Pagamento del premio Clausole campione

Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.
Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Se l’ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.). Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
Pagamento del premio. Le Coperture Assicurative sono prestate dalle Imprese di Assicurazione dietro corresponsione da parte dell’Impresa di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale. I premi annui sono calcolati in percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il primo premio annuo costante viene versato dall’Impresa al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Le successive annualità di premio vengono addebitate ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza delle Coperture Assicurative. Il versamento dei premi avviene trattenuta mediante addebito sul conto corrente dell’Impresa stessa che, a tal fine, ha conferito al Contraente della Polizza apposito mandato all’esecuzione del pagamento. Nel Modulo di adesione viene indicato l’importo del Premio annuo da corrispondere per ogni Assicurato. In caso di più Assicurati con ripartizione dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati, il Premio per ogni Assicurato è calcolato sulla base della quota percentuale dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati relativa ad ogni Assicurato. L’importo totale di ciascun premio annuo costante è pari alla somma della componente di premio per la Copertura Morte e della componente del premio per le Coperture Danni. Il premio per la Copertura Morte e per le Coperture Xxxxx viene determinato applicando il tasso dell’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Di seguito vengono riportati i tassi di premio suddivisi per garanzia: Copertura Morte 0,472% Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaInabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia) 0,228% (*)
Pagamento del premio. Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, all’Intermediario cui la Polizza è assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del Contratto, i Premi lordi stabiliti dalla Polizza medesima. La prima rata deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione Generale per l’Italia ovvero della Rappresentanza periferica, tramite l’Intermediario cui la Polizza è assegnata; tali documenti devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l’importo. L’Assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella Polizza, se in quel momento il Premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze successive. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di trenta giorni, trascorso il quale l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del Premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di rispetto di cui sopra, la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del Contratto, fermo il diritto ai Premi scaduti o di esigerne giudizialmente l’esecuzione. Il Premio è sempre determinato per un periodo di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Pagamento del premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (Art.1901 c.c.). Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO (se autorizzato da UIA Srl) si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del PREMIO. L’accettazione del PREMIO pagato, dopo le scadenze previste nei commi che precedono, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come rinuncia degli ASSICURATORI ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo. Se il PREMIO non è pagato, entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, all’ufficio del Rappresentante per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano oppure al Corrispondente dei Lloyd’s UIA srl che gestisce il contratto, lo stesso è risolto e nullo.
Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Pagamento del premio. Il premio sarà calcolato in base alla resa assicurata, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate. La Società prende atto dell’impegno del Contraente a versare con valuta fissa entro e non oltre il 30/04/2020, salvo pubblicazione di un bando ministeriale che modifichi la data di presentazione delle Domande di aiuto e pagamento per le colture autunno vernine (tale variazione verrà regolata mediante apposita appendice), sul seguente c/c intestato a Net Insurance S.p.A. presso Unicredit S.p.A. codice IBAN: IT 94 P 02008 05351 000105380335 l’importo del premio da calcolarsi come sopra detto, previa presentazione delle polizze riepilogative da parte della Compagnia stessa. Successivamente alla riscossione del premio da parte della Compagnia quest’ultima rilascerà relativa quietanza. Il parziale o mancato pagamento del premio di ciascuna Polizza Riepilogativa nei termini concordati determinerà necessariamente la non risarcibilità di tutti i danni coperti da detta polizza collettiva.
Pagamento del premio. Il Contratto prevede il versamento di un premio iniziale da corrispondere all’atto della sottoscrizione della Proposta e di eventuali premi aggiuntivi. Tali premi possono essere versati su uno o più Fondi Interni liberamente scelti dal Contraente tra quelli disponibili, con un limite massimo di 10 Fondi Interni per Contratto. L’impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite internet, ma si avvale di Soggetti Distributori che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la sottoscrizione dei contratti. L’importo lordo minimo previsto per il premio iniziale è pari a Euro 250.000,00 per Contratto. L’importo da destinare a ciascuno dei singoli Fondi Interni può tuttavia essere inferiore purché almeno pari a Euro 10.000 per ciascun Fondo Interno prescelto. Il Contraente in qualsiasi momento ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 10.000,00. L’importo da destinare a ciascuno dei singoli Fondi Interni può tuttavia essere inferiore purché almeno pari a Euro 1.000,00 per ciascun Fondo Interno che risulti essere collegato al Contratto al momento del versamento. Qualora i Fondi Interni selezionati siano di nuova scelta, il predetto importo non potrà tuttavia essere inferiore a Euro 10.000,00 per ciascun Fondo Interno. La Società, a seguito dell’investimento del premio iniziale e di ogni premio aggiuntivo, invierà al Contraente – entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote – una Lettera di Conferma contenente le seguenti informazioni: • il numero di Polizza; • il Giorno di Sottoscrizione; • il premio lordo versato; • il premio netto investito; • il numero delle quote attribuite a ciascun Fondo Interno sottoscritto; • il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno con il relativo Giorno di Valutazione. Relativamente al solo premio iniziale vengono altresì comunicati al Contraente il numero di proposta nonché il Giorno di Conclusione e Decorrenza del Contratto. A seguito dell’investimento del premio iniziale e/o dell’esame del rischio sulla base delle dichiarazioni fornite dall’Assicurato, la Compagnia comunica, con apposita Lettera, se riconoscerà in caso di decesso dell’Assicurato la “maggiorazione standard” ovvero le eventuali coperture aggiuntive o esclusivamente la “maggiorazione minima”. Nel caso in cui il rischio risultasse aggravato verrà richiesta esplicita accettazione delle condizioni da parte del Contraente.
Pagamento del premio. Il Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato alla consegna del Simplo di Polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite a fronte del rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento dovrà essere effettuato presso l’Intermediario o il punto vendita autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni vigenti, cui sia stata assegnata la gestione del Contratto o direttamente alla Società. Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono coperti dall’Assicurazione.