Conclusioni Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.
Considerazioni conclusive L’Ente nazionale per il microcredito, già Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è stato costituito in ente pubblico non economico con la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L’Enm è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La predetta legge n. 106 del 2011 assegna all’Enm la funzione di coordinatore nazionale - con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio- degli strumenti micro-finanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività micro-finanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione stessa. All’Enm, la citata disposizione da, inoltre, facoltà di “stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”. Con deliberazione del 25 ottobre 2018, sono state approvate significative modifiche allo statuto, che, tra l’altro, hanno ridefinito gli obiettivi perseguiti dall’Ente, come previsti all’art. 1. Sono rimaste sostanzialmente immutate, invece, attribuzioni e competenze del Presidente e degli organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei conti). Il bilancio consuntivo riferito all’esercizio 2019 è stato redatto dall’Ente, secondo i criteri previsti dal dpr n. 97 del 2003. Si richiamano le risultanze più significative della gestione dell’anno in esame: - l’esercizio ha registrato un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 223.364, mentre nel 2018 era stato conseguito un avanzo di euro 467.319. Tale squilibrio è riconducibile essenzialmente alla riduzione di circa un milione del contributo annuale erogato dallo Stato, sceso da euro 3.171.363, nel 2018, a euro 2.200.000, nel 2019; - le entrate correnti accertate dall’Ente registrano un incremento del 36,5 per cento rispetto al 2018, essendo pari ad euro 13.235.137. Come nei precedenti esercizi, non si riscontrano entrate in conto capitale. Si segnala, in merito, che l’incidenza rispetto al complesso delle entrate correnti del contributo di funzionamento erogato dal Mise, si è ridotta al 17 per cento, a fronte del 33 per cento del precedente esercizio e del 66 per cento del 2017. Crescono, corrispondentemente le altre entrate (sia provenienti da fonti europee, sia da Regioni ed Enti locali o da privati); - le uscite correnti impegnate nel 2019 ammontano ad euro 13.452.015; quelle in conto capitale nell’esercizio sono pari ad euro 6.486; - le partite di giro pareggiano per l’importo di euro 5.088.000; - l’avanzo di amministrazione, pari ad euro 4.134.111, risulta vincolato per un importo di euro 850.000; ne risultano disponibilità libere pari ad euro 3.284.111; - il valore della produzione, pari euro 13.235.137, cresce di euro 3.535.930 (36 per cento), a seguito dei proventi per progetti finanziati da terzi e contributi ricevuti da privati, da Regioni ed Enti locali, per un importo complessivo di euro 11.035.137, (euro 6.527.844 nel 2018). I corrispondenti costi della produzione, pari ad euro 13.464.939, registrano un incremento del 46 per cento rispetto al precedente esercizio. Da ciò consegue che il risultato economico del 2019, a differenza dell’anno precedente (euro 463.584), si attesta su un valore negativo pari ad euro - 229.802; - cresce l’ammontare complessivo dei residui al 31 dicembre 2019: i residui passivi ammontano ad euro 12.296.492, quelli attivi ad euro 12.973.499. Tale tendenza è, almeno in parte, riconducibile alla natura pluriennale dei progetti affidati all’Ente; - la situazione patrimoniale evidenzia, al 31 dicembre 2019, attività per euro 16.458.928 e passività per euro 14.739.593. Il patrimonio netto, pari ad euro 1.719.335, diminuisce dell’11,7 per cento rispetto al precedente esercizio; - la composizione percentuale del valore dell’attività contrattuale si è sensibilmente modificata rispetto al passato. Si rileva, in particolare, la riduzione del ricorso agli affidamenti diretti, scesi al 7 per cento rispetto al 94 per cento dell’esercizio 2017; - i finanziamenti erogati risultano in significativo incremento tanto nel numero (n.1348 a fronte dei n.1202 del 2018) quanto nell’ammontare (euro 32.647.151 a fronte di euro 28.497.457 del 2018). Un particolare focus è stato posto a riguardo delle problematiche relative al personale e, con esse della gestione complessiva dell’Ente; in particolare, è stata oggetto di specifico contradditorio la consolidata tendenza da parte dell’Enm a ricorrere sistematicamente a personale con rapporti di lavoro non stabili. Tale problematica non può non essere oggetto di rilievo: ad avviso di questa Corte, infatti, la mancata definizione di una struttura organica costituisce un vulnus rispetto al conseguimento dell’obiettivo della piena operatività dell’Ente, rendendo indispensabile, pertanto, già nel breve, l’attivazione di apposite procedure assunzionali. In questa ottica, il completamento dell’organico a suo tempo previsto è l’obiettivo immediato da perseguire, nella prospettiva di portare nell’ambito dell’amministrazione le funzioni essenziali rispetto ai compiti affidati all’Ente stesso che attualmente sono svolte da personale con contratto di lavoro interinale o affidate all’esterno mediante contratti di outsourcing. Il conseguimento di tale obiettivo avrebbe come effetto diretto ed immediato il risparmio quantomeno della non irrilevante uscita annuale per diritti spettanti all’agenzia di lavoro interinale, liberando ulteriori risorse finanziarie, da impiegare per la promozione e l’alimentazione di fondi di garanzia di microcredito sia imprenditoriale che sociale. Peraltro, l’Ente appare recentemente essersi orientato nel senso auspicato: infatti, con delibera in data 1° aprile 2021, il Cda ha adottato il piano triennale di fabbisogno di personale, del quale è stata data comunicazione ai Ministeri vigilanti e al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di definire l’iter approvativo delle procedure concorsuali, volte all’assunzione in organico di personale. Il piano predetto prevede l’assunzione di 14 unità a tempo indeterminato, per le varie aree operative e qualifiche; in relazione a ciò, nel piano stesso si afferma che “al fine di superare l’attuale fase di precariato contraddistinta dal ricorso a personale con contratto di somministrazione di lavoro interinale ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite da tale personale nel tempo, l’Ente potrà bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili secondo i requisiti previsti dal comma 2, art. 20 d.lgs. n. 75/2017”. Il relativo onere a carico del bilancio dell’Enm è quantificato in euro 698.000.
