Lavoro intermittente Clausole campione

Lavoro intermittente. Artt. 82 - 88 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni, con termine delle prestazioni entro il 25° anno di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi di ferie estive e vacanze natalizie e pasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi. Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello. Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, un’“Indennità oraria di disponibilità” (per le tabelle retributive si rimanda ai relativi articoli del CCNL). Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi, per sostituire dei lavoratori in sciopero, se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione Contratti di Solidarietà espansiva Art. 65 Secondo le previsioni legali e al fine d’incrementare gli organici, l’Azienda e le Associazioni Datoriali e Sindacali firmatarie potranno stipulare un accordo Aziendale che preveda, programmandone i modi d’attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
Lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job on call), è stato introdotto dal D. Lgs. n. 276/2003 (articoli dal 33 al 40). La tipologia contrattuale è ora disciplinata dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n° 183, che lo regola agli articoli 13 - 18. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato in funzione del quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. In particolare, il contratto può essere stipulato, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, in due ipotesi: - per le esigenze individuate dai contratti collettivi così come individuati dall’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015; - in presenza di requisiti di natura anagrafica. Nel primo caso, in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’art. 55 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che, in attesa dell’emanazione degli ulteriori decreti attuativi (tra i quali si ritiene anche quello di cui sopra), trovano applicazione le normative già vigenti. Tale previsione consente di ritenere ancora applicabile, seppure transitoriamente, il D.M. 23 ottobre 2014 che ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. La suddetta tabella, originariamente prevista per altre finalità, si adatta con difficoltà alla fattispecie contrattuale in esame. Pertanto, lo stesso Ministero, con la circolare n. 4/2005, ha chiarito che si tratta di un parametro di riferimento oggettivo la cui adozione si è resa necessaria poiché non tutti i contratti collettivi individuano le esigenze per le quali si può far ricorso al lavoro a chiamata, ed ha precisato che non operano i requisiti dimensionali e le altre limitazioni previste nella tabella stessa come, ad esempio, i limiti territoriali, le autorizzazioni prescritte. Riguardo all’applicabilità della tabella va ribadito, comunque, che la stessa opera in via sostitutiva e provvisoria in attesa dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 81/2015. In ogni caso, tale ipotesi è ammessa esclusivamente se i contratti collettivi non hanno individuato le ipotesi di utilizzo dell’istituto contrattuale. Restano peraltro valide le regolamentazioni contrattuali già esistenti. L’alt...
Lavoro intermittente. Nel presente settore, il ricorso al Lavoro Intermittente può essere una soluzione consigliata per le intensificazioni poiché permette di sopperire alle impreviste esigenze con personale già selezionato, con il necessario rapporto fiduciario, la competenza e la prontezza nella risposta per l’effettuazione dell’opera richiesta.
Lavoro intermittente. 1) Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate. 2) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. 3) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. 4) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo seguente. 5) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Lavoro intermittente. (ARTT. 13-18) Gli articoli da 13 a 18 riguardano il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata). Si ricorda che mediante tale contratto - il quale può essere a tempo indeterminato o a termine - un lavoratore "si pone a disposizione" di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente. La disciplina del lavoro intermittente non subisce sostanziali modifiche rispetto alla riforma Fornero (legge n.92/2012), già intervenuta su questo istituto con previsioni che ne hanno di fatto ridotto l’applicazione a seguito di una più complessa burocrazia gestionale. Rispetto all'attuale disciplina dell'istituto, stabilita dagli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che viene espressamente abrogata (art. 55, c.1, lettera d), emergono le seguenti differenze: • stando alla infelice formulazione dell'art. 13, c. 1, del decreto, sembrerebbe che si subordini alle determinazioni dei contratti collettivi anche l'ammissibilità dell'ipotesi di contratto intermittente relativo a periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, mentre la precedente disciplina consentiva in via diretta quest'ipotesi di contratto intermittente (su questo aspetto occorrerà attendere dunque i chiarimenti delle amministrazioni competenti); • il criterio di computo dei lavoratori intermittenti nell'organico dell'impresa ("in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre") è esteso alle ipotesi in cui il computo rilevi per l'applicazione di una disciplina di fonte contrattuale (mentre la corrispondente norma previgente fa riferimento solo all'applicazione delle "normative di legge"). Per quanto riguarda le tipologie di attività per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente occorre continuare a rifarsi alla contrattazione collettiva o, in assenza, ai casi individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo deve ritenersi che, fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale, restino in vigore i casi individuati nel precedente decreto 23 ottobre 2004 e che quindi sia “ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” (art. 55, c. 3). Resta sempre ammesso il lavoro intermittente con giovani con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni si svolgano entro il 25°anno) e con adulti che abbiano più di 55 ann...
Lavoro intermittente. Artt. 73 - 77 Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di: 1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini); 2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati; 3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi di ferie estive e vacanze natalizie e pasquali. Presso lo stesso Datore di Lavoro, per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi. Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello, che sarà proporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Qualora il lavoratore si impegni a restare in attesa di chiamata, ha diritto a percepire un’indennità di disponibilità, che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile lorda normale. Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi o per sostituire dei lavoratori in sciopero o se abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 3 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla cassa integrazione. Il Datore di lavoro deve comunicare alla D.T.L. competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, secondo le modalità previste per Xxxxx.
Lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate.
Lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Le norme di riferimento sono contenute nel D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015, nonché nelle collegate normative di attuazione. Le parti convengono che il contratto di lavoro intermittente sia utilizzato presso gli enti che applicano il presente CCNL in relazione a particolari esigenze organizzative del lavoro connesse con la necessità di assicurare la continuità del servizio socio-educativo e didattico. Per la regolamentazione del lavoro intermittente si rinvia all’allegato n. 4 che fa parte integrante del presente contratto.