LE CONCLUSIONI Clausole campione

LE CONCLUSIONI. In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio: Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 c.c. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice. 1.5 Il preliminare di vendita di immobile abusivo Motivi del ricorso 1. I motivi del ricorso. 1.1. Col primo motivo viene dedotta 'violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 L. 10/77, e degli artt. 17 e 40 della L. 47/85'. Ha errato la Corte di Appello a non ritenere applicabili le norme di cui all'art. 15 della L. 10/77 ed agli artt. 17 e 40 della L. 47/85 non potendosi qualificare mera difformità la realizzazione di un intero appartamento (mansarda), posto che solo questo era oggetto della compravendita e non tutto l'immobile condominiale, pure eseguito sulla base di una licenza edilizia. Viene formulato il seguente quesito: 'Il principio secondo cui l'art. 15 della L. 10/77 egli artt. 17 e 40 della
LE CONCLUSIONI. Come si è accennato, sulla scorta della recente svolta delle Sezioni Unite, la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione specifica di un preliminare non concluso produce effetti soltanto dal momento del suo passaggio in giudicato, trattandosi di pronuncia costitutiva, ma tali effetti, id est tener luogo del contratto non concluso ed in particolare costituire il trasferimento della proprietà del bene, retroagiscono fino al momento della trascrizione ex art. 2652, n. 2, c.c. della domanda giudiziale di cui all'art. 2932 c.c. Si deve quindi considerare come trasferito il bene sin dal momento della trascrizione della domanda giudiziale (accolta con sentenza passata in giudicato) di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, e ciò impedisce al curatore, che eserciti la facoltà di recesso dal contratto, di acquisire il bene all'attivo fallimentare. Il revirement giurisprudenziale è senz'altro da salutare con favore per vari motivi. Innanzitutto, si restituisce il suo proprio rilievo alla trascrizione nei registri immobiliari della domanda di esecuzione di contratto preliminare: l' art. 2652, n. 2, c.c. dispone che la sentenza che accoglie la domanda diretta ad eseguire un obbligo a contrarre «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda»: se la funzione precipua della trascrizione di un atto nei registri immobiliari è quella di rendere gli effetti di tale atto opponibili ai terzi, la tesi della giurisprudenza tradizionale negava questa funzione, svuotando di significato la trascrizione della domanda ex artt. 2932 e 2652, n. 2, c.c. Tra l'altro, come ben coglie la motivazione delle Sezioni Unite del luglio 2004, la trascrizione della domanda giudiziale è anche funzionale a garantire il rispetto del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione: si deve assicurare che il promissario acquirente, che ha introdotto il giudizio ex art. 2932 c.c., non subisca pregiudizio dal fatto che, nelle more del processo, il convenuto (promittente venditore) sia stato dichiarato fallito. In secondo luogo, si evita una irragionevole disparità tra gli effetti del pignoramento nell'espropriazione individuale e quelli della dichiarazione di fallimento nell'espropriazione concorsuale. Infatti, ai sensi dell'art. 2915, comma 2, c.c., è opponibile al creditore procedente e ai creditori intervenuti la domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare non conclus...
LE CONCLUSIONI. Il pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale relativo all’indivi- duazione dei tratti caratteristici e distintivi tra locazione di immobili con pertinenze e af- fitto d’azienda è senza dubbio condivisibile per le certezze riversate da copiose pronun- ce di merito e, soprattutto, di legittimità, avallate peraltro dalla dottrina. Non vi è dubbio che, nella pratica quotidiana, così come in occasione di un eventuale con- tenzioso, non è certo cosa agevole discernere, ictu oculi, di quale tra le due fattispecie possa trattarsi, anche perché, come esposto nella presente trattazione, le figure sono fa- cilmente confondibili essendo i tratti di demarcazione molto labili. Sarà dunque necessario operare, come ci insegnano le Corti di legittimità, un’attenta ana- lisi sia della concreta volontà delle parti contraenti, sia dell’oggetto del contratto; solo co- sì si potrà arrivare a definire l’esatta tipologia contrattuale dinnanzi alla quale ci si trova, in modo da poter rispondere concretamente alle domande relative alla successione nei con- tratti, all’avviamento e alla durata del contratto. In ogni caso, nell’eventuale stesura di un contratto, sarà buona norma descrivere chiaramente l’oggetto dello stesso, utilizzando per quanto possibile una terminologia che non possa dare adito a dubbi interpretativi di qual- sivoglia natura, soprattutto in un’ottica di prevenzione di una fase contenziosa che po- trebbe, in caso di dubbi ermeneutici, presentarsi come tutt’altro che remota.
LE CONCLUSIONI. Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto può così rispondere alle do- mande poste dall’Avv. CIVILISTA in merito ai contratti di swap sui tassi di interesse stipulati tra il 2000 ed il 2003 da IMPRESA Srl con Banca QUALUNQUE NUOVA Spa.
LE CONCLUSIONI. Dopo la forzatura inutile e dannosa del GME, riguardo il tema del lavoro agile, abbiamo sottoscritto degli importanti accordi aziendali a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori di questa società. Cordiali saluti Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Roma, 20 gennaio 2023 tra il Gestore dei Mercati Energetici rappresentato da: Picchi e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILCTEM-CGIL, rappresentata da: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, Zinanni FLAEI-CISL, rappresentata da: Testa, ▇▇▇▇▇, D’Alterio UILTEC-UIL, rappresentata da: Piras, Pantò, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Telecki (d'ora innanzi ▇▇.▇▇.)

