Rimborsi. II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.
II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell’itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.
II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità:
(a) I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
(b) I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
(c) I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dalla Stazione appaltante e verranno rimborsati sulla base di un’indennità calcolata in kilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto.
II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente:
(a) Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta,
(b) L’indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione;
(c) L’indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie;
(d) Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno. Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 giorni per soggiorno. Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.
Rimborsi. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborsi. 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 35, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Rimborsi. 1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del presente articolo.
Rimborsi. 1. Il cliente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l’errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte del cliente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del precedente Art. 22.
3. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell’impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l’importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.
Rimborsi. 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12 (dodici/00).
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
Rimborsi. 1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell’esito dell’istanza, sull’istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
4. Nello stesso termine l’Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
5. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell’istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
6. Sulle somme che sono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.
7. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
Rimborsi. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La voltura dell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.