Common use of Materie delegate alla contrattazione di secondo livello Clause in Contracts

Materie delegate alla contrattazione di secondo livello. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: Maggiore occupazione Qualità dei contratti di lavoro Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori Emersione del lavoro irregolare Incrementi di competitività e di salario Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali Investimenti e avvio di nuove attività Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono: -trattamenti retributivi integrativi; -premi di produzione; -pagamento della tredicesima in ratei mensili; -trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di produttività; -diverso trattamento degli aumenti periodici di retribuzione; -diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; -indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali; -politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali; -orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore -determinazione dei turni feriali; -modalità di assegnazioni del carico di lavoro; -individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità; -superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale; -interruzione dell’orario giornaliero di lavoro; -intervallo per la consumazione dei pasti; -ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; -distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria; -istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; -adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali; -diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro; -regolamentazione del nastro orario stagionali; -pari opportunità – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro; -tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori; -welfare e assistenza sanitaria integrativa; -disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilaterale; -determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi; -diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; -diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale; -diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso; -definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro; -individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; -regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; -mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismo; -adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; -ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato; -stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo; -interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi; -definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL; -eventuali restrizione riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; -disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio; -tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Materie delegate alla contrattazione di secondo livello. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: - Maggiore occupazione - Qualità dei contratti di lavoro - Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori - Emersione del lavoro irregolare - Incrementi di competitività e di salario - Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali - Investimenti e avvio di nuove attività Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono: -trattamenti - trattamenti retributivi integrativi; -premi - premi di produzione; -pagamento - pagamento della tredicesima in ratei mensili; -trasformazione - trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di produttività; -diverso - diverso trattamento degli aumenti periodici di retribuzione; -diverso - diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; -indennità - indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali; -politiche - politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare i rregolare e aumento dei livelli occupazionali; -orario - orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore -determinazione ore; - determinazione dei turni feriali; -modalità - modalità di assegnazioni del carico di lavoro; -individuazione - individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità; -superamento - superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale; -interruzione - interruzione dell’orario giornaliero di lavoro; -intervallo - intervallo per la consumazione dei pasti; -ripartizione - ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; -distribuzione - distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -articolazione - articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria; -istituzione - istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; -adozione - adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali; -diversa - diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro; -regolamentazione - regolamentazione del nastro orario stagionali; -pari - pari opportunità – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro; -tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori; -welfare - welfare e assistenza sanitaria integrativa; -disciplina - disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilaterale; -determinazione - determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso; -definizione - definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro; -individuazione - individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; -regolamentazione - regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; -mensa - mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismo; -adozione - adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; -ridefinizione - ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato; -stipula - stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo; -interventi - interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi; -definizione - definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL; -eventuali - eventuali restrizione riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; -disciplina - disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio; -tutto - tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Materie delegate alla contrattazione di secondo livello. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, finalizzate a intese finalizzatea modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti deiseguenti obiettivi: Maggiore occupazione Qualità dei contratti di lavoro Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori Emersione del lavoro irregolare Incrementi di competitività e di salario Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali Investimenti e avvio di nuove attività Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono: -trattamenti Trattamenti retributivi integrativi; -premi Premi di produzione; -pagamento Pagamento della tredicesima in ratei mensili; -trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di produttività; -diverso trattamento Trattamento degli aumenti periodici di retribuzione; -diverso Diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; -indennità Indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali; -politiche Politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali; -orario Orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore -determinazione ore; Determinazione dei turni ferialidi lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -modalità Regolamentazione relativa ad igiene, sicurezza e ambiente di lavoro; Diversa regolamentazione per consegna, uso e conservazione di macchinari o utensili; Modalità di assegnazioni del carico di lavoro; -individuazione dell'eventuale fascia di Diversa regolamentazione della disciplina della reperibilità; -superamento Superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale; -interruzione Interruzione dell’orario giornaliero di lavoro; -intervallo Orario di lavoro per le aziende legate a cicli stagionali; Intervallo per la consumazione dei pasti; -ripartizione Ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; -distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -articolazione Articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoriasettimanale; -istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; -adozione Adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali; -diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro; -regolamentazione del nastro orario stagionali; -pari Pari opportunità – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro; -tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori; -welfare Welfare e assistenza sanitaria integrativa; -disciplina Disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilateraleprofessionale; -determinazione Determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativipercorsiformativi; -diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; -diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale; -diversa Diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso; -definizione Definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavorodellavoro; -individuazione Individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; -regolamentazione Diversa regolamentazione della disciplina della trasferta; Regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; -mensa Mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismopasto; -adozione Adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; -ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato; -stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo; -interventi Interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi; -definizione Definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL; -eventuali Eventuali restrizione riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; -disciplina Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio; -tutto Tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Materie delegate alla contrattazione di secondo livello. