Elemento contrattuale di comparto Clausole campione

Elemento contrattuale di comparto. Art. 2 - Terzo elemento provinciale
Elemento contrattuale di comparto. Viene definito un elemento contrattuale qualificante di comparto, unico in valore assoluto per ogni livello e per tutto il territorio nazionale, di euro 70,00, come da tabelle allegate. Conseguentemente, nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipula del "Protocollo" del 28 gennaio 2008 verrà applicata la paga base conglobata, quali minimi tabellari corrispondenti agli otto livelli della Classificazione Generale, ai quali viene in aggiunto l'elemento comparto, così come di seguito riportati e con la annessa regolamentazione degli scatti di anzianità. Tabella retributiva unica protocollo aggiuntivo Studi Professionali - ANISAP Livelli Minimo tabellare in vigore dal 01/10/2008 Aumento dal 01/10/2010 Minimo tabellare in vigore dal 01/10/2010 Elemento Nazionale di comparto Indennità di funzione Totale quadri euro fascia A 1.889,83 14,12 1.903,95 70,00 129,11 2.103,06 fascia B 1.889,83 14,12 1.903,95 70,00 129,11 2.103,06 fascia C 1.889,83 14,12 1.903,95 70,00 64,56 2.038,51 fascia D 1.889,83 14,12 1.903,95 70,00 1.973,95 1° 1.672,36 12,49 1.684,85 70,00 1.754,85 2° 1.456,69 10,88 1.467,57 70,00 1.537,57 3°S 1.351,14 10,09 1.361,23 70,00 1.431,23 3° 1.338,87 10,00 1.348,87 70,00 1.418,87 4°S 1.298,32 9,70 1.308,02 70,00 1.378,02 4° 1.249,42 9,62 1.259,04 70,00 1.329,04 5° 1.165,03 8,70 1.173,73 70,00 1.243,73 Apprendisti assunti dall'1.4.2006 apprendisti 2° - 3S - 3° max 48 mesi: 1ª metà del periodo 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato apprendisti 4S - max 36 mesi: 2ª metà del periodo 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato apprendisti 4 - max 36 mesi: inquadramento al quinto livello per tutta la durata dell'apprendistato Tabella retributiva unica protocollo aggiuntivo Studi Professionali - ANISAP Livelli Minimo tabellare in vigore dal 01/10/2010 Aumento dal 01/04/2011 Minimo tabellare in vigore dal 01/04/2011 Elemento Nazionale di comparto Indennità di funzione Totale quadri euro fascia A 1.903,95 21,17 1.925,12 70,00 129,11 2.124,23 fascia B 1.903,95 21,17 1.925,12 70,00 129,11 2.124,23 fascia C 1.903,95 21,17 1.925,12 70,00 64,56 2.059,68 fascia D 1.903,95 21,17 1.925,12 70,00 1.995,12 1° 1.684,85 18,74 1.703,59 70,00 1.773,59 2° 1.467,57 16,32 1.483,89 70,00 1.553,89 3°S 1.361,23 15,14 1.376,37 70,00 1.446,37 3° 1.348,87 15,00 1.363,87 70,00 1.433,87 4°S 1.308,02 14,55 1.322,56 70,00 1.392,56 4°...

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  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 48 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. In sintesi l’importo complessivo presunto del Centro affidato con il presente accordo quadro viene così suddiviso comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (…………), al netto dell’I.V.A. per un importo per pasto singolo stabilito in € (euro ) oltre IVA fino al numero massimo di 150 pasti/giorno suddiviso in; • quota fissa € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; • quota variabile € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui all’allegato capitolato potranno essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e della normativa. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

  • Importo contrattuale L'importo complessivo dell'accordo quadro, ossia quello massimo stipulabile con i contratti attuativi per l'intera durata di validità dello stesso, è pari a xxxxxxxxxxxxx € . Tale valore resta fisso e invariabile. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ancona nei confronti dell’aggiudicatario. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante tramite stipula di contratti normativi o ordini di servizio. L’operatore economico non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nell’ipotesi in cui non dovessero essere stipulati contratti applicativi o dovessero esserne stipulati per un importo inferiore a quello massimo previsto dall’Accordo Quadro. Non essendo predeterminabile il numero degli interventi di manutenzione da richiedere e non sussistendo alcun vincolo per il Comune di Ancona al raggiungimento del suddetto importo massimo di spesa, l’effettivo corrispettivo che il Comune di Ancona s’impegna a versare all’Appaltatore sarà pari alla sommatoria degli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento emessi nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro. L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività a favore dell'appaltatore, il quale invece è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune di Ancona in base alle proprie esigenze. Il Comune di Ancona ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Al fine della determinazione dell’importo dei lavori per ciascun contratto applicativo o ordine di servizio si farà riferimento all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara è pari a …………..% da applicarsi sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si dà atto che l’Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx) Il contratto è stipulato a misura

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Opzioni contrattuali Pagamento di somme periodiche In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento di somme periodiche di ammontare variabile. Opzione da capitale in rendita vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia. Opzione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni. Opzione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni. Opzione da capitale in rendita reversibile La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale. Opzione da capitale in rendita vitalizia “controassicurata” La conversione del capitale in caso di vita dell’Assicurato in una rendita immediata vi- talizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l’importo del ca- pitale liquidabile in caso di vita dell’Assicurato a scadenza ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l’importo della rata di rendita iniziale. Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito annuo pari allo 0,00% annuo (la rivalutazione annua delle prestazioni non può di conseguenza risultare mai negativa). Le partecipazioni agli utili eccedenti la predetta misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.