Riscatto Clausole campione

Riscatto. II Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto purché trascorso almeno un anno dalla data di de- correnza della polizza. La richiesta deve essere inoltrata, allegando la documentazione prevista al successivo art. 18, a Poste Vita S.p.A. per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al seguente indirizzo: In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assi- stenza, per presentare la richiesta. Il valore di riscatto è eguale al capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente rivalutato fino alla data della richiesta (metodo pro-rata temporis), al tasso di cui all’Art.12, primo paragrafo. Su tale valore non è prevista l’ap- plicazione di alcun costo. Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto, ne deriva che successivamente non è possibile procedere alla sua riattivazione. Sempre dopo almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza, può essere richiesto anche il riscatto par- ziale del contratto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni sotto indicate: • l’importo lordo richiesto non deve essere inferiore ad Euro 500,00; • il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore ad Euro 3.000,00; Il contratto prevede che nella stessa annualità di polizza possono essere effettuate più richieste di riscatto par- ziale fermi restando i precedenti limiti di importo. Sulla prima richiesta di riscatto parziale non è prevista l’applicazione di nessun tipo di costo, su ogni richiesta successiva è prevista l’applicazione di un costo fisso pari ad Euro 26,00. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo. Al fine di preservare il principio di equa ripartizione al rendimento della Gestione Separata Posta ValorePiù, le operazioni di riscatto parziale o totale per un importo superiore ad Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) effet- tuate da un singolo Contraente o più Contraenti se collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sono soggette da parte di Poste Vita S.p.A. a specifici vincoli finalizzati all’ applicazione di penali decrescenti in funzione del periodo di permanenza nella Gestione Separata.
Riscatto. Durante la vita dell’Assicurato e decorso il termine per l’esercizio del recesso, il Contraente può richiedere in ogni momento il Riscatto parziale o totale del Contratto. A seguito del Riscatto totale, il Contratto si estingue. Per effetto del Riscatto parziale, il valore del capitale investito diminuisce proporzionalmente e il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. Per la documentazione che il Contraente è tenuto a presentare per chiedere il Xxxxxxxx, si rinvia all’articolo 17. In caso di accettazione della designazione beneficiaria, le operazioni di Riscatto parziale o totale richiedono il preventivo assenso scritto del Beneficiario. Nel caso di pegno o vincolo, le operazione di Riscatto, parziale o totale, e di Switch richiedono il preventivo assenso scritto del creditore o vincolatario. Fermo restando quanto sopra indicato circa il numero delle Quote oggetto di Riscatto, SOGELIFE non presta nessuna garanzia circa il relativo controvalore che, dipendendo dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione, risente delle fluttuazioni dei mercati finanziari. In caso di Riscatto parziale occorre indicare i Fondi interessati e l’importo da riscattare, fermo restando che, a seguito del Riscatto, il controvalore residuo delle Quote dei Fondi non potrà essere inferiore a 500.000 euro (o al relativo controvalore in altra valuta) per i Fondi interni dedicati e a 100.000 euro (o al relativo controvalore in altra valuta) per tutti gli altri Fondi. Il valore delle Quote è quello definito all’articolo 13 delle presenti Condizioni Generali di Polizza. Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia in forma scritta i valori di riscatto. A tal fine, il Contraente può contattare l’Ufficio della Compagnia ai seguiti recapiti: SOGELIFE - Servizio Relazioni con la Clientela - SRC 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Luxembourg (sede sociale) Tel.: 00000 00 00 00 00 00 Fax: 00000 00 00 00 00 E-mail: xxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.
Riscatto. Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione del contratto stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto totale mediante richiesta scritta indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 1 - 34123 Trieste. Il valore di riscatto, nel corso dei primi diecianni di durata del contratto, è pari alla somma: ▪ del capitale assicurato al primo gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto; ▪ delle porzioni di capitale - costituite a fronte di ogni eventuale premio aggiuntivo versato - nel periodo di tempo compreso tra la data di richiesta di riscatto ed il primo gennaio immediatamente precedente. Il valore così determinato -viene diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come di seguito indicato: Il riscatto parziale è ammesso, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, a condizione che: ▪ l'importo lordo riscattato non risulti inferiore a 500 euro; ▪ il capitale residuo non risulti inferiore a 5.000 euro. Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale. In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo. Al termine del decimo anno di durata contrattuale, dopo il trasferimento automatico e gratuito del capitale nel fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore di riscatto totale si determina moltiplicando il numero delle quote del fondo possedute per il valore unitario delle stesse, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto. Non sono previsti costi di riscatto. Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto. Il riscatto parziale è ammesso a condizione che: ▪ l'importo lordo riscattato non risulti inferiore a 500 euro; ▪ il capitale residuo non risulti inferiore a 5.000 euro. Il valore di riscatto parziale è pari al numero delle quote disinvestite del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO moltiplicato per il valore unitario delle stesse, rilevato il primo giovedì successivo al giorno di pervenimento della richiesta di riscatto (o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo). In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.
