Rimborsi Clausole campione

Rimborsi. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborsi. II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse. II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell’itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione. II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità: (a) I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione; (b) I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe; (c) I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dalla Stazione appaltante e verranno rimborsati sulla base di un’indennità calcolata in kilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto. II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente: (a) Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta, (b) L’indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione; (c) L’indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie; (d) Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno. Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 giorni per soggiorno. Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.
Rimborsi. 1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute. 2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato. 3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti. 4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
Rimborsi. 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 35, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
Rimborsi. 1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto. 2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20.00. 3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
Rimborsi. 1. L’Ordinante, esclusivamente nella stessa giornata in cui PostePay ha accettato la richiesta di trasferimento internazionale di fondi, ha la facoltà di chiedere, presso il medesimo Ufficio Postale in cui è stata accettata detta richiesta, l’annullamento della stessa previa obbligatoria presentazione della ricevuta COPIA CLIENTE rilasciatagli dall’Ufficio Postale come previsto all’art. 2 comma 7, salvo che i fondi trasferiti non siano già stati pagati al beneficiario. L’annullamento viene richiesto mediante compilazione e sottoscrizione della parte “ANNULLAMENTO DELL’OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DENARO”, in calce alla ricevuta COPIA UP in modalità elettronica su PAD ovvero in modalità cartacea sulla ricevuta COPIA UP. Ciò comporta la restituzione all’Ordinante dell’importo e delle commissioni dallo stesso versati all’atto del perfezionamento della richiesta, previa riconsegna della copia ricevuta COPIA CLIENTE rilasciata all’Ordinante ai sensi dell’art. 2 comma 7 e presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 2. A partire dal giorno successivo a quello della data di Acquisizione della 3. La richiesta di rimborso di cui al comma 2 del presente articolo deve essere avanzata dall’Ordinante mediante presentazione dell’apposito modulo compilato e sottoscritto, reso disponibile da PostePay, unitamente alla ricevuta COPIA CLIENTE rilasciata all’Ordinante ai sensi dell’art. 2 comma 7 e presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di accoglimento della richiesta di rimborso, all’Ordinante sarà restituito l’importo corrisposto all’atto dell’Acquisizione della Richiesta. L’Ordinante avrà diritto alla restituzione delle commissioni pagate esclusivamente nel caso in cui il rimborso sia richiesto entro 5 giorni lavorativi dalla data di Acquisizione della Richiesta.
Rimborsi. 1. Il cliente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l’errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte del cliente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del precedente Art. 22. 3. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell’impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l’importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.
Rimborsi. Le spese sostenute a fronte delle prestazioni di cui al presente “Regolamento delle Prestazioni” sono liquidate nella misura dell’80% della somma spettante ad eccezione di quelle effettuate da medici e strutture in forma totalmente convenzionata. La liquidazione della residua quota non immediatamente erogata, ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a seguito dell’approvazione del bilancio e sulla base del risultato di esercizio della gestione di pertinenza, con priorità di erogazione delle prestazioni fino alla concorrenza della cd “ soglia delle risorse vincolate” prevista dal D.M. 27/10/2009 nonché per quelle sostenute dagli iscritti portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 5/2/1992 n. 104. Ove non consegua l'integrale liquidazione della quota residua, il rimborso avviene in misura proporzionale alla parte rimanente della quota stessa. Sono escluse dalle disposizioni contemplate al comma I le spese connesse ai Grandi Eventi Patologici di cui all'elenco in calce al presente Regolamento. Sono inoltre escluse dall'applicazione di qualsiasi franchigia e dalle disposizioni contemplate al comma I le quote di partecipazione alla spesa del Servizio Sanitario Nazionale (ticket), ivi compresi gli equivalenti importi privatistici riferiti ad analisi ed accertamenti diagnostici, nonché quanto previsto da “Prestazioni Ospedaliere – Indennità di Diaria”.
Rimborsi. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La voltura dell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.