MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato se l’orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di “settimana corta”, dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi. 2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato sabato. anche se l’orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di “settimana corta”, dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventiseiVentisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l’orario è distribuito su 6 (sei) 5 giorni. In caso di regime di “"settimana corta”, dal lunedì al venerdì, " il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. lavorativi Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
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MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 1/7/1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato sabato, anche se l’orario l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di “"settimana corta”", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
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Samples: CCNL 29/11/2011
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. ) A decorrere dal 1° Luglio luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato sabato, anche se l’orario l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di “"settimana corta”", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. ) Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato se l’orario l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di “"settimana corta”", dal lunedì lunedi al venerdì, il venerdi. Il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro) Per Studi Professionali
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l’orario l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In , in caso di regime di “"settimana corta”carta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
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MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato sabato- se l’orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di “settimana corta”", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
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