Modello integrazione DGUE Clausole campione

Modello integrazione DGUE. Tutte dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

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  • Dichiarazioni integrative Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;‌ 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 5. accetta i seguenti Protocolli impegnandosi a rispettarne i contenuti: 5.1. il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 5.2. il “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020 che allega, sottoscritto, in ogni pagina, - e dichiara essere a conoscenza che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”; 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione “Deliberazioni, atti e regolamenti” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 9. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo (da allegare al DGUE) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge Il concorrente allega Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5. 2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. Xxxxxxx (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni. 4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall’Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL . 5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica. 6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11. 7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.