Tolleranza Clausole campione

Tolleranza. 26.1. L’eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti dal Contratto non potrà comunque essere intesa come definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Appalto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una parte a comportamenti, atti e/o fatti in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.
Tolleranza. 19.1 L’eventuale tolleranza di uno dei Contraenti di comportamenti dell’altro Contraente posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.
Tolleranza. Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del Cliente o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica del Contratto né come rinunzia all’esercizio dei diritti.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza da parte di una delle Parti dell’inadempimento di un’altra Parte ad una o più disposizioni del presente Patto non costituirà, né potrà essere interpretata come, rinunzia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. Tale rinunzia avrà valore solo se contenuta in un atto scritto di contenuto determinato debitamente sottoscritto dalla Parte non inadempiente.
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni qui previste. Art. 9 –
Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle Parti dei comportamenti delle altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel Patto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nel Patto.
Tolleranza. 11.1 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.
Tolleranza. L'eventuale tolleranza da parte della Società di eventuali comportamenti assunti dal Professionista nell’espletamento degli incarichi conferiti e non conformi ai dettami della presente Convenzione non potrà mai essere interpretata quale rinuncia a far valere i diritti spettanti alla Società medesima.