Common use of LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) Clause in Contracts

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il Cliente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c) del GDPR, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Cloud Services Agreement, Cloud Services Agreement, Licensing Agreement

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il Cliente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione Fornitore: 7.2.1.farà in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con modo che il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere Responsabile Ulteriore del trattamento stipuli le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46previste nella Decisione della Commissione europea 2010/87/UE, comma 2, lettera c) del GDPR5 febbraio 2010, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) ), o loro equivalente, se modificate nel tempo. Copia delle Clausole Contrattuali Tipo sottoscritte dal Fornitore per conto del Cliente saranno rese disponibili al Cliente; e/o 7.2.2.potrà proporre al Cliente altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali (es. Privacy Shield in caso di Responsabili Ulteriori del trattamento situati negli Stati Uniti e per cui sia verificabile l'aderenza tramite i canali e registri ufficiali, o trasferimenti infragruppo del Responsabile Ulteriore del Trattamento che sia parte di un gruppo societario che ha ottenuto l'approvazione delle BCR per i Responsabili del trattamento). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2.1 con il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Master Data Processing Agreement, Condizioni Generali Di Contratto, Master Data Processing Agreement

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il Cliente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione Fornitore: 7.2.1. farà in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con modo che il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere Responsabile Ulteriore del trattamento stipuli le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46previste nella Decisione della Commissione europea 2010/87/UE, comma 2, lettera c) del GDPR5 febbraio 2010, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) ), o loro equivalente, se modificate nel tempo. Copia delle Clausole Contrattuali Tipo sottoscritte dal Fornitore per conto del Cliente saranno rese disponibili al Cliente; e/o 7.2.2. potrà proporre al Cliente altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali (es. Privacy Shield in caso di Responsabili Ulteriori del trattamento situati negli Stati Uniti e per cui sia verificabile l'aderenza tramite i canali e registri ufficiali, o trasferimenti infragruppo del Responsabile Ulteriore del Trattamento che sia parte di un gruppo societario che ha ottenuto l'approvazione delle BCR per i Responsabili del trattamento). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2.1 con il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Cloud Services Agreement, Master Data Processing Agreement, Cloud Services Agreement

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il Cliente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c) del GDPR, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Servizi in Saas, Servizi in Saas

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il Cliente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione Fornitore: 7.2.1. Farà in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con modo che il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere Responsabile Ulteriore del trattamento stipuli le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46previste nella Decisione della Commissione europea 2010/87/UE, comma 2, lettera c) del GDPR5 febbraio 2010, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) ), o loro equivalente, se modificate nel tempo. Copia delle Clausole Contrattuali Tipo sottoscritte dal Fornitore per conto del Cliente saranno rese disponibili al Cliente; 7.2.2. Potrà proporre al Cliente altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali (es. Privacy Shield in caso di Responsabili Ulteriori del trattamento situati negli Stati Uniti e per cui sia verificabile l'aderenza tramite i canali e registri ufficiali, o trasferimenti infragruppo del Responsabile Ulteriore del Trattamento che sia parte di un gruppo societario che ha ottenuto l'approvazione delle BCR per i Responsabili del trattamento). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2.1 con il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il Cliente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione Fornitore: 7.2.1. farà in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con modo che il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere Responsabile Ulteriore del trattamento stipuli le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46previste nella Decisione della Commissione europea 2010/87/UE, comma 2, lettera c) del GDPR5 febbraio 2010, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) ), o loro equivalente, se modificate nel tempo. Copia delle Clausole Contrattuali Tipo sottoscritte dal Fornitore per conto del Cliente saranno rese disponibili al Cliente; e/o 7.2.2. potrà proporre al Cliente altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali (es. Privacy Shield in caso di Responsabili Ulteriori del trattamento situati negli Stati Uniti e per cui sia verificabile l'aderenza tramite i canali e registri ufficiali, o trasferimenti infragruppo del Responsabile Ulteriore del Trattamento che sia parte di un gruppo societario che ha ottenuto l'approvazione delle BCR per i Responsabili del trattamento). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2.1 con il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui soprapresente Accordo.

