Lavoro stagionale. Per quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015 art.21 c.2 le parti, tenuto conto che il settore del commercio all’ingrosso, del trasporto, dell’esportazione, dell’importazione e della lavorazione dei fiori freschi recisi, delle fronde verdi e delle piante ornamentali è fortemente caratterizzato dalla stagionalità, che deriva dalla tipicità dei prodotti, la cui lavorazione, condizionamento e commercializzazione è direttamente riconducibile, nel corso dell’anno, al preliminare lavoro di produzione agraria che è caratterizzato da più cicli stagionali, fattori questi che postulano l’utilizzazione anche di personale stagionale a tempo determinato, individuano, come attività stagionali, quelle correlate ai cicli produttivi del fiore reciso e del verde ornamentale e delle piante in vaso nelle diverse zone di produzione sul territorio nazionale. Le Commissioni Paritetiche territoriali possono individuare, secondo le specificità dei comprensori, le attività stagionali più significative per il territorio di competenza. Il contratto stagionale a termine non potrà comunque superare la durata massima di 10 mesi. Le aziende che intendono procedere a tale tipo di assunzioni, dovranno darne preventiva comunicazione, per il parere di conformità contrattuale, alla Commissione Paritetica Territoriale, là dove costituita, o alla Commissione Paritetica Nazionale, specificando: − il numero dei lavoratori che si intendono assumere a tempo determinato o stagionale; − il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato; − le mansioni ed il livello contrattuale; − il numero di dipendenti in forza in azienda all’atto della richiesta di assunzione a tempo determinato. Il trattamento spettante ai lavoratori assunti a tempo determinato per ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività nazionali, festività infrasettimanali, ed ex-festività è assolto dal datore di lavoro con il pagamento delle maggiorazioni di cui al successivo art. 50.
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Lavoro stagionale. Per quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015 art.21 c.2 le parti, tenuto conto che il settore del commercio all’ingrosso, del trasporto, dell’esportazione, dell’importazione e della lavorazione dei fiori freschi recisi, delle fronde verdi e delle piante ornamentali è fortemente caratterizzato dalla stagionalità, che deriva dalla tipicità dei prodotti, la cui lavorazione, condizionamento e commercializzazione è direttamente riconducibile, nel corso dell’anno, al preliminare lavoro di produzione agraria che è caratterizzato da più cicli stagionali, fattori questi che postulano l’utilizzazione anche di personale stagionale a tempo determinato, individuano, come attività stagionali, quelle correlate ai cicli produttivi del fiore reciso e del verde ornamentale e delle piante in vaso nelle diverse zone di produzione sul territorio nazionale. Le Commissioni Paritetiche territoriali possono individuare, secondo le specificità dei comprensori, le attività stagionali più significative per il territorio di competenza. Il contratto stagionale a termine non potrà comunque superare la durata massima di 10 mesi. Le aziende che intendono procedere a tale tipo di assunzioni, dovranno darne preventiva comunicazione, per il parere di conformità contrattuale, alla Commissione Paritetica Territoriale, là dove costituita, o alla Commissione Paritetica Nazionale, specificando: − – il numero dei lavoratori che si intendono assumere a tempo determinato o stagionale; − – il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato; − – le mansioni ed il livello contrattuale; − – il numero di dipendenti in forza in azienda all’atto della richiesta di assunzione a tempo determinato. Il trattamento spettante ai lavoratori assunti a tempo determinato per ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività nazionali, festività infrasettimanali, ed ex-festività è assolto dal datore di lavoro con il pagamento delle maggiorazioni di cui al successivo art. 50.
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Lavoro stagionale. Per In considerazione delle particolarità del settore le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile inserire nelle attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, ossia quella concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici. La contrattazione collettiva regionale di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale. La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate nella classificazione del personale del presente CCNL, ivi comprese quelle che riguardano l'amministrazione e la vendita. Le Parti stabiliscono anche che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015 art.21 c.2 le partidall'art. 5, tenuto conto che il settore del commercio all’ingrossocomma 4-ter, seconda parte, del trasporto, dell’esportazione, dell’importazione e della lavorazione D.Lgs. 368/2001 le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei fiori freschi recisi, delle fronde verdi e delle piante ornamentali è fortemente caratterizzato dalla stagionalità, che deriva dalla tipicità dei prodotti, la cui lavorazione, condizionamento e commercializzazione è direttamente riconducibile, nel corso dell’anno, al preliminare contratti di lavoro di produzione agraria che è caratterizzato da più cicli stagionali, fattori questi che postulano l’utilizzazione anche di personale stagionale a tempo determinatodeterminato di cui all'art. 5, individuanocomma 4-bis del D.lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, come rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, quelle correlate ai cicli produttivi del fiore reciso e del verde ornamentale e delle piante in vaso nelle diverse zone ferma restando l'identità di produzione sul territorio nazionalemansioni. Le Commissioni Paritetiche territoriali possono individuare, secondo le specificità dei comprensori, le attività stagionali più significative per il territorio di competenza. Il contratto stagionale a termine non potrà comunque superare la durata massima di 10 mesi. Le aziende che intendono procedere Per accedere a tale tipo diritto di assunzioniprecedenza, dovranno darne preventiva comunicazione, il lavoratore dovrà manifestare per il parere iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di conformità contrattuale, alla Commissione Paritetica Territoriale, là dove costituita, o alla Commissione Paritetica Nazionale, specificando: − il numero dei lavoratori che cessazione del rapporto stesso e si intendono assumere a tempo determinato o stagionale; − il periodo estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La stessa normativa trova applicazione anche per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinato; − le mansioni ed il livello contrattuale; − il numero di dipendenti in forza in azienda all’atto della richiesta di assunzione a tempo determinato. Il trattamento spettante ai lavoratori assunti a tempo determinato per ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività nazionali, festività infrasettimanali, ed ex-festività è assolto dal datore di lavoro con il pagamento delle maggiorazioni di cui al successivo art. 50imprese tipicamente stagionali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Alimentaristi
Lavoro stagionale. Per quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015 art.21 c.2 87/2018 le parti, tenuto conto che il settore del commercio all’ingrossoall'ingrosso, del trasporto, dell’esportazionedell'esportazione, dell’importazione dell'importazione e della lavorazione dei fiori freschi recisi, delle fronde verdi e delle piante ornamentali è fortemente caratterizzato dalla stagionalità, che deriva dalla tipicità dei prodotti, la cui lavorazione, condizionamento e commercializzazione è direttamente riconducibile, nel corso dell’annodell'anno, al preliminare lavoro di produzione agraria che è caratterizzato da più cicli stagionali, fattori questi che postulano l’utilizzazione l'utilizzazione anche di personale stagionale a tempo determinato, individuano, come attività stagionali, quelle correlate ai cicli produttivi del fiore reciso e del verde ornamentale e delle piante in vaso nelle diverse zone di produzione sul territorio nazionale. Le Commissioni Paritetiche territoriali possono individuare, secondo le specificità dei comprensori, le attività stagionali più significative per il territorio di competenza. Il contratto stagionale a termine non potrà comunque superare la durata massima di 10 mesi, tali assunzioni sono espressamente escluse dal computo percentuale previsto per le assunzioni a tempo determinato. Le aziende che intendono procedere a tale tipo di assunzioni, dovranno darne preventiva comunicazione, per il parere di conformità contrattuale, alla Commissione Paritetica Territoriale, là dove costituita, o alla Commissione Paritetica Nazionale, specificando: − - il numero dei lavoratori che si intendono assumere a tempo determinato o stagionale; − - il periodo per il quale si intende utilizzare il personale a tempo determinatopersonale; − - le mansioni ed il livello contrattuale; − - il numero di dipendenti in forza in azienda all’atto all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato. Il trattamento spettante ai lavoratori assunti a tempo determinato e stagionale, per ferie, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività nazionali, festività infrasettimanali, ed ex-festività è assolto dal datore di lavoro con il pagamento delle maggiorazioni di cui al successivo art. 50.
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