Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede. Al personale inviato in missione compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio; c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda; d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede. Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni e rimborso a piè di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali che svolge servizio prevalentemente fuori sede.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede. Al personale inviato in missione compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda;
d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede. Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni e rimborso a piè di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali che svolge servizio prevalentemente fuori sede. FEDERCASSE 65 Regime integrale di rimborso spese a piè di lista va sempre adottato per i casi di missioni temporanee all'estero. Per le missioni all’estero non ricorrenti, ai quadri direttivi spettano, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso spese a piè di lista, anche una diaria e relativa integrazione pari alla metà di quelle previste per le missioni nel territorio nazionale. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la minor distanza fra la sede di lavoro e la località di missione, da un lato, e la località di dimora e di missione, dall’altro, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo le disposizioni in atto. Per la partecipazione ai corsi di formazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e delle spese di vitto e pernottamento, a piè di lista. Per i corsi residenziali, con spese di vitto ed eventuale pernottamento a carico dell'Azienda, qualora nella organizzazione dei corsi medesimi sia previsto il pernottamento, ai partecipanti va corrisposta una indennità giornaliera di euro 7,75. Chiarimenti a verbale Le Parti chiariscono che non si configura la fattispecie del “corto raggio” nell’ipotesi in cui il lavoratore in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla abituale dimora del lavoratore stesso. Ai fini del computo delle giornate di cui al terzo comma del presente articolo, le Parti chiariscono che dal 1° gennaio 2008 missioni effettuate senza soluzione di continuità tra la fine di un mese e l’inizio del successivo sono da considerare unitariamente.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede. Al personale inviato in missione compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Aziendadall’Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda l’Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso l’uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. dall’ACI o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda l’Azienda può vietare l'uso vieta- re l’uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Aziendadell’Azienda;
d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.dcd. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazioneintegrazio- ne, il rimborso delle spese (piè pie’ di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento superamen- to della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamentopernot- tamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda l’Azienda possono convenire conveni- re di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè pie’ di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede. Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni e rimborso a piè pie’ di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali che svolge servizio prevalentemente fuori sede.
Appears in 1 contract
Missioni. L’Azienda può inviare il Al dipendente in missione temporanea fuori sede. Al personale inviato in missione compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Azienda, fuori della località sede dell'ufficio spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda;
d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2a categoria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima colazione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla colazione e pernottamento alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l'estero la diaria sarà del valore di € 36,00.' Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rimborsate con le tariffe di 2a classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quelle di 1a classe per i viaggi oltre 250 Km.. Qualora l'espletamento della missione richieda l'uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L'uso dell'automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di trasporto pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all'interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stesse misure previste al secondo e al terzo comma dell'art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del presente articolo, si applicano i seguenti criteri:
a) l'indennità decorre dal momento della partenza dalla località sede dell'ufficio o dalla residenza del dipendente se più vicina sia per missioni sul territorio nazionale sia per quelle all'estero;
b) per ogni 24 ore di permanenza fuori sede oppure o per frazioni di 24 ore superiori a 12 ore, sarà corrisposta l'indennità nella misura intera;
c) per frazioni di 24 ore uguali o inferiori a 12 ore ma superiori a 6 ore, sarà corrisposto il 50% della indennità stessa;
d) per frazioni di 24 ore non superiori a 6 ore non è dovuta l'indennità di missione. È dovuto, invece, il rimborso delle sole spese vive sostenute. Qualora le missioni comportino la permanenza fuori sede senza la prestazione lavorativa in giorni in cui il dipendente non è tenuto all'ordinaria prestazione lavorativa, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, allo stesso è dovuto il corrispondente riposo compensativo. Per il personale addetto ad attività istituzionali svolte mediante visite aziendali e di pernottamento fuori sedecui all'art. Regime intermedio12 nell'espletamento dei loro compiti nonché per quei dipendenti cui siano affidate mansioni di vigilanza sulle attività stesse, non si applicano le norme del presente articolo, ma le norme di cui al citato art. 12. Per questi ultimi, il trattamento relativo al rimborso delle spese necessarie alla effettuazione dei sopralluoghi è stabilito tra diarie e relative integrazioni e rimborso a piè di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali contraenti con accordo specifico che svolge servizio prevalentemente fuori sedeè parte integrante del presente contratto.
Appears in 1 contract
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente 1. - All'Assistente di Volo in missione temporanea fuori sederesidenza è riconosciuto il rimborso spese viaggio qualora non effettuato con i mezzi aziendali.
