MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI E DEI SOGGETTI ULTERIORI. Ogni comportamento posto in essere da Soggetti Terzi che, in contrasto con la legge, con il presente Modello, il Codice Etico, la Business Integrity Policy e il Sistema Documentale vigente, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione unilaterale anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l’ulteriore riserva di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società. Ogni comportamento posto in essere da Soggetti Ulteriori che, in contrasto con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e con i principi etici e comportamentali adottati da MAIRE attraverso il Codice Etico e la Business Integrity Policy, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione unilaterale anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l’ulteriore riserva di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società. Medesima risoluzione anticipata del rapporto contrattuale é previsto in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate. Tali comportamenti saranno valutati dall’Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del Responsabile della Funzione aziendale che ha richiesto l’intervento del Soggetto Terzo e/o del Soggetto Ulteriore, riferirà tempestivamente all’Amministratore Delegato.