Durata e sostituzione nell'incarico Clausole campione

Durata e sostituzione nell'incarico. I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni. La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione dea affiggere negli appositi spazi riservati all’attività sindacale che l’istituto metterà a disposizione delle R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale. Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti alla scadenza di 36 mesi. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine le R.S.U. si considera automaticamente decaduta. In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Durata e sostituzione nell'incarico. I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Durata e sostituzione nell'incarico. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Durata e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. 2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.
Durata e sostituzione nell'incarico. 1. I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente fatta salva la richiesta unitaria di proroga esercitata congiuntamente dalle organizzazioni firmatarie del presente C.C.N.L. 2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concer- nere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conse- guente obbligo di procedere al suo rinnovo. In questo caso, le associazioni sindacali mag- giormente rappresentative firmatarie del presente C.C.N.L., congiuntamente procedono con la richiesta di indire nuove elezioni. 4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa R.S.U. e di esse va data comuni- cazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle co- municazioni intercorse con le medesime; il nominativo del subentrante individuato nel primo non eletto nell’ambito della stessa lista purchè ancora associato ed inserito nella stessa, deve essere tempestivamente comunicato a cura della R.S.U., al servizio di gestione del personale e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime. ART. 7
Durata e sostituzione nell'incarico. 1. La RSU resta in carica per 3 anni e ciascuno dei componenti può essere rieletto. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a 3 mesi, le strutture territoriali di categoria superiore intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Se anche in questo caso non si raggiunge l'accordo necessario, trascorso un ulteriore periodo di 3 mesi, la struttura di categoria di livello superiore indice le elezioni per il rinnovo delle RSU sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo. Trascorsi 6 mesi dalla scadenza, la RSU si considera decaduta. 2. In caso di dimissioni dall'incarico di componente la RSU o di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, lo stesso componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 3. Le sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. 4. Ove, a seguito di mutamenti nella concessione di linee, nell'organizzazione dei servizi o nei sistemi di esercizio, si verifichino delle modifiche non marginali e non temporanee del numero dei dipendenti dell'azienda, si procederà entro 2 mesi alla rideterminazione del numero dei componenti della RSU esistente o, in casi di particolare rilevanza, alla elezione di una nuova RSU.
Durata e sostituzione nell'incarico. La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i suoi poteri sono prorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere rieletti. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni sindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo. La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto: • alla scadenza prevista • in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte dei/delle lavoratori/rici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le firme dovranno essere opportunamente certificate. In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario che sia stato nominato, per elezione o designazione, da Fisba, Flai e Uila, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Durata e sostituzione nell'incarico. I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. II componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimission i e con seguenti s ostituzioni de i compo nenti le R.S.U. non po ssono c oncernere u n numero superiore al 50% degli stessi, pena la decaden za della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Durata e sostituzione nell'incarico. I componenti della Rsu restano in carica per tre anni, al termine dei quali de- cadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Durata e sostituzione nell'incarico. (art.7, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998) I componenti della Rsu restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Decadenza Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono riguardare un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza dell’organismo con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo. Ovviamente, le dimissioni vanno formulate per iscritto alla stessa RSU; delle stesse va data comunicazione all’Amministrazione, contestualmente al nome del subentrante, e tutti i lavoratori.