Antiriciclaggio Clausole campione
Antiriciclaggio. OLT dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis del Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Venditore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Venditore costituisce inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente a OLT è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Venditore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT il diritto di addebitare al Venditore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.
Antiriciclaggio. Il Cliente dichiara di:
a) di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e, in particolare, a procedere all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l’obbligo di fornire al Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, nonché al Titolare Effettivo della prestazione in caso di cliente diverso dalla persona fisica. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio;
b) di essere consapevole che il Professionista conserva i dati e le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell’UIF o di qualunque altra Autorità competente. Si fa presente che, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo testo dell’art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 231/2007, il Professionista assolve gli obblighi di identificazione e di verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo prima del conferimento dell’incarico avente ad oggetto la prestazione professionale.
Antiriciclaggio. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente Contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Antiriciclaggio. 1. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007 e ▇▇.▇▇. ii., dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.
Antiriciclaggio. VENDITORE
Antiriciclaggio. IGS dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., condividendo il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e s.m.i.. L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i.. L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni e di altre utilità oggetto di trasferimento per finalità di cui alla stipula del presente Contratto. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dal presente articolo e/o mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’Utente costituisce inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente a IGS è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il presente Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i.. L’esercizio di dette facoltà comporterà a favore di IGS il diritto di addebitare all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto.
Antiriciclaggio. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite al Contraente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente e allo stesso intestato; tale operazione sarà accompagnata da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate al Contraente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa antiriciclaggio. (Decreto Legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 5/2014).
Antiriciclaggio. UTENTE DEL SERVIZIO
1 Ai fini della clausola di seguito riportata, si applicano le seguenti definizioni:
Antiriciclaggio. 1.9 Valuta
1.1 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che AXA Assicurazioni S.p.A. non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave: • di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; trascorso detto termine AXA Assicurazioni S.p.A. decade da tale diritto; • di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
b) quando non esiste dolo o colpa grave: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose. AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso di dolo. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. Il Contraente è tenuto a rivolgersi all'agenzia di riferimento oppure inoltrare per iscritto ad AXA Assicurazioni S.p.A. (tramite posta ordinaria o modulo online presente sul sito www.axa.it alla sezione Contatti), allegando la copia di un documento d’identità, eventuali comunicazioni inerenti: • modifiche di professione o attività sportiva svolte dall’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto; • modifiche all’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; • variazione della residenza, nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro dell’Unione Europea; • variazione degli estremi di conto corrente bancario. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l’invio del modulo di mandato, compilato e sottoscritto dal Contraente, reperibile sul sito internet della Compagnia all’indirizzo www.axa.it/comunicazioni, oppure richiedendolo alla Compagnia al seguente recapito: numero verde 800.08.55.59. Le dichiarazioni inesatte o ...
Antiriciclaggio. L’adeguata verifica della clientela è un obbligo previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in materia di Antiriciclaggio. Se prima di emettere la polizza, in corso di Contratto o al momento di pagare il riscatto o il Capitale Caso Morte, Poste Vita non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi del Regolamento IVASS 44/2019 dovrà astenersi dal compiere le seguenti attività: ▪ dare corso al Contratto ▪ effettuare modifiche contrattuali ▪ accettare versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori ▪ dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.