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  • Conclusioni Le prospettive aperte dal dettato costituzionale orientavano, dunque, verso la considerazione degli enti ecclesiastici come un “tertium genus” tra gli enti pubblici e le persone giuridiche private, o se si vuole un “quartum ge- nus”, se si considerano le persone giuridiche straniere operanti in Italia. Detta categoria, dopo la legge n. 222, appare regolata da una disciplina giu- ridica peculiare sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, ca- ratterizzata da un riparto di competenze tra legislatore canonico e legislato- re civile. Le caratteristiche proprie dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciu- to, ricavabili dall’ordito originario della ricordata legge del 1985, risultano sostanzialmente in attuazione di principi costituzionali: a) innanzitutto il principio dualistico per cui, posta la distinzione fra ordina- menti indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ambito, da un lato si nega la sussistenza di una “competenza delle competenze” a favore di un ordinamento rispetto all’altro, e dall’altro lato si pone la regola della sana collaborazione per la determinazione della regolamentazione di materie di comune interesse; b) in secondo luogo il principio della libertà religiosa istituzionale, che signi- fica libertà per la Chiesa di modellare le proprie strutture interne secondo 4 E ciò similmente agli enti di fatto di cui all’art. 38 cod. civ. Inoltre, nel caso di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma non registrati, non potrebbero essere oppo- ste a terzi le limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti a causa della mancata iscrizione e salva prova contraria della loro conoscenza (art. 19 cod. civ.). In tal senso ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna 1992, p. 87 ss. la propria natura e le proprie finalità, vedendole così come sono ricono- scibili nell’ordinamento civile; c) in terzo luogo il principio della libertà religiosa individuale e collettiva, che se da un lato postula il riconoscimento civile delle forme aggregative e fondazionali nate per finalità religiose, con una disciplina giuridica rispet- tosa della loro identità; dall’altro lato postula quel riconoscimento come strumentale al soddisfacimento dei bisogni religiosi e alla rimozione degli ostacoli che , in concreto, possono impedire la fruizione delle libertà in materia religiosa. In sostanza il legislatore del 1985, esprimendo chiaramente il proces- so di armonizzazione delle disposizioni concordatarie sugli enti al quadro costituzionale, si è sforzato di forgiare una disciplina peculiare, riflesso della peculiarità data dal fatto insolito della sussistenza di due sovranità sullo stesso territorio e – almeno potenzialmente – sugli stessi soggetti giuridici.

