Misura del contributo Clausole campione

Misura del contributo. La misura del contributo per l’immobile oggetto del contratto di locazione a canone concordato, sarà pari all’importo dell’IMU pagata nell’anno 2015, calcolata in base all’aliquota stabilita dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 100 del 20.07.2015. Il contributo non potrà superare l’importo di € 700,00 complessivamente determinato con riferimento allo stesso immobile, anche in caso di contitolarità di più soggetti passivi richiedenti. Per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2015 la misura del contributo sarà rapportata al periodo di decorrenza del contratto. Per i contratti in essere, stipulati prima del 1° gennaio 2015, sarà considerato l’intero anno qualora gli stessi abbiano validità fino al 31.12.2015, ovvero in proporzione all’effettiva durata, qualora abbiano scadenza anteriore al 31.12.2015. In caso di stipulazione del contratto entro il quattordicesimo giorno del mese il contributo sarà calcolato per l’intero mese.
Misura del contributo. La misura del contributo dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.
Misura del contributo. Il contributo per professionisti e collaboratori, è in misura diversa a seconda dei casi, comunque 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro: •pari al 18% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che abbiano un reddito annuo non superiore a euro 38.641,00. Sul reddito eccedente tale limite si applica l’aliquota del 19%. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,50% per finanziare l’indennità di maternità e l’assegno per il nucleo familiare. Tali lavoratori beneficiano anche dell’indennità di malattia limitatamente ai periodi di ricoveri ospedalieri; •pari al 10% per: - i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - i lavoratori che hanno contributi volontari o figurativi; - i titolari di pensione di reversibilità. •pari al 15% per i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro.
Misura del contributo. La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo. Il versamento del contributo per assistenza contrattuale si intende effettuato a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’UniEmens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data di inizio del processo di riconciliazione dei flussi UniEmens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla scadenza fissata dalla legge per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Eventuali versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati oltre il predetto termine, ancorché dichiarati a titolo di contributo per assistenza contrattuale, sono resi disponibili all’azienda per operazioni di compensazioni o restituiti alla stessa attraverso apposito procedimento di rimborso di contribuzione. Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’UniEmens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, nei termini di cui al comma 2, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori. A seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione. Al solo scopo di accertare eventuali comportamenti che possano recare nocumento all’Istituto, lo stesso si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso UniEmens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, e nel flusso del mod. F24. A tal fine l’Associazione ha l’obbligo di comunicare, all’atto di sottoscrizione della presente Convenzione, la misura e la periodicità del contributo mensile per singolo lavoratore, che le aziende, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenute a destinare all’Associazione. Analogamente, l’Associazione ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto successive variazioni della misura del contributo mensile dovuto dalle aziende sulla base delle modalità definite dall’Istituto medesimo.
Misura del contributo. La misura del contributo è suddivisa secondo le succitate tipologie:
Misura del contributo. La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all’INPS – Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna nonché ogni eventuale successiva variazione. Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.
Misura del contributo. L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile. Saranno esclusi i progetti con spesa ritenuta ammissibile dalla Regione inferiore a € 50.000,00. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di € 150.000,00 per progetto. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto nonché con altri aiuti de minimis concessi da qualsiasi ente pubblico.