Livello territoriale Clausole campione

Livello territoriale. Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per comparti merceologici e settori omogenei – anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile. Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Livello territoriale. Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo qua- drimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazio- ni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per comparti merceologici e settori omogenei – anche orientato al raggiungimen- to di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affilia- zione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quan- titativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupa- zione giovanile e femminile. Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete com- merciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei nego- zi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferi- mento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Livello territoriale. (1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
Livello territoriale. Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
Livello territoriale. Le informazioni di cui ai primi quattro commi del punto 7a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al Sindacato territoriale di categoria nel corso di appositi incontri. Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Associazioni industriali al Sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti. In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle R.S.U. delle unità produttive del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui corsi di formazione di cui all'art. 36 - Formazione e aggiornamento professionale - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Le informazioni di cui al punto 7c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 50 dipendenti su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie avanzata per il tramite del competente Sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dall'Associazione locale imprenditoriale. A livello di gruppo e di unità produttiva le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti. Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 50 potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali, incontri per l'esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un appro...
Livello territoriale. Sono escluse dalle procedure a livello territoriale le controversie relative a questioni già oggetto di esame con le XX.XX. Territoriali. In questi casi si può accedere direttamente alla procedura a livello nazionale. La richiesta di esame della questione che è causa della controversia è formulata dalla R.S.U. e dalla Direzione Aziendale mediante comunicazione, inviata all’Associazione Imprenditoriale Territoriale competente, con l’indicazione dei motivi della controversia collettiva. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, si terrà un incontro per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva. Tale fase si dovrà completare entro 10 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta. Resta salva la facoltà delle Parti, che intervengono nella procedura, di prorogare di comune accordo detto termine. Per l’espletamento della procedura di cui sopra l’Associazione Imprenditoriale convoca le Organizzazioni Sindacali Territoriali, aderenti alle Federazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L., nell’ambito delle quali è stata costituita la R.S.U. aziendale, la R.S.U. e la Direzione Aziendale. L’attivazione della presente procedura comporta che fino al suo esaurimento le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Livello territoriale. DIRITTI DI INFORMAZIONE
Livello territoriale. La FIEG, sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende interessate, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali regionali competenti entro il 30 giugno di ciascun anno i seguenti dati: – investimenti editoriali; – tasso di concentrazione delle aziende e delle testate nell’ambito regionale; – teletrasrnissioni nelle singole regioni; – impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell’arco delle 24 ore; – occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria); – tipologia tecnologica; – consistenza della rete di distribuzione. A livello aziendale verranno forniti annualmente alle RSU informazioni riguardanti l’andamento economico, tecnico, produttivo e i programmi aziendali relativi alla commercializzazione del prodotto ed alle innovazioni organizzative del ciclo produttivo, informazione sul numero e sulle aree di utilizzazione dei contratti a termine stipulati nonché sul numero dei contratti part time stipulati, sulla relativa tipologia e sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare. Ferma restando la successiva fase di consultazione per i problemi che assumono rilevanza strutturale, formano oggetto di informativa urgente iniziative aziendali dirette a garantire la costante regolarità produttiva ed organizzativa.
Livello territoriale. Agli organismi paritetici operanti a livello territoriale , lettera sono riservate competenze specifiche di informazione e formazione previste dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94,e successive modificazioni. Potranno, in particolare, essere studiati linee guida e moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarità del settore anche in relazione a quanto potrà emergere dalle risultanze nazionali di cui alla precedente A).
Livello territoriale. Agli organismi paritetici operanti a livello territoriale di cui all’accordo interconfederale del 27/10/1995, sono riservate competenze specifiche di informazione e formazione previste dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94. Potranno, in particolare, essere studiati linee guida e moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarità del settore anche in relazione a quanto potrà emergere dalle risultanze nazionali di cui alla precedente lettera A).