LICENZE NON COMMERCIALI Clausole campione

LICENZE NON COMMERCIALI. Qualora l’Utente abbia ottenuto una licenza gratuita per un Prodotto in licenza per scopi didattici o per un’organizzazione senza scopo di lucro (una

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  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: A. Utilizzare una copia del Software su un singolo computer. Se all'interno della Documentazione o della documentazione della transazione pertinente fornita dal distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software è specificato un numero maggiore di copie e/o di computer, è possibile utilizzare il Software in base a tali specificazioni; B. Eseguire una copia del Software avente finalità di backup o archiviazione, o copiare il Software sull'hard disk del computer e conservare l'originale per fini di backup o archiviazione; C. Utilizzare il Software in una rete, a condizione che si disponga di una copia in licenza del Software per ciascun computer che può accedere al Software attraverso la rete; D. Trasferire in via definitiva tutti i diritti dell'Utente sul Software, concessi ai sensi di questo Contratto di licenza, a altra persona fisica o giuridica, a condizione che l'Utente non conservi copia del Software e che il cessionario accetti i termini e le condizioni di cui al presente Contratto di licenza. Il trasferimento parziale dei diritti dell'Utente di cui al presente Contratto di Licenza non è consentito. Ad esempio, se la documentazione pertinente concede all'Utente il diritto di utilizzare più copie del Software, sarà valido solo un trasferimento dei diritti di utilizzo di tutte queste copie del Software. Nonostante quanto sopra, se il Software è stato acquistato in versione download elettronico e non su supporto fisico, i diritti dell'Utente su tale Software non possono essere ceduti ad altra persona o entità; e E. Utilizzare il Software secondo qualsiasi ulteriore modalità di utilizzo consentito, di seguito stabilita. L'Utente non può, né può permettere a qualsiasi altra persona, quanto segue: A. Fornire in licenza, affittare o noleggiare qualsiasi porzione del Software; B. Salvo che nella misura e secondo le circostanze stabilite dalla legge, eseguire l’ingegnerizzazione inversa, decompilare, disassemblare, modificare, tradurre, tentare in ogni modo di scoprire il codice sorgente del Software o creare lavori derivati dal Software; C. Utilizzare il Software come parte di contratti di prestazione di servizi informatici quali contratti di gestione di strutture ("facility management"), di multiutenza ("timesharing"), di fornitura di servizi di connessione ("service provider") o di servizi di stampa e di edizione ("service bureau"); oppure D. Utilizzare il Software in qualsiasi maniera non consentita ai sensi del presente Contratto di licenza.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Assistenza tecnica La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il servizio di assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento indicati nel Capitolato Speciale. In caso di ritardata manutenzione e fermo macchina, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali nei seguenti casi: • ritardi sulle tempistiche di intervento tecnico e risoluzione guasto • mancato invio di “ALERT” o richiami in modalità differente da quanto riportato,; • sostituzione di dispositivi, upgrade e/o aggiornamenti tecnologici non autorizzati dal Servizio aziendale competente. Le penali verranno applicate secondo i parametri fissati dall’art. 113/bis – comma 4 del Codice degli appalti in relazione alla entità delle conseguenze legate all’inesatta o incompleta prestazione. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni in riferimento a quanto sopra scritto. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo netto contrattuale. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali di cui sopra saranno applicate anche durante il periodo di garanzia, con modalità da definire al momento dell’insorgenza dell’evento. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalati e documentati. Qualora l'Azienda riscontrasse in sede di collaudo che le attrezzature consegnate non fossero conformi ai requisiti richiesti, le respingerà con conseguente obbligo del fornitore di provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, nel termine indicato dall'Azienda. E' esclusa la responsabilità dell’Azienda per la perdita o il deterioramento dei beni contestati e non ritirati durante il periodo di custodia. La mancata sostituzione delle attrezzature è considerata quale “mancata consegna” e l’Azienda ha diritto di agire secondo quanto sopra stabilito.

  • FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 950 15/06/17 GARA N. 6719657 - PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI GUIDE, INTRODUTTORI, CATETERI DIAGNOSTICI, CATETERI GUIDA PER INTERVENTISTICA CORONARICA E PERIFERICA (N. 55 LOTTI) AMMISSIONE DITTE AL PROSIEGUO DELLA GARA DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 951 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW DI GESTIONE CO118 DELLE CENTRALI IN USO PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PRESSO L'AZIENDA UNIVERSITARIA PISANA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 981 DEL 11/08/2016, STIPULATA CON LA DITTA GRUPPO INFORMATICO SRL, PER L'AUSL TOSCANA CENTRO E L'AUSL TOSCANA NORDOVEST UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 952 15/06/17 ADESIONE, PER L'AOU CAREGGI, ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 306 DEL 01/03/2017, PER LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI PER OFTALMOLOGIA, PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE E DEL SEGMENTO POSTERIORE, CON SISTEMA DI OCT INTEGRATO DA DESINARSI ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA. UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 953 15/06/17 ADESIONE ALLACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 562 DEL 26/11/2014, PER LA FORNITURA, IN LOTTI SEPARATI, DI ELETTROBISTURI DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, DELLA DURATA DI 24 MESI, DELLAZIENDA USL XXXXXXX XXX XXX - XXXXX 0 DITTA MOVI SPA UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 954 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 3 CENTRIFUGHE DA TERRA PER IL LABORATORIO DI SAN XXXXXXXX XX XXX DELLA AUSL TOSCANA CENTRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 65 DEL 28/02/2014, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, RINNOVATA CON DETERMINAZIONE N. 406 DEL 17/03/2017 DI ULTERIORI 3 ANNI UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 955 15/06/17 ADESIONE DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, DELLAZIENDA USL TOSCANA CENTRO, DELLA FONDAZIONE TOSCANA XXXXXXXX XXXXXXXXXX, DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E DELLAZIENDA USL TOSCANA SUD EST, ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI, CONGELATORI ED APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO DA DESTINARSI ALLESTAR ED ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI ALLAGGIUDICAZIONE N. 1349 DEL 08/11/2016 LOTTO UNICO - RTI KW APPARECCHI SCIENTIFICI - UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 956 15/06/17 RIENTRO A TEMPO PIENO DIPENDENTE XXXXXXX XXXXXXX.

  • Quando e come devo pagare? Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c. Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.

  • Antiriciclaggio Il Cliente dichiara di: a) di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l’obbligo di fornire al Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, nonché all’eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio. b) di essere consapevole che il Professionista conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell’UIF o di qualunque altra Autorità competente In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione della presente lettera di incarico, il Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.