2. Al personale inviato - Oltre al pagamento del biglietto di viaggio ed al rimborso del prezzo relativo, agli Assistenti in missione compete:
a) è dovuto il rimborso delle spese effettive per vitto ed alloggio nella misura forfetaria aziendalmente in atto. In caso di viaggiomissione all'estero, i rimborsi di cui sopra sono maggiorati dell'82%, ovvero sono determinati mediante accordi diretti tra l'Azienda ed il Personale. Qualora la missione all'estero dovesse protrarsi per un periodo superiore ai 10 giorni, anche lo stipendio viene maggiorato dell'82% con decorrenza dal secondo giorno di missione. A tali effetti resta escluso dal computo l'importo corrispondente ai 103 punti dell'indennità di contingenza conglobato negli stipendi mensili. Nonché l'importo corrispondente ai 34 punti dell'indennità di contingenza (maturata dal 1° Febbraio 1975 al 31 Gennaio 1977) e l'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 29.1.
3. - Ove il viaggio abbia luogo per ferrovia, spetta all'Assistente in prima classe; aggiunta al trattamento di cui sopra, un rimborso delle minute spese non superiore al 10% del prezzo del biglietto a tariffa intera. Se il viaggio avviene in nave l'Assistente ha diritto, per il rimborso di cui sopra, a 1 euro giornaliere per le giornate trascorse a bordo. In caso di viaggio aereo all'Assistente spetta, in aggiunta al normale trattamento di missione, un rimborso delle minute spese non superiore rispettivamente al 2%, 3% e 4% dell'importo del prezzo del biglietto aereo, autorizzato dall'Aziendarispettivamente per i viaggi compiuti nell'ambito della rete: intercontinentale, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. europea o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto mediterranea e negli interessi dell'Azienda;
d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede. Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni e rimborso a piè di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali che svolge servizio prevalentemente fuori sedenazionale.
Appears in 1 contract
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente dirigente in missione temporanea fuori sede. Al personale dirigente inviato in missione compete:
(a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima 1a classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Aziendadalla Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore dirigente preferisce fare uso di autovettura privata, privata l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. dall'ACI o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore dirigente comandato in missione;
(b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
(c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda;
(d) il trattamento di seguito indicato. Al personale dirigente che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. cosiddette a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazionediaria, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazionediaria. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. seguenti misure: - E 147,03 in comuni con oltre 200.000 abitanti - E 133,66 in comuni fino a 200.000 abitanti Nei confronti del personale dirigente che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due 2 pasti principali ed e il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazionedella diaria, il lavoratore dirigente e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede. Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni diaria e rimborso a piè di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali che svolge servizio prevalentemente fuori sede.
Appears in 1 contract
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente 1. - All'Assistente di Volo in missione temporanea fuori sederesidenza è riconosciuto per i viaggi in ferrovia ed in piroscafo il trattamento di 2a classe. Al personale inviato Tuttavia l'Assistente di Volo per i percorsi in ferrovia superiori ai 750 km. ha diritto al biglietto di 1a classe, se il viaggio si svolge di giorno, ed al vagone letto (anche di 2a classe) se il viaggio si svolge di notte. Gli Assistenti hanno inoltre diritto a viaggiare in vagone letto nel caso in cui dopo il viaggio di notte sia richiesta immediata partenza in volo.
2. - Oltre al pagamento del biglietto di viaggio ed al rimborso del prezzo relativo, agli Assistenti in missione compete:
a) è dovuto il rimborso delle spese effettive per vitto ed alloggio nella misura forfetaria aziendalmente in atto. In caso di viaggiomissione all'estero i rimborsi di cui sopra sono maggiorati dell'82%, ovvero sono determinati mediante accordi diretti tra l'Alitalia ed il personale. - Qualora la missione all'estero dovesse protrarsi per un periodo superiore ai 10 giorni, anche lo stipendio viene maggiorato dell'82% con decorrenza dal secondo giorno di missione. A tali effetti resta escluso dal computo l'importo corrispondente ai 103 punti dell'indennità di contingenza conglobato negli stipendi mensili nonché l'importo corrispondente ai 34 punti dell'indennità di contingenza e l'elemento distinto dalla retribuzione conglobati negli stipendi minimi mensili.
