Rimborsi. 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Rimborsi. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborsi. 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Rimborsi. II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.
Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
Rimborsi. 1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto.
Rimborsi. 1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
Rimborsi. 1) I contribuenti possono richiedere all’ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
Rimborsi. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La voltura dell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
Rimborsi. 1. Il cliente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.