Criteri di valutazione Clausole campione
Criteri di valutazione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adot- tando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamen- to. Non sono soggetti ad ammortamento: - i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”; - le opere d’arte, la cui la vita utile non può essere stimata ed essendo il relativo valore generalmente destinato ad aumentare nel tempo; - gli investimenti immobiliari che sono valutati al fair value, in conformità al principio contabile IAS 40. Con specifico riferimento agli immobili ad uso investimento rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 40, la relativa valutazione è effettuata al valore di mercato determinato sulla base di perizie di stima indipendenti e le variazioni di fair value sono iscritte nella specifica voce di conto economico “Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali” Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la per- dita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore di recupero. Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della pe...
Criteri di valutazione. Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a conto econo- mico nelle pertinenti voci. Le passività oggetto di copertura tramite strumenti derivati rappresentati in hedge accounting sono iscritte al costo ammortizzato rettificato della variazione di fair value attribuibile al rischio coperto, intervenuta tra la data di decorrenza della copertura e la data di chiusura dell’esercizio.
Criteri di valutazione. L’assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione dell’area per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli interessi della collettività comunale e dell’offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed allo sviluppo dell’offerta turistico ricreativa. Nel caso di concorrenza di più domande l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia all'art. 95 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), con il “Metodo aggregativo compensatore”. La Commissione giudicatrice – costituita ai sensi dell'art. 77 del suddetto Codice – procederà con le modalità di cui all'art. 9 5 del suddetto Codice all'aggiudicazione dell'attività a favore del concorrente che, risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi: I 75 punti per il progetto tecnico verranno attribuiti in base ai seguenti criteri: Aver svolto attività sportiva quale Associazione Sportiva Dilettantistica costituita da: almeno 3 anni – Punti 20 almeno 2 anni – Punti 10 almeno 1 anno – Punti 5 meno di 1 anno – Punti 0 Programma di manutenzione/riqualificazione dei fabbricati oggetto di affidamento – Punti 40 Programma di qualità ambientale, comprendente la pulizia dei luoghi e raccolta differenziata – Numero di soci: maggiore di 10 – Punti 10 da 6 a 10 – Punti 5 meno di 6 – Punti 0 La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa, verrà effettuata, per ogni criterio, con il seguente metodo: • attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo, sulla base dei criteri esposti nella tabella seguente; • determinazione dei coefficienti provvisori ottenuti come media dei coefficienti di ciascun commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola); • determinazione dei coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; • i coefficienti di valore fra 0 e 1 come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione. Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa, relativamente ai cri...
Criteri di valutazione. 29 Art. 16 Conferenza di servizi 30 Art. 17 Sottoscrizione del Contratto di Investimento 30 Titolo IV – Erogazione, controllo e monitoraggio 31 Art. 18 Erogazione 31 Art. 19 Variazioni al Contratto di Investimento 32 Art. 20 Obblighi del Soggetto beneficiario 32 Art. 21 Controlli e monitoraggio 32 Art. 22 Cumulo 32 Art. 23 Revoche e rinunce 33 Titolo V – Disposizioni finali 33 Art. 24 Periodo di validità 33 Art. 25 Norma finale 33
1. Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione negoziale finalizzato ad attrarre nuovi investimenti esterni o a rafforzare la struttura produttiva o a sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di costituzione. Il soggetto proponente per poter presentare la domanda di accesso al Contratto di investimento deve aver presentato una proposta progettuale in forma di manifestazione di interesse, ai sensi della Delib.G.R. n. 6/29 del 31.1.2017, che abbia superato positivamente la fase negoziale e sia stato autorizzato alla presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento. Lo strumento prevede l’erogazione di un aiuto in forma di sovvenzione non rimborsabile a fondo perduto anche in combinazione con il finanziamento regionale del Fondo di Competitività delle imprese. In caso di combinazione tra aiuto e finanziamento sono attivate due distinte operazioni ai sensi dell’art. 37, commi 7, 8 e 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2014.
2. Il Progetto di Sviluppo deve essere finalizzato a: − realizzare nuove iniziative produttive nel territorio regionale, caratterizzate da un alto livello di innovazione tecnologica o operanti in settori in forte sviluppo e ad alto valore aggiunto o un significativo incremento occupazionale; − sviluppare l’integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti o in via di costituzione che abbiano potenzialità di sviluppo sul territorio regionale, allo scopo di creare e/o favorire il potenziamento innovativo, la realizzazione di servizi annessi a specifiche unità di produzione/servizio, la messa a sistema e la condivisione di specifiche funzioni e servizi o di strutture e infrastrutture complementari e la valorizzazione del patrimonio culturale.
3. L’intervento concorre al perseguimento degli obiettivi del POR FESR Sardegna 2014-2020 e attua la Strategia regionale 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, con particolare riferimento al punto ...
Criteri di valutazione. Prove scritte ed orali, interesse, impegno e partecipazione.
Criteri di valutazione. Per le immobilizzazioni materiali è previsto l’ammortamento del valore proporzionalmente alla vita utile del cespite la cui stima è riflessa dai coefficienti tabellari applicati; la quota di ammortamento nell’anno di acquisto è determinata proporzionalmente al periodo di utilizzo del bene. Nella valutazione si tiene conto della presenza di eventuali segnali di perdita durevole di valore (impairment).
Criteri di valutazione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulate. Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova nel luogo e nelle condizioni adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è eliminata contabilmente. L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in base alla vita utile stimata. Per le attività “intangibili”, connesse con la valorizzazione di rapporti con la clientela individuati nell’ambito di operazioni di aggregazioni di cui all’IFRS3, il cui processo di ammortamento è calcolato sulla base della vita media di tali relazioni. Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità del bene. Per le attività cedute e/o dismesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di cessione e/o dismissione. Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recu- pero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il suo valore recuperabile.
Criteri di valutazione. Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra l’ammontare erogato e quello rimbor- sabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed in- teressi, all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti. Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico. Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca. Eventuali finanziamenti oggetto di copertura tramite strumenti derivati rappresentati in hedge accounting sono iscritti al costo ammortizzato rettificato della variazione di fair value attribuibile al rischio coperto, intervenuta tra la data di decorrenza della copertura e la data di chiusura dell’esercizio. Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l’azien- da non sia in grado di riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza: a.di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore; b.di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capi- tale;
Criteri di valutazione. L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della commitenza, può determinare: - l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente; - l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti dalle lavorazioni dell'appaltatore. I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo). Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile. Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori. La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi: - sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori; - congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte; - sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.
Criteri di valutazione. Per la valutazione degli alunni si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, dell’uso del linguaggio specifico, delle capacità di analisi e di sintesi, della rielaborazione personale, della partecipazione, dell’impegno e dei progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. STRUMENTI DI VALUTAZIONE Le verifiche orali e scritte avranno per oggetto il controllo dei risultati raggiunti dagli studenti rispetto agli obiettivi prefissati. Si è tenuto conto anche degli interventi dal posto e dell’impegno e dell’interesse dimostrati e dei progressi fatti registrare rispetto ai livelli di partenza.