3. - Ove il viaggio abbia luogo per ferrovia, spetta all'Assistente in prima classe; aggiunta al trattamento di cui sopra, un rimborso delle minute spese non superiore al 10% del prezzo del biglietto a tariffa intera. Se il viaggio avviene in piroscafo l'Assistente ha diritto, per il rimborso di cui sopra, a L. 1500 giornaliere per le giornate trascorse a bordo. In caso di viaggio aereo all'Assistente spetta, in aggiunta al normale trattamento di missione, un rimborso delle minute spese non superiore rispettivamente al 2%, 3% e 4% dell'importo del prezzo del biglietto aereo, autorizzato dall'Aziendarispettivamente per i viaggi compiuti nell'ambito della rete intercontinentale, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privataeuropea o mediterranea, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda;
d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede. Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni e rimborso a piè di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali che svolge servizio prevalentemente fuori sedenazionale.
Appears in 1 contract
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede. Al personale inviato in missione compete:
a) il FINO A 25 KM ( dalla dimora abituale): solo rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Azienda, spetta il OLTRE 25 KM: Fino a 4 giorni : rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda;
d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese OLTRE 25 KM: Dal 5° giorno: ripristino diaria anche per i 4 giorni precedenti SALARIO INCENTIVANTE I sistemi incentivanti, nella prassi, erano utilizzati ampiamente dalle banche, però spesso in modo discriminatorio, senza regole e riferimenti oggettivi. E' utile ricordare che in molti casi raggiungevano forme di vitto esasperazione tali da turbare la tranquillità dei lavoratori coinvolti in una spirale di tensioni. Si propongono due obiettivi: la previsione di una fase di confronto sindacale nella sede aziendale per la definizione di criteri certi e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese trasparenti e l’informazione, a consuntivo, sulle erogazioni avvenute. I sistemi incentivanti potranno assumere forma sia di pernottamento fuori sedeerogazioni salariali che di assegnazioni gratuite o agevolate di azioni. Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni e rimborso L'attribuzione del premio incentivante deve rispettare tre criteri vincolanti: è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi diversi da quelli del premio aziendale; è riferita a piè gruppi omogenei di lista, può essere convenuto altrimenti, posizioni lavorative; è riconosciuta anche al personale che fornisce contributi indiretti PROCEDURA SINDACALE Confronto con le Organizzazioni sindacali locali, per sindacato aziendale Informativa a tutto il personale delle Federazioni locali Verifica a consuntivo Si prevede che svolge servizio prevalentemente fuori sedele aziende, prima di procedere all'applicazione del sistema incentivante, debbano fornire una dettagliata informazione al sindacato che potrà formulare osservazioni e proposte. Dopo questa fase l'azienda dovrà rendere noto a tutto il personale gli obiettivi scelti, i criteri e l'entità dei premi. Qualora dovessero verificarsi cambiamenti su alcuni aspetti di tale impostazione, l'azienda dovrà ripetere la procedura. E' inoltre prevista una verifica finale in cui l'azienda dovrà comunicare: i risultati conseguiti; il numero dei premiati (distinto anche per gruppi omogenei); l'ammontare globale dei premi assegnati.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Nazionale
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede. Al personale inviato in missione compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda;
d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede. Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni e rimborso a piè di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali che svolge servizio prevalentemente fuori sede. FEDERCASSE 64 Regime integrale di rimborso spese a piè di lista va sempre adottato per i casi di missioni temporanee all'estero. Per le missioni all’estero non ricorrenti, ai quadri direttivi spettano, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso spese a piè di lista, anche una diaria e relativa integrazione pari alla metà di quelle previste per le missioni nel territorio nazionale. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la minor distanza fra la sede di lavoro e la località di missione, da un lato, e la località di dimora e di missione, dall’altro, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo le disposizioni in atto. Per la partecipazione ai corsi di formazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e delle spese di vitto e pernottamento, a piè di lista. Per i corsi residenziali, con spese di vitto ed eventuale pernottamento a carico dell'Azienda, qualora nella organizzazione dei corsi medesimi sia previsto il pernottamento, ai partecipanti va corrisposta una indennità giornaliera di euro 7,75. Chiarimenti a verbale Le Parti chiariscono che non si configura la fattispecie del “corto raggio” nell’ipotesi in cui il lavoratore in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla abituale dimora del lavoratore stesso. Ai fini del computo delle giornate di cui al terzo comma del presente articolo, le Parti chiariscono che dal 1° gennaio 2008 missioni effettuate senza soluzione di continuità tra la fine di un mese e l’inizio del successivo sono da considerare unitariamente.
Appears in 1 contract