Livello territoriale Clausole campione
Livello territoriale. Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per comparti merceologici e settori omogenei – anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile. Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Livello territoriale. (1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione. Chiarimento a verbale Per quanto concerne le "Imprese di Viaggi e Turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
Livello territoriale. Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo qua- drimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazio- ni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per comparti merceologici e settori omogenei – anche orientato al raggiungimen- to di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affilia- zione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quan- titativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupa- zione giovanile e femminile. Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete com- merciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei nego- zi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferi- mento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Livello territoriale. Le informazioni di cui ai primi quattro commi del punto 7a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al Sindacato territoriale di categoria nel corso di appositi incontri. Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Associazioni industriali al Sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
Livello territoriale. Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
Livello territoriale. Sono escluse dalle procedure a livello territoriale le controversie relative a questioni già oggetto di esame con le XX.XX. Territoriali. In questi casi si può accedere direttamente alla procedura a livello nazionale. La richiesta di esame della questione che è causa della controversia è formulata dalla R.S.U. e dalla Direzione Aziendale mediante comunicazione, inviata all’Associazione Imprenditoriale Territoriale competente, con l’indicazione dei motivi della controversia collettiva. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, si terrà un incontro per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva. Tale fase si dovrà completare entro 10 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta. Resta salva la facoltà delle Parti, che intervengono nella procedura, di prorogare di comune accordo detto termine. Per l’espletamento della procedura di cui sopra l’Associazione Imprenditoriale convoca le Organizzazioni Sindacali Territoriali, aderenti alle Federazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L., nell’ambito delle quali è stata costituita la R.S.U. aziendale, la R.S.U. e la Direzione Aziendale. L’attivazione della presente procedura comporta che fino al suo esaurimento le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Livello territoriale. Con riferimento alle indicazioni del C.P.N. e al recepimento, da parte dello stesso delle informazioni atte allo svolgimento del proprio compito, le parti si riuniranno semestralmente per esaminare i dati relativi a: ➢ numero e entità delle imprese nel territorio e loro dislocazione; ➢ numero e qualifica degli addetti, suddiviso per sesso ed età; ➢ programmi e prospettive di lavoro; ➢ previsioni di mercato inerenti l’acquisizione di nuove commesse (pubbliche e private); ➢ programmi di investimento tanto produttivi quanto relativi all’acquisizione strutturazione degli impianti; ➢ previsioni sugli strumenti regolatori pubblici (P.A.E., autorizzazioni, etc.) Nel suddetto quadro di riferimento occorre inserire una serie di iniziative a cura delle organizzazioni contraenti nell’ambito delle rispettive autonomie affinché siano resi possibili interscambi fra le istituzioni territoriali ed il mondo economico. Tali interscambio avranno anche la finalità di ampliare l’orizzonte delle conoscenze per quanto attiene il tipo, i tempi e le modalità dei programmi di approntamento degli strumenti urbanistici che consentano una programmazione delle attività estrattive.
Livello territoriale. Agli organismi paritetici operanti a livello territoriale , lettera sono riservate competenze specifiche di informazione e formazione previste dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94,e successive modificazioni. Potranno, in particolare, essere studiati linee guida e moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarità del settore anche in relazione a quanto potrà emergere dalle risultanze nazionali di cui alla precedente A).
Livello territoriale. Agli Organismi paritetici operanti a livello territoriale di cui all'accordo interconfederale del 27 ottobre 1995, sono riservate competenze specifiche di informazione e formazione previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. Potranno, in particolare, essere studiati linee-guida e moduli formativi, per la formazione dei R.L.S. e dei lavoratori, adeguandoli alle peculiarità del settore anche in relazione a quanto potrà emergere dalle risultanze nazionali di cui alla precedente lett. A).
Livello territoriale. La FIEG, sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende interessate, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali regionali competenti entro il 30 giugno di ciascun anno i seguenti dati: – investimenti editoriali; – tasso di concentrazione delle aziende e delle testate nell’ambito regionale; – teletrasmissioni nelle singole regioni; – impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell’arco delle 24 ore; – occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria); – tipologia tecnologica; – consistenza della rete di distribuzione.