Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Decorrenza della garanzia. Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Decorrenza della garanzia. L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio successivo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Decorrenza della garanzia. La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.
Decorrenza della garanzia. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1.1 Decorrenza dell’Assicurazione, limitatamente all’ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Xxxxxxx registrata dalla rete sismica nazionale dell’INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione. Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un’Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme Assicurate inserite con il presente contratto.
Decorrenza della garanzia. Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Denuncia di sinistro Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro.
Decorrenza della garanzia. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno: - indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; - del pagamento del Premio se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive alla prima, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile - “Mancato pagamento del Premio”.
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità del contratto. La presente garanzia cesserà comunque di operare dal momento in cui i beneficiari dell’Assicurazione indicati nell’art. 1 cessino per qualunque causa di prestare servizio a favore dell’Istituto scolastico assicurato.
Decorrenza della garanzia. La garanzia oggetto del presente contratto produce effetti dal momento della sottoscrizione e del pagamento, da parte del Contraente, della prima rata di premio della Polizza.