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Tolleranza Clausole campione

Tolleranza. 26.1. L’eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti dal Contratto non potrà comunque essere intesa come definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere da un’altra Parte in violazione delle disposizioni del presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti gli altri termini e condizioni del presente Contratto.
Tolleranza. 19.1 L’eventuale tolleranza di uno dei Contraenti di comportamenti dell’altro Contraente posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una parte a comportamenti, atti e/o fatti in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Patto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.
Tolleranza. Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del Cliente o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica del Contratto né come rinunzia all’esercizio dei diritti.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza da parte di una delle Parti dell’inadempimento di un’altra Parte ad una o più disposizioni del presente Patto non costituirà, né potrà essere interpretata come, rinunzia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. Tale rinunzia avrà valore solo se contenuta in un atto scritto di contenuto determinato debitamente sottoscritto dalla Parte non inadempiente.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza del Committente, nel caso di inadempimenti da parte del Contraente, non potrà mai comportare il superamento o la modifica della pattuizione violata, che resterà comunque valida ed efficace e potrà in ogni tempo essere fatta valere dal Committente. Il mancato esercizio, da parte del Committente, delle facoltà alla stessa riconosciute, non potrà mai essere considerato rinunzia alle facoltà medesime, sino a che permanga qualsivoglia inadempimento da parte del Contraente, ovvero, una delle ipotesi previste dal Contratto.
Tolleranza. Tutte le fasi di lavoro debbono essere tenute sotto controllo per gli aspetti qualitativi. Su apposito registro verranno riportate, per ogni fase, le attività di controllo che la Società reputa di tenere sotto monitoraggio allo scopo di garantire: - controllo delle tonalità ed intensità di inchiostrazione secondo gli standard approvati; - il controllo del registro tra i colori. Tutti i reports della lavorazione ed i campioni rappresentativi della qualità media della produzione debbono essere posti a disposizione dell’Agenzia – Ufficio Modulistica e Ufficio Fornitori – per eventuali controlli.