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: Maggiore occupazione Qualità dei contratti di lavoro Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori Emersione del lavoro irregolare Incrementi di competitività e di salario Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali Investimenti e avvio di nuove attività Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono: -trattamenti • trattamenti retributivi integrativi; -premi • premi di produzione; -pagamento • pagamento della tredicesima in ratei mensili; -trasformazione • trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di produttività; -diverso trattamento degli aumenti periodici di retribuzionecompetenza; -diverso • diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; -indennità • indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali; -politiche • politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali; -orario • orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore -determinazione ore; • determinazione dei turni feriali; -modalità • modalità di assegnazioni del carico di lavoro; -individuazione • individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità; -superamento • superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale; -interruzione • interruzione dell’orario giornaliero di lavoro; -intervallo • intervallo per la consumazione dei pasti; -ripartizione • ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; -distribuzione • distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -articolazione • articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria; -istituzione • istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; -adozione • adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali; -diversa • diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro; -regolamentazione • regolamentazione del nastro orario stagionali; -pari • pari opportunità – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro; -tutela • tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori; -welfare • welfare e assistenza sanitaria integrativa; -disciplina • disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilaterale; -determinazione • determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi; -diversa • diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; -diversa • diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale; -diversa • diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso; -definizione • definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro; -individuazione • individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; -regolamentazione • regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; -mensa • mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismopasto; -adozione • l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; -ridefinizione • ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato; -stipula • la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo; -interventi • interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi; -definizione • definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL; -eventuali • eventuali restrizione riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; -disciplina • disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio; -tutto • tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Materie delegate alla contrattazione di secondo livello. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, intese finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL C.C.N.L. di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: Maggiore occupazione occupazione; • Qualità dei contratti di lavoro lavoro; • Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori lavoratori; • Emersione del lavoro irregolare irregolare; • Incrementi di competitività e di salario salario; • Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali occupazionali; • Investimenti e avvio di nuove attività attività. Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono: -trattamenti • Trattamenti retributivi integrativi; -premi • Premi di produzioneproduzione o Premio di Performance; -pagamento • Pagamento della tredicesima in ratei mensili; -trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di produttività; -diverso trattamento • Trattamento degli aumenti periodici di retribuzione; -diverso • Diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; -indennità • Indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali; -politiche • Politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali; -orario • Orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore -determinazione ore; • Determinazione dei turni ferialidi lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -modalità • Regolamentazione relativa ad igiene, sicurezza e ambiente di lavoro; • Modalità di assegnazioni del carico di lavoro; -individuazione dell'eventuale fascia di • Regolamentazione della disciplina della reperibilità; -superamento • Superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale; -interruzione • Interruzione dell’orario giornaliero di lavoro; -intervallo • Orario di lavoro per le aziende legate a cicli stagionali; • Intervallo per la consumazione dei pasti; -ripartizione • Ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; -distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -articolazione • Articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoriasettimanale; -istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; -adozione • Adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali; -diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro; -regolamentazione del nastro orario stagionali; -pari • Pari opportunità – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro; -tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori; -welfare • Welfare e assistenza sanitaria integrativa; -disciplina • Disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilateraleprofessionale; -determinazione • Determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi; -diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; -diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale; -diversa • Diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingressoin Onboarding e in Re-employment; -definizione • Definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro; -individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la • Diversa regolamentazione della disciplina della trasferta; -regolamentazione • Regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; -mensa • Mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismopasto; -adozione • Adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; -ridefinizione • Ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato; -stipula • Stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo; -interventi • Interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi; -definizione • Definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNLC.C.N.L.; -eventuali restrizione • Eventuali restrizioni riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; -disciplina • Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNLC.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio; -tutto • Tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie delegate alla contrattazione di secondo livello. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: - Maggiore occupazione - Qualità dei contratti di lavoro - Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori - Emersione del lavoro irregolare - Incrementi di competitività e di salario - Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali - Investimenti e avvio di nuove attività Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono: -trattamenti - trattamenti retributivi integrativi; -premi - premi di produzione; -pagamento - pagamento della tredicesima in ratei mensili; -trasformazione - trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di produttività; -diverso - diverso trattamento degli aumenti periodici di retribuzione; -diverso - diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; -indennità - indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali; -politiche - politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali; -orario - orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore -determinazione ore; - determinazione dei turni feriali; -modalità - modalità di assegnazioni del carico di lavoro; -individuazione - individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità; -superamento - superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale; -interruzione - interruzione dell’orario giornaliero di lavoro; -intervallo - intervallo per la consumazione dei pasti; -ripartizione - ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; -distribuzione - distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -articolazione - articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria; -istituzione - istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; -adozione - adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali; -diversa - diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro; -regolamentazione - regolamentazione del nastro orario stagionali; -pari - pari opportunità – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro; -tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori; -welfare - welfare e assistenza sanitaria integrativa; -disciplina - disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilaterale; -determinazione - determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso; -definizione - definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro; -individuazione - individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; -regolamentazione - regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; -mensa - mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismo; -adozione - adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; -ridefinizione - ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato; -stipula - stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo; -interventi - interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi; -definizione - definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL; -eventuali restrizione - eventuali restrizioni riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; -disciplina - disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio; -tutto - tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Materie delegate alla contrattazione di secondo livello. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, intese finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: Maggiore occupazione Qualità dei contratti di lavoro Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori Emersione del lavoro irregolare Incrementi di competitività e di salario Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali Investimenti e avvio di nuove attività Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono: -trattamenti • Trattamenti retributivi integrativi; -premi • Premi di produzione; -pagamento • Pagamento della tredicesima in ratei mensili; -trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di produttività; -diverso trattamento • Trattamento degli aumenti periodici di retribuzione; -diverso • Diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; -indennità • Indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali; -politiche • Politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali; -orario • Orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore -determinazione ore; • Determinazione dei turni ferialidi lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -modalità • Regolamentazione relativa ad igiene, sicurezza e ambiente di lavoro; • Diversa regolamentazione per consegna, uso e conservazione di macchinari o utensili; • Modalità di assegnazioni del carico di lavoro; -individuazione dell'eventuale fascia di • Diversa regolamentazione della disciplina della reperibilità; -superamento • Superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale; -interruzione • Interruzione dell’orario giornaliero di lavoro; -intervallo • Orario di lavoro per le aziende legate a cicli stagionali; • Intervallo per la consumazione dei pasti; -ripartizione • Ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; -distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -articolazione • Articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoriasettimanale; -istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; -adozione • Adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali; -diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro; -regolamentazione del nastro orario stagionali; -pari • Pari opportunità – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro; -tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori; -welfare • Welfare e assistenza sanitaria integrativa; -disciplina • Disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilateraleprofessionale; -determinazione • Determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi; -diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; -diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale; -diversa • Diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso; -definizione • Definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro; -individuazione • Individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; -regolamentazione • Diversa regolamentazione della disciplina della trasferta; • Regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; -mensa • Mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismopasto; -adozione • Adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; -ridefinizione • Ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato; -stipula • Stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo; -interventi • Interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi; -definizione • Definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL; -eventuali • Eventuali restrizione riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; -disciplina • Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio; -tutto • Tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie delegate alla contrattazione di secondo livello. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: - Maggiore occupazione Qualità - Qualita dei contratti di lavoro - Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori - Emersione del lavoro irregolare - Incrementi di competitività competitivita e di salario - Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali - Investimenti e avvio di nuove attività attivita Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono: -trattamenti - trattamenti retributivi integrativi; -premi - premi di produzione; -pagamento - pagamento della tredicesima in ratei mensili; -trasformazione - trasformazione della quattordicesima mensilità mensilita e/o premio presenze in premi di produttivitàproduttivita; -diverso - diverso trattamento degli aumenti periodici di retribuzione; -diverso - diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; -indennità - indennita sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali; -politiche - politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare i rregolare e aumento dei livelli occupazionali; -orario - orario di lavoro, flessibilità flessibilita e banca delle ore -determinazione ore; - determinazione dei turni feriali; -modalità - modalita di assegnazioni del carico di lavoro; -individuazione - individuazione dell'eventuale fascia di reperibilitàreperibilita; -superamento - superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale; -interruzione - interruzione dell’orario giornaliero di lavoro; -intervallo - intervallo per la consumazione dei pasti; -ripartizione - ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro; -distribuzione - distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi; -articolazione - articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria; -istituzione - istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; -adozione - adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità flessibilita dell’orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali; -diversa - diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro; -regolamentazione - regolamentazione del nastro orario stagionali; -pari opportunità - pari opportunita – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro; -tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori; -welfare - welfare e assistenza sanitaria integrativa; -disciplina - disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilaterale; -determinazione - determinazione dei programmi di alta professionalità professionalita con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale; -diversa - diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso; -definizione - definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro; -individuazione - individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; -regolamentazione - regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità indennita sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; -mensa - mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismo; -adozione - adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda; -ridefinizione - ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato; -stipula - stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità computabilita nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo; -interventi - interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalitàstagionalita, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi; -definizione - definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL; -eventuali - eventuali restrizione riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; -disciplina - disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio; -tutto - tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività produttivita e dell'occupazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale