Common use of Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo Clause in Contracts

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. 1. Il lavoratore ha diritto per ogni ora di lavoro straordinario, notturno e festivo ad un compenso pari alla quota oraria di retribuzione ordinaria di cui al successivo art.18, maggiorata delle seguenti percentuali: a) lavoro straordinario diurno 20% b) lavoro notturno 25 % c) lavoro nel giorno di riposo compensativo e nelle festività infrasettimanali e nazionali 50% d) lavoro straordinario notturno 50 % e) lavoro straordinario festivo 50 % f) lavoro straordinario festivo notturno 50 % 2. Sono considerate ore di lavoro notturno quelle eseguite tra le 22 e le 6, ore di lavoro festivo quelle svolte nei giorni destinati al riposo settimanale, quando lo stesso non venga spostato a norma dell’articolo seguente, e negli altri giorni indicati dall’art.25 del presente contratto. 3. I lavoratori non possono esimersi dal fornire le prestazioni predette quando sono richieste, a meno che non abbiano apprezzabili ragioni personali di impedimento. 4. Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro