Limiti di sottoscrizione e circolazione. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente da Investitori Professionali. In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. Gli investitori che intendano cedere le Obbligazioni di cui sono portatori sono direttamente responsabili della corretta cessione delle Obbligazioni stesse in caso di vendita a terzi e devono previamente accertarsi sotto la propria diretta responsabilità della qualifica di Investitore Professionale del cessionario. Gli investitori si impegnano con la sottoscrizione delle Obbligazioni e del presente Regolamento a non cedere le Obbligazioni a soggetti diversi dagli Investitori Professionali. Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti. Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.
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Limiti di sottoscrizione e circolazione. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensidel Regolamento Intermediari (gli “Investitori Professionali”). In caso di successiva circolazione delle Obbligazionidei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento delle Obbligazioni stesse dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali. Gli investitori che intendano cedere le Obbligazioni di cui I Xxxxxx sono portatori sono direttamente responsabili della corretta cessione delle Obbligazioni stesse in caso di vendita a terzi e devono previamente accertarsi sotto la propria diretta responsabilità della qualifica di Investitore Professionale del cessionario. Gli investitori si impegnano con la sottoscrizione delle Obbligazioni e del presente Regolamento a non cedere le Obbligazioni a soggetti diversi dagli Investitori Professionali. Le Obbligazioni sono emesse emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti. Le ObbligazioniI Titoli, inoltre, non sono state stati né saranno registrate registrati ai sensi dello del U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazionidei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesimedei Titoli medesimi. La circolazione delle Obbligazioni dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionaridi debito.
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Limiti di sottoscrizione e circolazione. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente da Investitori Professionali. In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. Gli investitori che intendano cedere le Obbligazioni di cui sono portatori sono direttamente responsabili della corretta cessione delle Obbligazioni stesse in caso di vendita a terzi e devono previamente accertarsi sotto la propria diretta responsabilità della qualifica di Investitore Professionale del cessionario. Gli investitori si impegnano con la sottoscrizione delle Obbligazioni e del presente Regolamento a non cedere le Obbligazioni a soggetti diversi dagli Investitori Professionali. Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, d’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento EmittentiEmit- tenti. Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integratosuccessive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative nor- mative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente espres- samente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionariapplicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamen- te modificato e integrato.
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Limiti di sottoscrizione e circolazione. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente da Investitori Professionali. Professionali In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. Gli investitori che intendano cedere le Obbligazioni di cui sono portatori sono direttamente responsabili della corretta cessione delle Obbligazioni stesse in caso di vendita a terzi e devono previamente accertarsi sotto la propria diretta responsabilità della qualifica di Investitore Professionale del cessionario. Gli investitori si impegnano con la sottoscrizione delle Obbligazioni e del presente Regolamento a non cedere le Obbligazioni a soggetti diversi dagli Investitori Professionali. Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti. Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.
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Limiti di sottoscrizione e circolazione. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “Investitori Professionali”). In caso di successiva circolazione delle Obbligazionicircolazione, non è consentito consentito, a pena d’inefficacia, il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. Gli investitori che intendano cedere le Obbligazioni di cui sono portatori sono direttamente responsabili della corretta cessione delle Obbligazioni stesse in caso di vendita a terzi e devono previamente accertarsi sotto la propria diretta responsabilità della qualifica di Investitore Professionale del cessionario. Gli investitori si impegnano con la sottoscrizione delle Obbligazioni e del presente Regolamento a non cedere le Obbligazioni a soggetti diversi dagli Investitori Professionali. Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti. Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.
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