Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 11 della Scheda di Copertura.
Pagamento dei premi Il Premio di perfezionamento viene corrisposto in un’unica soluzione con un importo minimo pari a 10.000,00 Euro e non superiore a 1.000.000,00 di Euro. Il Premio di Perfezionamento è comprensivo del premio di prima annualità delle eventuali Garanzie Complementari. Il Contraente può inoltre effettuare a sua discrezione Versamenti Aggiuntivi il cui totale, nel corso della durata contrattuale, non può essere superiore a 500.000,00 Euro. Ogni singolo Versamento Aggiuntivo non può risultare inferiore a 2.000,00 Euro. La società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali premi aggiuntivi. In ogni caso la somma dei Premi (Premio di Perfezionamento ed eventuali Versamenti Aggiuntivi) versati non potrà eccedere il suddetto importo di 1.000.000,00 di Euro. I Premi investiti possono essere ripartiti indifferentemente in OICR e nella Gestione Separata purché la percentuale di ogni Premio destinata all’investimento in Gestione Separata risulti almeno pari al 5,00% e non superiore al 25,00%. Nell’ambito del Comparto Unit il Contraente può liberamente ripartire la parte di Premio destinata ad ogni singolo OICR optando per quelli disponibili fino ad un massimo di 20.
Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.
Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.