Rimborsi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Ricorsi Qualsiasi parte interessata può presentare un ricorso contro le decisioni del Bureau Veritas. I ricorsi devono essere considerati solo per i seguenti casi: 1) Respinta della richiesta di certificazione 2) Sospensione, ritiro ed annullamento della certificazione I ricorsi devono essere presentati per iscritto a Bureau Veritas con tutta la documentazione disponibile e pertinente entro tre (3) mesi dalla decisione di Bureau Veritas. Il Local Technical Manager, a seguito della presentazione del ricorso, si accerta del suo eventuale diretto coinvolgimento nelle attività oggetto di ricorso ed in caso positivo incarica una persona indipendente e qualificata per la gestione dello stesso. In caso negativo il Local Technical Manager conduce direttamente un'analisi del ricorso attraverso tutta la documentazione disponibile e la consultazione delle funzioni coinvolte. Nel caso il Local Technical Manager valuti fondato e ammissibile il ricorso ne dà comunicazione al ricorrente ed avvia le opportune azioni correttive. In caso contrario informa il ricorrente per iscritto delle motivazioni per le quali non si ritiene accettabile il ricorso. Sino a questa fase della procedura il ricorrente non è soggetto ad alcun obbligo finanziario derivante dalla gestione del ricorso e può decidere per la sua prosecuzione o ritiro. Se il ricorrente mantiene il ricorso, il Local Technical Manager, entro 30 giorni, costituisce una commissione dei ricorsi basandosi su criteri di indipendenza e competenza. La commissione è formata da almeno tre membri che siano rappresentativi del settore oggetto del ricorso. A seguito dell’esame della documentazione, la decisione normalmente viene presa in un’unica seduta della commissione ed è rimandata ad altre sedute solo in casi eccezionali. I costi del ricorso devono essere a carico: 1) di Bureau Veritas se il ricorso è accolto 2) del ricorrente se il ricorso è respinto. La decisione deve essere comunicata per iscritto dal presidente della commissione dei ricorsi al ricorrente entro 90 giorni dalla data di conferma del ricorso. Tale decisione è inappellabile
Riscatto II Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto purché trascorso almeno un anno dalla data di de- correnza della polizza. La richiesta deve essere inoltrata, allegando la documentazione prevista al successivo Art. 18, a Poste Vita S.p.A. per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al seguente indirizzo: In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assi- stenza, per presentare la richiesta. Il valore di riscatto è eguale al capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente rivalutato fino alla data della richiesta (metodo pro-rata temporis), al tasso di cui all’Art. 11.2, primo paragrafo. Su tale valore non è pre- vista l’applicazione di alcun costo. Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto, ne deriva che successivamente non è possibile procedere alla sua riattivazione. Sempre dopo almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza, può essere richiesto anche il riscatto par- ziale del contratto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni sotto indicate: • l’importo lordo richiesto non deve essere inferiore ad Euro 500,00; • il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore ad Euro 3.000,00. Per ogni anno solare, è prevista la possibilità di effettuare una sola richiesta di riscatto parziale. Su ogni richiesta di riscatto parziale è prevista l’applicazione di un costo fisso pari ad Euro 26,00. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo. Al fine di preservare il principio di equa ripartizione al rendimento della Gestione Separata PostaValore Più, le operazioni di riscatto parziale o totale per un importo superiore ad Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) effet- tuate da un singolo Contraente o più Contraenti se collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sono soggette da parte di Poste Vita S.p.A. a specifici vincoli finalizzati all’ applicazione di penali decrescenti in funzione del periodo di permanenza nella Gestione Separata.
Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte. 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella ta-bella «B», contenuta all’art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione. 5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A») del presente capitolato, come evidenziato al rigo 20) della tabella «B», contenuta nel medesimo art. 2, sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Riscatto totale E’ la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.