LE CONCLUSIONI Clausole campione

LE CONCLUSIONI. In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio: Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 c.c. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice. 1.5 Il preliminare di vendita di immobile abusivo Motivi del ricorso 1. I motivi del ricorso. 1.1. Col primo motivo viene dedotta 'violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 L. 10/77, e degli artt. 17 e 40 della L. 47/85'. Ha errato la Corte di Appello a non ritenere applicabili le norme di cui all'art. 15 della L. 10/77 ed agli artt. 17 e 40 della L. 47/85 non potendosi qualificare mera difformità la realizzazione di un intero appartamento (mansarda), posto che solo questo era oggetto della compravendita e non tutto l'immobile condominiale, pure eseguito sulla base di una licenza edilizia. Viene formulato il seguente quesito: 'Il principio secondo cui l'art. 15 della L. 10/77 egli artt. 17 e 40 della
LE CONCLUSIONI. Come si è accennato, sulla scorta della recente svolta delle Sezioni Unite, la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione specifica di un preliminare non concluso produce effetti soltanto dal momento del suo passaggio in giudicato, trattandosi di pronuncia costitutiva, ma tali effetti, id est tener luogo del contratto non concluso ed in particolare costituire il trasferimento della proprietà del bene, retroagiscono fino al momento della trascrizione ex art. 2652, n. 2, c.c. della domanda giudiziale di cui all'art. 2932 c.c. Si deve quindi considerare come trasferito il bene sin dal momento della trascrizione della domanda giudiziale (accolta con sentenza passata in giudicato) di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, e ciò impedisce al curatore, che eserciti la facoltà di recesso dal contratto, di acquisire il bene all'attivo fallimentare. Il revirement giurisprudenziale è senz'altro da salutare con favore per vari motivi. Innanzitutto, si restituisce il suo proprio rilievo alla trascrizione nei registri immobiliari della domanda di esecuzione di contratto preliminare: l' art. 2652, n. 2, c.c. dispone che la sentenza che accoglie la domanda diretta ad eseguire un obbligo a contrarre «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda»: se la funzione precipua della trascrizione di un atto nei registri immobiliari è quella di rendere gli effetti di tale atto opponibili ai terzi, la tesi della giurisprudenza tradizionale negava questa funzione, svuotando di significato la trascrizione della domanda ex artt. 2932 e 2652, n. 2, c.c. Tra l'altro, come ben coglie la motivazione delle Sezioni Unite del luglio 2004, la trascrizione della domanda giudiziale è anche funzionale a garantire il rispetto del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione: si deve assicurare che il promissario acquirente, che ha introdotto il giudizio ex art. 2932 c.c., non subisca pregiudizio dal fatto che, nelle more del processo, il convenuto (promittente venditore) sia stato dichiarato fallito. In secondo luogo, si evita una irragionevole disparità tra gli effetti del pignoramento nell'espropriazione individuale e quelli della dichiarazione di fallimento nell'espropriazione concorsuale. Infatti, ai sensi dell'art. 2915, comma 2, c.c., è opponibile al creditore procedente e ai creditori intervenuti la domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare non conclus...
LE CONCLUSIONI. Il pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale relativo all’indivi- duazione dei tratti caratteristici e distintivi tra locazione di immobili con pertinenze e af- fitto d’azienda è senza dubbio condivisibile per le certezze riversate da copiose pronun- ce di merito e, soprattutto, di legittimità, avallate peraltro dalla dottrina. Non vi è dubbio che, nella pratica quotidiana, così come in occasione di un eventuale con- tenzioso, non è certo cosa agevole discernere, ictu oculi, di quale tra le due fattispecie possa trattarsi, anche perché, come esposto nella presente trattazione, le figure sono fa- cilmente confondibili essendo i tratti di demarcazione molto labili. Sarà dunque necessario operare, come ci insegnano le Corti di legittimità, un’attenta ana- lisi sia della concreta volontà delle parti contraenti, sia dell’oggetto del contratto; solo co- sì si potrà arrivare a definire l’esatta tipologia contrattuale dinnanzi alla quale ci si trova, in modo da poter rispondere concretamente alle domande relative alla successione nei con- tratti, all’avviamento e alla durata del contratto. In ogni caso, nell’eventuale stesura di un contratto, sarà buona norma descrivere chiaramente l’oggetto dello stesso, utilizzando per quanto possibile una terminologia che non possa dare adito a dubbi interpretativi di qual- sivoglia natura, soprattutto in un’ottica di prevenzione di una fase contenziosa che po- trebbe, in caso di dubbi ermeneutici, presentarsi come tutt’altro che remota.
LE CONCLUSIONI. Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto può così rispondere alle do- mande poste dall’Avv. CIVILISTA in merito ai contratti di swap sui tassi di interesse stipulati tra il 2000 ed il 2003 da IMPRESA Srl con Banca QUALUNQUE NUOVA Spa.
LE CONCLUSIONI. Dopo la forzatura inutile e dannosa del GME, riguardo il tema del lavoro agile, abbiamo sottoscritto degli importanti accordi aziendali a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori di questa società. Cordiali saluti Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Roma, 20 gennaio 2023 tra il Gestore dei Mercati Energetici rappresentato da: Picchi e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILCTEM-CGIL, rappresentata da: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, Zinanni FLAEI-CISL, rappresentata da: Testa, ▇▇▇▇▇, D’Alterio UILTEC-UIL, rappresentata da: Piras, Pantò, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Telecki (d'ora innanzi ▇▇.▇▇.)