  • Considerazioni conclusive PagoPA S.p.a. è una partecipata statale avente per azionista il Ministero dell’economia e delle finanze (detentore del 100 per cento del capitale sociale), costituita per promuovere l’innovazione digitale, tramite lo sviluppo di infrastrutture e soluzioni tecnologiche avanzate al servizio del Paese. Costituita il 24 luglio 2019, per sviluppare e gestire progetti strategici e servizi digitali innovativi già lanciati, la Società ha visto crescere il novero delle sue attività nel corso del 2020 e anche nel 2021. Basti ricordare, al riguardo, lo sviluppo sull’app IO del c.d. Green pass per certificare la vaccinazione contro il Covid-19 in sede di spostamento. La Società stessa è stata resa operativa in tempi rapidi per assolvere i tanti compiti progressivamente affidati. Nel 2020, il compenso annuale dell’Amministratore unico è stato di euro 120.000, mentre il compenso del Collegio sindacale è stato determinato in euro 12.000 per il Presidente e in euro 8.000 per ciascuno degli altri componenti effettivi. Il corrispettivo di competenza dell’esercizio 2020 per i servizi resi dalla società di revisione legale è stato pari ad euro 5.250. Alla data del 31 dicembre 2020, il personale in servizio, di cui 2 unità in distacco, è di 70 unità, il cui costo complessivo ammonta a 4,38 mln. Nella nota integrativa è stato chiarito che l’incremento registrato è dovuto alle assunzioni perfezionate nell’anno di riferimento, in correlazione con lo sviluppo delle attività e dei progetti che hanno portato la società alla piena operatività. PagoPA è chiamata a favorire la diffusione dei pagamenti cashless e dei servizi digitali nel Paese, anche tramite lo sviluppo di piattaforme e nuove soluzioni tecnologiche, operando e fatturando nei confronti di soggetti terzi. Più in dettaglio, le principali attività che la Società è chiamata a svolgere per legge e per statuto sono: sviluppo, gestione e diffusione della piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 82 del 2005; sviluppo, gestione e diffusione del punto di accesso, di cui all’art. ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇ ▇.▇▇▇. ▇. ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇▇ IO); sviluppo, gestione della piattaforma di cui all’art. 50-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 (piattaforma digitale nazionale dati); sviluppo e gestione della piattaforma digitale per le notifiche, ai sensi dell’art. 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019; valorizzazione della piattaforma PagoPA per facilitare e automatizzare attraverso i pagamenti elettronici i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (c.d. fatturazione automatica). PagoPA offre servizi a circa 23.000 enti pubblici (7.904 comuni; oltre 140 enti regionali e provinciali; oltre 9.000 scuole e università; circa 90 enti del settore sanitario; oltre 5.000 amministrazioni centrali). La Società ha individuato 50 servizi da digitalizzare per ciascun Comune. Tali servizi sono, in tutto o in parte, rivolti a circa 25,7 milioni di famiglie e circa 6 milioni di imprese. Per quanto concerne le altre Pubbliche Amministrazioni (con particolare riguardo agli enti sanitari e alle amministrazioni centrali, segnatamente Agenzia delle Entrate e INPS), PagoPA ha individuato numerose situazioni di interazione con i cittadini, che spesso terminano con moduli da compilare, pagamenti da effettuare o notifiche da ricevere, e che si svolgono in modo analogico o telematico, ma solo raramente in forma digitale. Acquisiscono rilievo la diffusione della piattaforma di pagamento PagoPA e della app “IO”, chiamata a diventare il punto di accesso unico per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione. PagoPA si pone, dunque, come snodo importante nel quadro del processo di necessaria rivoluzione digitale della Pubblica Amministrazione e, in generale, del sistema-Paese. Il patrimonio netto è pari ad euro 1,05 mln, costituito dal capitale sociale di euro 1 mln, interamente versato, oltre all’utile d’esercizio pari ad euro 35.180 e degli utili portati a nuovo di euro 18.430. L’esercizio 2020 ha chiuso con un utile pari a 35.180 euro, con una variazione in aumento di 15.780 euro rispetto all’esercizio 2019 (19.400 euro). Il valore della produzione ammonta a euro 13.314.383, con una variazione in aumento di euro 9.244.280 rispetto all’esercizio 2019 (euro 4.070.103). I costi della produzione ammontano a euro 13.066.158, con una variazione in aumento di euro 9.028.795 rispetto all’esercizio 2019 (euro 4.037.363). La differenza tra i ricavi ed i costi ammonta a euro 248.225, con una variazione in aumento di euro 215.485 rispetto all’esercizio 2019 (euro 32.740). Il rendiconto finanziario è stato redatto con il metodo indiretto, utilizzando lo schema previsto dal principio OIC 10. Le disponibilità monetarie nette iniziali, pari a euro 4,25 mln di euro, sono passate a 14,42 mln di euro a fine esercizio, con un incremento di 10,17 mln di euro, dovuto principalmente al ricevimento a dicembre della prima tranche relativa alla linea di credito ottenuta dalla Banca Europea per gli Investimenti (euro 7,5 mln), oltre all’incasso di crediti verso i PSP (euro 8,5 mln) ed ai fondi trasferiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) (euro circa 2 mln), di cui euro 1 mln da restituire alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  • Conclusione del contratto Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

  • Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale ed amministrativa; b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; d) per fatti dolosi delle persone assicurate; e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni; g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I.; i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’art. “7.12 – Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Plus”, lettera d), avviene prima dell’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 254/2006; n) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; o) per le vertenze con la Società; p) per i casi di adesione a class action.

  • TENTATIVI DI CONCUSSIONE Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.