Lista d’attesa Clausole campione

Lista d’attesa. Qualora il Servizio Sociale non sia in grado di far fronte alle domande pervenute ed ammissibili, viene redatta una lista d’attesa formulata tenendo conto di alcuni indicatori di priorità, di seguito elencati: − persone che vivono sole e senza rete familiare e/o solidale di supporto; − persone con necessità elevate di carico assistenziale (assistenza/sorveglianza continua); − persone anziane od invalide che non ricevono aiuto da familiari, vicini e/o volontari; − persone con disagi principalmente imputabili alla solitudine; − soggetti appartenenti a nuclei familiari multiproblematici. In caso di più domande con le medesime caratteristiche, la priorità di ammissione è determinata dalla data di presentazione della domanda.
Lista d’attesa. 1. Qualora il Servizio Sociale non sia in grado, per limiti di risorse di bilancio, di finanziare tutte le istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d’attesa graduata ai fini dell’accesso all’intervento, formulata secondo il seguente ordine di priorità: a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento all’impossibilità del richiedente di disporre dell’assistenza da parte dei familiari; b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale in richiedente è affetto; c) situazione economica (ISEE) del richiedente e componente aggiuntiva; d) ordine cronologico dell’istanza. 2. Per le domande in lista d’attesa l’erogazione del beneficio decorrerà, secondo l’ordine di priorità, dalla comunicazione dell’assunzione dell’impegno di spesa a copertura dell’intervento.
Lista d’attesa. La SRP inserisce il paziente nell’apposita Lista di Attesa regionale previa ricezione da parte del CSM della documentazione sopracitata (allegato 2 per STPIT e allegato 3 per SRSRH24); La struttura, alla ricezione della richiesta di inserimento risponde al CSM inviando un’apposita conferma di inserimento in lista d’attesa con l’indicazione di numero di protocollo, data e ora (allegato 4 per STPIT e allegato 5 per SRSRH24) Ai fini dell’inserimento in lista d’attesa, il Responsabile Medico Sanitario verifica il Modulo di Richiesta e il PTI al fine di comprovare la compatibilità del Paziente con la tipologia dei servizi erogati e con la tipologia di utenza presente in struttura al momento della richiesta. Saranno contattati i referenti territoriali del paziente al fine di acquisire informazioni cliniche qualora ne ricorrano i presupposti. Nei casi rari e di comprovata eccezionalità in cui la Richiesta di Inserimento non potrà essere avallata, saranno fornite formalmente le specifiche motivazioni. Il DSM di residenza valuterà successivamente se tali motivazioni abbiano ragione d’essere e che non configurino il mancato rispetto degli accordi definiti.
Lista d’attesa. Nel caso in cui le richieste esaminate positivamente da ciascun Servizio sociale, nel corso dell'anno, superino la disponibilità oraria, l'ufficio comunale stila una graduatoria a scorrimento che verrà aggiornata trimestralmente. La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza: 1. dimissioni ospedaliere "protette" o "urgenze"; 2. situazione economica svantaggiata dell'interessato; 3. carente situazione socio-relazionale; 4. ordine cronologico di presentazione delle domande.
Lista d’attesa. La lista d’attesa, definita sulla scorta delle valutazioni di ordine sociale e sanitario effettuate dall’Ambito Socio Assistenziale 6.2 e dal Distretto del Tagliamento, viene gestita direttamente da quest’ultimo per tutte le strutture allo stesso territorialmente afferenti. Viene aggiornata periodicamente dal Distretto in base alle nuove domande presentate e alla disponibilità dei posti.
Lista d’attesa. La lista d’attesa per l’accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare è gestita dall’Assistente Sociale dell’area adulti ed anziani del Comune e la priorità d’ingresso è determinata sia dalla data di presentazione della domanda, che da una valutazione del bisogno e dell’urgenza socio- assistenziale (livello di non autosufficienza/risorse familiari). In particolare, anziani e adulti soli, senza figli, devono essere assistiti con tempestività e priorità. Il Servizio si prefigge, comunque, di non produrre liste d’attesa, utilizzando la massima flessibilità, in modo tale da privilegiare e dare risposte tempestive agli Utenti non autosufficienti, o che non abbiano mai ricevuto alcun aiuto assistenziale. Pertanto, potranno avvenire dimissioni temporanee od interventi a giorni alterni, nei confronti degli Utenti da tempo assistiti, in presenza: 1) di figli e/o familiari o supporti esterni; 2) di condizioni problematiche di salute fisica e/o psichica di lieve o media entità. Dimissioni temporanee od interventi assistenziali a giorni alterni si potranno verificare anche in caso di assenza improvvisa di un operatore, se questo non può essere sostituito immediatamente, sulla base dei criteri suddetti.

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  • TRASPARENZA DEI PREZZI 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: ▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.