Riscatto. All’Investitore-Contraente è riconosciuto il diritto, purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e l’Assicurato sia in vita, di riscattare totalmente o parzialmente il contratto. Il valore di Riscatto è determinato dal controvalore delle quote del Fondo Interno pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, riferito al giovedì della settimana successiva alla data di rice- vimento in Società della richiesta di disinvestimento. In caso di Riscatto, sia totale che parziale, richiesto nei primi anni di Durata contrattuale, all’importo liquidabile si applicano le penalità ed i vincoli di seguito indicati in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza: ANNUALITA’ INTERAMENTE TRASCORSE % Penalità di riscatto Il riscatto parziale è concedibile con le modalità indicate per il riscatto totale e può essere richiesto purché: - l’importo riscattato risulti almeno pari a 5.000,00 euro; - il controvalore residuo non sia inferiore a 5.000,00 euro. La Società provvederà a cancellare prima le quote relative all’investimento del Premio unico iniziale e successivamente quelle acquistate con gli eventuali premi unici aggiuntivi procedendo in ordine temporale di pagamento del Premio. AVVERTENZA: in caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall’Investitore-Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari alla somma dei premi corrisposti. In considerazione, quindi, sia dei costi previsti dal contratto che dei rischi finanziari connessi all’investimen- to, riconducibili alle possibili variazioni negative del valore unitario delle quote, non può escludersi l’even- tualità che la prestazione risulti inferiore alla somma dei premi corrisposti. Inoltre, il riscatto entro i 5 anni da ciascun versamento, comporta la perdita dell’esenzione dall’imposizione fiscale sui relativi rendimenti.
Riscatto. Al Contraente è riconosciuto il diritto, purchè sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e purché l’Assicurato sia in vita, di riscattare totalmente o parzialmente il contratto. Il valore di Riscatto è determinato da: 1) il maggior importo tra: - il Capitale Assicurato investito in Gestione Separata rivalutato ad un tasso di rendimento annuo pari allo 0,00% fino alla Data di Disinvestimento; e - il Capitale Assicurato investito in Gestione Separata rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata Vittoria Obiettivo Rendimento come meglio dettagliato all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui la data effetto della richiesta non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando “pro-rata temporis” il Capitale Assicurato rivalutato dall’ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla Data di Disinvestimento. 2) del controvalore delle quote degli OICR pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto ed il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalle SGR, delle singole quote alla Data di Disinvestimento. 3) dell’importo ottenuto applicando al Premio le eventuali penalità di riscatto indicate nel presente articolo. Per Data di Disinvestimento si intende il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi del Comparto Unit e della Gestione Separata al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Società.
Riscatto. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e siano state pagate almeno due intere annualità di premio, con richiesta scritta e purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la riscossione dell’importo del valore di riscatto. Il valore di riscatto è determinato dal prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, rilevato nel giorno di riferimento – così come definito all’art. 6.2 – immediatamente seguente alla data di ricevimento in Società della richiesta di disinvestimento. In caso di riscatto totale e qualora il piano di accumulo sottoscritto in Proposta non sia stato completato, al valore sopra quantificato verrà detratto un onere per commissioni di disinvestimento, secondo le modalità indicate al successivo art. 10. Nel caso in cui, antecedentemente alla richiesta del riscatto totale, la polizza fosse stata ridotta (art. 6.4 “Sospensione dei versamenti annui“), l’onere sopra indicato non sarà addebitato in quanto già applicato nell’operazione di riduzione. A seguito del riscatto totale, il contratto si estingue. Il Contraente può richiedere alla Società, con le medesime modalità previste per il riscatto totale ma senza l’applicazione dell’onere per commissioni di disinvestimento, di riscattare solo in parte il capitale maturato ad una determinata data, a condizione che:
Riscatto. Il Contraente, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di: Il valore di riscatto totale o parziale sarà definito in base a quanto di seguito descritto: - per i “capitali assicurati” derivanti dal versamento di premi unici ricorrenti (o rate di premio), a) in caso di riscatto nei primi 24 mesi dalla decorrenza del contratto, il valore sarà pari ai “capitali assicurati” stes- si senza applicazione della rivalutazione descritta dalla “Clausola di rivalutazione” (Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione); b) in caso di riscatto oltre 24 mesi e fino a 60 mesi dalla decorrenza del contratto, - qualora siano state versate almeno 24 mensilità di premi unici ricorrenti, il valore sarà pari ai “capitali assicu- rati” rivalutati, in base alla “Clausola di rivalutazione”, fino alla data di richiesta del riscatto stesso; - qualora non siano state versate almeno 24 mensilità di premi unici ricorrenti, il valore sarà pari ai “capitali assicurati” stessi senza applicazione della “Clausola di rivalutazione”; c) in caso di riscatto oltre 60 mesi dalla decorrenza del contratto, il valore sarà pari ai “capitali assicurati” rivalutati, in base alla “Clausola di rivalutazione”, fino alla data di richiesta del riscatto stesso. - Per i “capitali assicurati” derivanti dal versamento di premi aggiuntivi, a) in caso di riscatto nei primi 12 mesi dalla decorrenza del “capitale assicurato” (derivante da premio aggiuntivo), il valore sarà pari al “capitale assicurato” stesso senza applicazione della “Clausola di rivalutazione”; b) in caso di riscatto oltre 12 mesi dalla decorrenza del “capitale assicurato” (derivante da premio aggiuntivo), il valore sarà pari al “capitale assicurato” rivalutato, in base a quanto descritto dalla “Clausola di rivalutazione”, fino alla data di richiesta del riscatto stesso. Il riscatto parziale è ammesso nel limite dei “capitali assicurati” maturati all’ultimo anniversario di polizza.
Riscatto. Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione.
Riscatto. Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, chiedendo la liquidazione del valore maturato che risulti al momento della richiesta, e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto. In caso di richiesta di riscatto totale o parziale: • copia fronte/retro di un documento d’identità valido del Contraente. La richiesta di riscatto parziale deve riportare l’importo che si desidera riscattare. La richiesta di riscatto (totale o parziale) deve contenere anche il motivo del riscatto stesso. La Società, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finan- ziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle operazioni di revoca, recesso e riscatto può richiedere ulteriori specifiche informazioni. NOTA BENE a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l’obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l’importo di pertinenza. b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall’Assicurato, o venga individuato un nuovo Assicu- rato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l’apposito modulo “tratta- mento dati personali comuni e sensibili (privacy)” e fornire i dati necessari all’Antiriciclaggio.