Considerazioni conclusive L’Ente nazionale per il microcredito, già Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è stato costituito in ente pubblico non economico con la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L’Enm è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La predetta legge n. 106 del 2011 assegna all’Enm la funzione di coordinatore nazionale - con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio- degli strumenti micro-finanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività micro-finanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione stessa. All’Enm, la citata disposizione da, inoltre, facoltà di “stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”. Con deliberazione del 25 ottobre 2018, sono state approvate significative modifiche allo statuto, che, tra l’altro, hanno ridefinito gli obiettivi perseguiti dall’Ente, come previsti all’art. 1. Sono rimaste sostanzialmente immutate, invece, attribuzioni e competenze del Presidente e degli organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei conti). Il bilancio consuntivo riferito all’esercizio 2019 è stato redatto dall’Ente, secondo i criteri previsti dal dpr n. 97 del 2003. Si richiamano le risultanze più significative della gestione dell’anno in esame: - l’esercizio ha registrato un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 223.364, mentre nel 2018 era stato conseguito un avanzo di euro 467.319. Tale squilibrio è riconducibile essenzialmente alla riduzione di circa un milione del contributo annuale erogato dallo Stato, sceso da euro 3.171.363, nel 2018, a euro 2.200.000, nel 2019; - le entrate correnti accertate dall’Ente registrano un incremento del 36,5 per cento rispetto al 2018, essendo pari ad euro 13.235.137. Come nei precedenti esercizi, non si riscontrano entrate in conto capitale. Si segnala, in merito, che l’incidenza rispetto al complesso delle entrate correnti del contributo di funzionamento erogato dal Mise, si è ridotta al 17 per cento, a fronte del 33 per cento del precedente esercizio e del 66 per cento del 2017. Crescono, corrispondentemente le altre entrate (sia provenienti da fonti europee, sia da Regioni ed Enti locali o da privati); - le uscite correnti impegnate nel 2019 ammontano ad euro 13.452.015; quelle in conto capitale nell’esercizio sono pari ad euro 6.486; - le partite di giro pareggiano per l’importo di euro 5.088.000; - l’avanzo di amministrazione, pari ad euro 4.134.111, risulta vincolato per un importo di euro 850.000; ne risultano disponibilità libere pari ad euro 3.284.111; - il valore della produzione, pari euro 13.235.137, cresce di euro 3.535.930 (36 per cento), a seguito dei proventi per progetti finanziati da terzi e contributi ricevuti da privati, da Regioni ed Enti locali, per un importo complessivo di euro 11.035.137, (euro 6.527.844 nel 2018). I corrispondenti costi della produzione, pari ad euro 13.464.939, registrano un incremento del 46 per cento rispetto al precedente esercizio. Da ciò consegue che il risultato economico del 2019, a differenza dell’anno precedente (euro 463.584), si attesta su un valore negativo pari ad euro - 229.802; - cresce l’ammontare complessivo dei residui al 31 dicembre 2019: i residui passivi ammontano ad euro 12.296.492, quelli attivi ad euro 12.973.499. Tale tendenza è, almeno in parte, riconducibile alla natura pluriennale dei progetti affidati all’Ente; - la situazione patrimoniale evidenzia, al 31 dicembre 2019, attività per euro 16.458.928 e passività per euro 14.739.593. Il patrimonio netto, pari ad euro 1.719.335, diminuisce dell’11,7 per cento rispetto al precedente esercizio; - la composizione percentuale del valore dell’attività contrattuale si è sensibilmente modificata rispetto al passato. Si rileva, in particolare, la riduzione del ricorso agli affidamenti diretti, scesi al 7 per cento rispetto al 94 per cento dell’esercizio 2017; - i finanziamenti erogati risultano in significativo incremento tanto nel numero (n.1348 a fronte dei n.1202 del 2018) quanto nell’ammontare (euro 32.647.151 a fronte di euro 28.497.457 del 2018). Un particolare focus è stato posto a riguardo delle problematiche relative al personale e, con esse della gestione complessiva dell’Ente; in particolare, è stata oggetto di specifico contradditorio la consolidata tendenza da parte dell’Enm a ricorrere sistematicamente a personale con rapporti di lavoro non stabili. Tale problematica non può non essere oggetto di rilievo: ad avviso di questa Corte, infatti, la mancata definizione di una struttura organica costituisce un vulnus rispetto al conseguimento dell’obiettivo della piena operatività dell’Ente, rendendo indispensabile, pertanto, già nel breve, l’attivazione di apposite procedure assunzionali. In questa ottica, il completamento dell’organico a suo tempo previsto è l’obiettivo immediato da perseguire, nella prospettiva di portare nell’ambito dell’amministrazione le funzioni essenziali rispetto ai compiti affidati all’Ente stesso che attualmente sono svolte da personale con contratto di lavoro interinale o affidate all’esterno mediante contratti di outsourcing. Il conseguimento di tale obiettivo avrebbe come effetto diretto ed immediato il risparmio quantomeno della non irrilevante uscita annuale per diritti spettanti all’agenzia di lavoro interinale, liberando ulteriori risorse finanziarie, da impiegare per la promozione e l’alimentazione di fondi di garanzia di microcredito sia imprenditoriale che sociale. Peraltro, l’Ente appare recentemente essersi orientato nel senso auspicato: infatti, con delibera in data 1° aprile 2021, il Cda ha adottato il piano triennale di fabbisogno di personale, del quale è stata data comunicazione ai Ministeri vigilanti e al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di definire l’iter approvativo delle procedure concorsuali, volte all’assunzione in organico di personale. Il piano predetto prevede l’assunzione di 14 unità a tempo indeterminato, per le varie aree operative e qualifiche; in relazione a ciò, nel piano stesso si afferma che “al fine di superare l’attuale fase di precariato contraddistinta dal ricorso a personale con contratto di somministrazione di lavoro interinale ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite da tale personale nel tempo, l’Ente potrà bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili secondo i requisiti previsti dal comma 2, art. 20 d.lgs. n. 75/2017”. Il relativo onere a carico del bilancio dell’Enm è quantificato in euro 698.000.
Cessione del contratto - Subappalto Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante. Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016. Il subappalto è consentito nella misura del 40% dell’importo del contratto secondo le procedure e le modalità di cui all’art. 105 comma 2 del d. lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1293/2016. Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione appaltante al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato. La Ditta affidataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.
TENTATIVI DI CONCUSSIONE Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.
Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Ulteriori disposizioni 10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro o, se aggiudicata, di non stipulare l’Accordo quadro. 10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, l’Accordo quadro verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dell’Accordo quadro sono a carico dell’aggiudicatario. 10.5. La stipulazione dell’Accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 10.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, co. 7, secondo periodo, del Codice sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.