Conclusione del contratto 3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Xxxxxxxxx si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte del Fornitore. 3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma. 3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. 3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a h) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici. 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende: a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969; b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni: c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d’acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; d) provocati a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute; f) da furto; g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge; h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore; k) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili; l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso od aperta al pubblico; m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; n) da detenzione od impiego di esplosivi; o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici; q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
TENTATIVI DI CONCUSSIONE Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
Conclusione Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, al fine di garantire la necessaria continuità operativa sulla manutenzione dei sistemi gestiti nell’attuale contratto G14, si rende necessario acquisire i necessari servizi dal mercato tramite un unico contatto della durata di 4 anni, con decorrenza dal 1° marzo 2023. L’iniziativa ha codice di programmazione 2022.10.003.I e CUI S13756881002202200010, prevista nel 2023, ma viene proposto al CdG di anticiparla al 2022. La necessità di anticipazione dell’iniziativa G18 rispetto alla data presunta di esaurimento del massimale del contratto G14 è legata al considerevole ricorso da parte delle amministrazioni all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” che sta determinando un rapido consumo del massimale dell’AQ medesimo che, a meno di un mese dall’attivazione, risulta già rifinanziato del 20% e per il quale il sito Consip riporta una scarsa disponibilità sul residuo economico complessivo. L’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” al momento risulta essere l’unico strumento messo a disposizione da CONSIP attivo per l’acquisizione dei servizi in oggetto. Visto il suo esaurimento precoce, CONSIP sta lavorando alla sua prosecuzione con la definizione di un nuovo AQ la cui pianificazione prevede l’aggiudicazione per fine anno, salvo eventuali ricorsi. I trascorsi storici sul presente AQ, le difficoltà riscontrate nella sua attivazione (il lotto 3 in oggetto è stato aggiudicato a maggio 2021 ed attivato a settembre 2022 per via dei numerosi ricorsi ricevuti) e considerando l’elevato interesse del mercato, dato che il suo controvalore economico è molto maggiore di quello dell’attuale AQ, fanno pensare ad un ritardo nell’attivazione di questo nuovo AQ. Questo ne preclude l’utilizzo per l’acquisizione in oggetto, dato che la sua attivazione non risulta garantita in tempo per marzo 2023. Tenuto conto della natura delle applicazioni software oggetto dell’affidamento, si ritiene che l’approvvigionamento dei servizi ICT possa essere fatto aderendo all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3”. Va sottolineato che l’acquisizione del servizio descritto mediante adesione all’AQ menzionato deve avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), atteso che i servizi previsti da detto contratto quadro sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno acquisitivo rappresentato nella presente nota. L’iniziativa, inoltre, non è in contrasto con la citata legge neppure sotto il profilo dell’obbligo del risparmio di spesa; ciò per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 515, che esclude da tale obbligo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Al fine di aderire all’AQ, sarà necessario riportare, nel rispetto delle prescrizioni al tal riguardo previste da detto contratto quadro, il fabbisogno acquisitivo come sopra definito in apposito documento denominato “piano dei fabbisogni”; i tempi tecnici per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi sono stimati in circa due mesi solari. L’applicazione delle tariffe di aggiudicazione dell’AQ (determinate secondo quanto specificato nel Comparatore), al fabbisogno stimato permette di definire il costo complessivo del contratto in 3.123.151,00 € , oltre IVA mentre il costo complessivo per AdeR risulta essere pari a 3.150.634,73 €. L’aggiudicatario del Contratto Esecutivo risulta essere il RTI Consorzio Reply Public Sector (mandataria), Maggioli S.p.A., Almaviva Digitaltec S.r.l., Soprasteria Group S.p.A., Onit Group S.r.l., P.A. Advice S.p.A., Geek Logica S.r.l., Schema31 S.p.A.. L’impegno di spesa complessivo, relativamente al fabbisogno del biennio 2023-2024, risulta coerente con quanto previsto nelle previsioni del Budget economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 24 marzo 2022; tale impegno risulta coerente anche con quanto previsto nella proposta di Budget 2023- 2025 portata in approvazione al medesimo Comitato di Gestione di AdeR del 27 ottobre 2022. In considerazione della durata triennale dell’affidamento che supera l’orizzonte di Piano, la quota parte della spesa relativa al periodo successivo sarà resa coerente con l’impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: II.2.2) Opzioni:
Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.
Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.