Common use of Misure di gestione dei conflitti di interesse Clause in Contracts

Misure di gestione dei conflitti di interesse. La Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali: • un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili” che consente di censire le situazioni operative che possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse e di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti di interesse; • una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di inve- stimento e i Prodotti Finanziari adatti al Cliente e/o al potenziale Cliente . Le raccomandazioni personalizzate sono fornite dalla Banca al Cliente soltanto previa valutazione dell’adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di inve- stimento del Cliente medesimo; • una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, recante l’elenco delle sedi di esecuzione e/o degli intermediari negoziatori prescelti e idonei a ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per i propri Clienti; • una serie di regole volte a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati dalla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non configgano con il dovere della Banca di agire di in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei Clienti; • un codice interno di comportamento di Gruppo e un Codice Etico di Gruppo che prevedono - tra l’altro - per i Soggetti Rilevanti (es.: amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e Private Banker, etc.) regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti a esponenti aziendali e dipendenti, nonché principi di condotta nella relazione con i Clienti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza; • i presidi e le regole per governare le attività di distribuzione dei Prodotti complessi ai Clienti al dettaglio; • i criteri e le regole per accertare, a monte delle attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento, la qualità dei prodotti finanziari e degli strumenti finanziari, selezionando, per l’inserimento nel proprio portafoglio prodotti, quelli che, già in fase di ingegnerizzazione, risultino coerenti con le esigenze finanziarie che sono chiamati a soddisfare; • la separazione funzionale e logistica tra le strutture organizzative che prestano servizi alle imprese e quelle che prestano servizi e attività nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari; è assicurata, inoltre, una segregazione funzionale e una separazione logistica tra le strutture che prestano i servizi di investimento alla Clientela (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto della Clientela e negoziazione per conto proprio) e le attività di gestione delle operazioni disposte per il portafoglio titoli di proprietà della Banca; • le regole per la valutazione delle obbligazioni collocate da Fideuram sul mercato primario in esclusiva o tramite adesione a consorzi di collocamento. Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente o dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

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Samples: www.fideuramdirect.it, www.fideuram.it

Misure di gestione dei conflitti di interesse. La Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali: • un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili” che consente di censire le situazioni operative che possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse e di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti di interesse; • una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di inve- stimento investimento e i Prodotti Finanziari adatti al Cliente e/o al potenziale Cliente Cliente. Le raccomandazioni personalizzate sono fornite dalla Banca al Cliente soltanto previa valutazione dell’adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di inve- stimento investimento del Cliente medesimo; • una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, recante l’elenco delle sedi di esecuzione e/o degli intermediari negoziatori prescelti e idonei a ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per i propri Clienti; • una serie di regole volte a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati dalla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non configgano con il dovere della Banca di agire di in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei Clienti; • un codice interno di comportamento di Gruppo e un Codice Etico di Gruppo che prevedono - tra l’altro - per i Soggetti Rilevanti (es.: amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e Private Banker, etc.) regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti a esponenti aziendali e dipendenti, nonché principi di condotta nella relazione con i Clienti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività all’operatività personale e agli obblighi di riservatezza; • i presidi e le regole per governare le attività di distribuzione dei Prodotti complessi ai Clienti al dettaglio; • i criteri e le regole per accertare, a monte delle attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento, la qualità dei prodotti finanziari e degli strumenti finanziari, selezionando, per l’inserimento nel proprio portafoglio prodotti, quelli che, già in fase di ingegnerizzazione, risultino coerenti con le esigenze finanziarie che sono chiamati a soddisfare; • la separazione funzionale e logistica tra le strutture organizzative che prestano servizi alle imprese e quelle che prestano servizi e attività nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari; è assicurata, inoltre, una segregazione funzionale e una separazione logistica tra le strutture che prestano i servizi di investimento alla Clientela (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto della Clientela e negoziazione per conto proprio) e le attività di gestione delle operazioni disposte per il portafoglio titoli di proprietà della Banca; • le regole per la valutazione delle obbligazioni collocate da Fideuram sul mercato primario in esclusiva o tramite adesione a consorzi di collocamento. Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente o dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

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Samples: www.iwprivateinvestments.it

Misure di gestione dei conflitti di interesse. La Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali: • un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili” che consente di censire le situazioni operative che possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse e di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti di interesse; • una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di inve- stimento investimento e i Prodotti Finanziari adatti al Cliente e/o al potenziale Cliente Cliente. Le raccomandazioni personalizzate sono fornite dalla Banca al Cliente soltanto previa valutazione dell’adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di inve- stimento investimento del Cliente medesimo; • una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, recante l’elenco delle sedi di esecuzione e/o degli intermediari negoziatori prescelti e idonei a ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per i propri Clienti; • una serie di regole volte a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati dalla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non configgano con il dovere della Banca di agire di in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei Clienti; • un codice interno di comportamento di Gruppo e un Codice Etico di Gruppo che prevedono - tra l’altro - per i Soggetti Rilevanti (es.: amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e Private Banker, etc.) regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti a esponenti aziendali e dipendenti, nonché principi di condotta nella relazione con i Clienti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza; • i presidi e le regole per governare le attività di distribuzione dei Prodotti complessi ai Clienti al dettaglio; • i criteri e le regole per accertare, a monte delle attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento, la qualità dei prodotti finanziari e degli strumenti finanziari, selezionando, per l’inserimento nel proprio portafoglio prodotti, quelli che, già in fase di ingegnerizzazione, risultino coerenti con le esigenze finanziarie che sono chiamati a soddisfare; • la separazione funzionale e logistica tra le strutture organizzative che prestano servizi alle imprese e quelle che prestano servizi e attività nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari; è assicurata, inoltre, una segregazione funzionale e una separazione logistica tra le strutture che prestano i servizi di investimento alla Clientela (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto della Clientela e negoziazione per conto proprio) e le attività di gestione delle operazioni disposte per il portafoglio titoli di proprietà della Banca; • le regole per la valutazione delle obbligazioni collocate da Fideuram sul mercato primario in esclusiva o tramite adesione a consorzi di collocamento. Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente o dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

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