nei casi individuati nei contratti collettivi, soggetta a incarichi temporali anche aziendali, anche per lo svolgimento di varia durata e a richieste prestazioni in occasione periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In assenza di eventi , visto l’obiettivo regolamentazione da parte dei contratti collettivi i casi in cui non è possibile svolgere lavoro intermittente sono individuati tramite Decreto ministeriale (in attesa dell’emanazione del Decreto si applica la disciplina contenuta nel Decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 che ha elencato una serie di creare lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Xxxxx ferma la prima regolamentazione lavoristica nel settorepossibilità di utilizzare il lavoro intermittente, al fine di incentivare l’occupazionefuori delle casistiche, viene riconosciuta l’opportunità per i soggetti con meno di utilizzo del lavoro a chiamata sia tempo determinato che indeterminato, senza 24 e più di 55 anni. Vengono ribaditi: - i limiti di età e senza tener conto dello stato occupazionale dell’interessato. Ai lavoratori assunti con contratto utilizzo: massimo 400 giornate di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti effettivo nell’arco di 3 anni solari (pena la trasformazione in contratto a tempo pieno e indeterminato) con l’eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo; - i diritti previsti nel presente CCNLdivieti per i quali non vi è più possibilità di deroga rispetto alla contrattazione collettiva; - l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro, salvo le aree con sms o posta elettronica, la durata della prestazione prima dell’inizio della stessa o di esclusione direttamente derivanti dalla natura un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni. Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavorolavoro resta fermo che il trattamento economico e normativo non deve essere complessivamente meno favorevole rispetto a quello dei lavoratori di pari livello. Se nel E’ confermata l’indennità di disponibilità qualora il contratto di lavoro intermittente è previsto preveda l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata sulla base della paga contrattuale del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall’art. 77 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamatachiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione dell'indennità di disponibilità ma non, nelle ipotesi come previsto nella disciplina precedente, il risarcimento del danno. In caso di cui ricorso al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata; anche in questo caso lavoro a chiamata il lavoratore perde l’indennità ha diritto a vedersi riconosciuta la conversione del proprio contratto a tempo indeterminato qualora il datore di disponibilitàlavoro non abbia effettuato la Valutazione dei Rischi (VdR) ai sensi del D. Lgs 81/2008.

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