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Samples: Master Data Processing Agreement

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il Cliente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza Versione 5 del 12 ottobre 2022 da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c) del GDPR, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Master Data Processing Agreement

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il Cliente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione Fornitore: 7.2.1. farà in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con modo che il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere Responsabile Ulteriore del trattamento stipuli le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46previste nella Decisione della Commissione europea 2010/87/UE, comma 2, lettera c) del GDPR5 febbraio 2010, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) ), o loro equivalente, se modificate nel tempo. Copia delle Clausole Contrattuali Tipo sottoscritte dal Fornitore per conto del Cliente saranno rese disponibili al Cliente; e/o 7.2.2. potrà proporre al Cliente altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali (es. Privacy Shield in caso di Responsabili Ulteriori del trattamento situati negli Stati Uniti e per cui sia verificabile l'aderenza tramite i canali e registri ufficiali, o trasferimenti infragruppo del Responsabile Ulteriore del Trattamento che sia parte di un gruppo societario che ha ottenuto l'approvazione delle BCR per i Responsabili del trattamento). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2.1 con il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR Addendum. Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Master Data Processing Agreement

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il ClienteCommittente. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione Fornitore: 7.2.1. farà in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2 con modo che il presente Accordo il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere Responsabile Ulteriore del trattamento stipuli le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 46previste nella Decisione della Commissione europea 2010/87/UE, comma 2, lettera c) del GDPR5 febbraio 2010, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) ), o loro equivalente, se modificate nel tempo. Copia delle Clausole Contrattuali Tipo sottoscritte dal Fornitore per conto del Committente saranno rese disponibili al Committente; e/o 7.2.2. potrà proporre al Committente altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali (es. Privacy Shield in caso di Responsabili Ulteriori del trattamento situati negli Stati Uniti e per cui sia verificabile l'aderenza tramite i canali e registri ufficiali, o trasferimenti infragruppo del Responsabile Ulteriore del Trattamento che sia parte di un gruppo societario che ha ottenuto l'approvazione delle BCR per i Responsabili del trattamento). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto 7.2.1 con il presente Accordo il Committente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolari, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente Committente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Servizi Di Elaborazione Cedolini

LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE). 7.1. Il Fornitore non trasferirà i Dati Personali al di fuori dello SEE se non in accordo con il ClienteSEE. 7.2. Se, ai fini della conservazione o del trattamento dei Dati Personali da parte di un Responsabile Ulteriore del trattamento, e in ogni caso solamente previa autorizzazione del Cliente (Titolare del Trattamento), è necessario effettuare il trasferimento dei Dati Personali fuori dallo SEE in un paese che non gode di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'artdell'Art. 45 del GDPR, il Fornitore potrà adottare altre modalità di trasferimento dei Dati Personali conformi a quanto previsto dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella causa C-311/18 e dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB). 7.3. Nei casi di cui al precedente punto Art. 7.2 con il del presente Accordo Accordo, il Cliente conferisce espressamente mandato al Fornitore a sottoscrivere le clausole contrattuali tipo Clausole Contrattuali Tipo di cui all’articolo all’Art. 46, comma par. 2, lettera c) del GDPR, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi (le “Clausole Contrattuali Tipo”) con i Responsabili Ulteriori del Trattamento riportati nei relativi DPA – Condizioni Particolariindicati nella presente DPA, nonché ad adottare tutte le eventuali misure supplementari che si rendano ragionevolmente necessarie per consentire il trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE in conformità ai requisiti previsti dal GDPR . Qualora Titolare del trattamento sia l'Utente Finale, il Cliente si impegna a informare l'Utente Finale di tale trasferimento e dichiara che l'autorizzazione ad avvalersi del Responsabile Ulteriore del Trattamento situato fuori dallo SEE equivale al mandato di cui sopra.

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Samples: Data Processing Agreement