Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.
Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati alla Agenzia oppure alla Società.
Pagamento del premio. Le Coperture Assicurative sono prestate dalle Imprese di Assicurazione dietro corresponsione da parte dell’Impresa di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale. I premi annui sono calcolati in percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il primo premio annuo costante viene versato dall’Impresa al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Le successive annualità di premio vengono addebitate ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza delle Coperture Assicurative. Il versamento dei premi avviene trattenuta mediante addebito sul conto corrente dell’Impresa stessa che, a tal fine, ha conferito al Contraente della Polizza apposito mandato all’esecuzione del pagamento. Nel Modulo di adesione viene indicato l’importo del Premio annuo da corrispondere per ogni Assicurato. In caso di più Assicurati con ripartizione dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati, il Premio per ogni Assicurato è calcolato sulla base della quota percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati relativa ad ogni Assicurato. L’importo totale di ciascun premio annuo costante è pari alla somma della componente di premio per la Copertura Morte e della componente del premio per le Coperture Danni. Il premio per la Copertura Morte e per le Coperture Xxxxx viene determinato applicando il tasso dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Di seguito vengono riportati i tassi di premio suddivisi per garanzia: Copertura Morte 0,472% Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia – Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia) 0,228% (*)
Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Se l’ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.). Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
Pagamento del premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (Art.1901 c.c.). Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO (se autorizzato da UIA Srl) si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del PREMIO. L’accettazione del PREMIO pagato, dopo le scadenze previste nei commi che precedono, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come rinuncia degli ASSICURATORI ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo. Se il PREMIO non è pagato, entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, all’ufficio del Rappresentante per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano oppure al Corrispondente dei Lloyd’s UIA srl che gestisce il contratto, lo stesso è risolto e nullo.
Pagamento del premio. Il premio sarà calcolato in base alla resa assicurata, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate. La Società prende atto dell’impegno del Contraente a versare con valuta fissa entro e non oltre il 30/04/2020, salvo pubblicazione di un bando ministeriale che modifichi la data di presentazione delle Domande di aiuto e pagamento per le colture autunno vernine (tale variazione verrà regolata mediante apposita appendice), sul seguente c/c intestato a Net Insurance S.p.A. presso Unicredit S.p.A. codice IBAN: IT 94 P 02008 05351 000105380335 l’importo del premio da calcolarsi come sopra detto, previa presentazione delle polizze riepilogative da parte della Compagnia stessa. Successivamente alla riscossione del premio da parte della Compagnia quest’ultima rilascerà relativa quietanza. Il parziale o mancato pagamento del premio di ciascuna Polizza Riepilogativa nei termini concordati determinerà necessariamente la non risarcibilità di tutti i danni coperti da detta polizza collettiva.
Pagamento del premio. A fronte delle prestazioni assicurate, il Contraente è tenuto a pagare un Premio, da corrispondere tramite un versamento unico entro il 30 Aprile. I premi potranno essere pagati alla Compagnia anche per il tramite del broker. L’entità del premio per ogni Assicurato viene determinata alla decorrenza di ogni copertura moltiplicando il Capitale Assicurato per il relativo tasso di premio in funzione delle categorie di appartenenza: - Assicurato appartenente al personale delle aree professionali - impiegati e quadri direttivi di I e II livello: • Tasso di premio annuo per ogni 1.000 euro di capitale: 2,54 - Assicurato appartenente ai quadri direttivi di III e IV livello e dirigenti: • Tasso di premio annuo per ogni 1.000 euro di capitale: 4,00 Il Premio, dovuto dal Contraente per ciascun Assicurato ed all’inizio di ciascun periodo assicurativo, verrà determinato secondo la tariffa per l’assicurazione temporanea per il caso di decesso, di Invalidità Totale e Permanente e di Malattia Grave. In occasione di ogni rinnovo annuale, il premio unico annuale dovuto per il rinnovo della copertura assicurativa è rideterminato in funzione dei nuovi ingressi o dell’uscite dall’elenco degli assicurati e dell’eventuale cambiamento di Capitale Assicurato o di categoria di appartenenza. Nel caso di passaggio in corso d’anno da una categoria ad un’altra la decorrenza è pari al 1 Gennaio del successivo rinnovo annuale. Nel caso di richiesta di modifica del Capitale Assicurato in occasione del rinnovo, da presentare esclusivamente entro il termine del 31/12 la decorrenza è: - per la copertura base il 1 Gennaio, in occasione del rinnovo annuale; - per la copertura facoltativa dovrà essere presentato questionario anamnestico compilato entro il 31/12, come previsto all’art. 8.5, e in caso di accettazione della Compagnia l’aumento di capitale decorrerà dal 1 Gennaio, in occasione del rinnovo annuale. In caso di decesso dell’Assicurato nel periodo di valutazione del questionario anamnestico, il Capitale Assicurato deve intendersi quello in corso antecedentemente alla richiesta non perfezionata. La Compagnia, in fase di rinnovo, qualora sia in corso l’accertamento dello stato di invalidità e/o di Malattia Grave, si impegna a mantenere comunque in vigore le garanzie di cui al presente Contratto, con i medesimi Capitali Assicurati nella precedente annualità, relativi alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità o della Malattia Grave d...
Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Pagamento del premio. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all’anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno (più eventuale frazione) ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’intermediario cui è assegnato il contratto, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, il certificato e l’eventuale Carta Verde. Il pagamento del premio deve essere effettuato al momento della consegna della polizza. Per le successive scadenze, anche rateali, il pagamento deve essere effettuato, dietro il rilascio di quietanza emessa dalla Società, alle date convenute. Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).